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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Espulsione e trattenimento

Il ricorso contro il decreto di espulsione

Il decreto di espulsione del prefetto arriva spesso dopo un controllo, un permesso scaduto o negato, una condanna: da quel momento i tempi sono strettissimi. Il ricorso va presentato al giudice di pace entro venti giorni, e la legge vieta di espellere alcune persone, come chi rischia persecuzioni o torture, i minori, le donne incinte e chi convive con un coniuge o un parente italiano. Questa pagina spiega termini, giudice, patrocinio gratuito, motivi di ricorso e conseguenze dell'espulsione, compreso il divieto di rientro.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Termine: 20 giorni dalla notifica, 40 se si risiede all'estero.
  • Giudice: giudice di pace del luogo della prefettura che ha espulso.
  • Costi: patrocinio a spese dello Stato, niente tasse.
  • Decisione: entro 20 giorni dal deposito, non appellabile.
  • Divieti: rischio di persecuzione, minori, gravidanza, familiari italiani, gravi malattie.

Il ricorso

Art. 18, c. 2-3, D.Lgs. 150/2011

«È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.»

Il ricorso segue il rito semplificato: la cancelleria notifica ricorso e decreto di fissazione dell'udienza alla prefettura almeno cinque giorni prima, il giudizio deve concludersi entro venti giorni dal deposito e la sentenza non è appellabile (art. 18, c. 5-9). Il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, se non ha un avvocato, gliene viene designato uno d'ufficio con un interprete (c. 4). Contro l'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza è invece competente il giudice amministrativo (art. 13, c. 11, TUI).

I motivi di ricorso

MotivoRegolaNorma
Rischio di persecuzione, tortura, trattamenti inumaniEspulsione vietata in ogni casoArt. 19, c. 1 e 1.1, TUI
Minori, gravidanza, familiari italiani conviventiEspulsione non consentita, salvo quella ministeriale per ordine pubblicoArt. 19, c. 2; Corte cost. 376/2000
Gravi patologie non curabili nel Paese d'origineEspulsione non consentita; permesso per cure medicheArt. 19, c. 2, lett. d-bis
Legami familiari di chi ha esercitato il ricongiungimentoValutazione di vincoli, durata del soggiorno e legami con il Paese d'origineArt. 13, c. 2-bis, TUI
Vita privata e familiare radicata in ItaliaProporzionalità dell'espulsioneArt. 8 CEDU

Si possono far valere anche vizi del provvedimento, come la mancanza dei presupposti indicati o la pendenza di una domanda di rinnovo, durante la quale il soggiorno è regolare (art. 5, c. 9-bis, TUI; si veda anche la pagina sul diniego del permesso di soggiorno). L'espulsione comporta il divieto di rientrare per un periodo da tre a cinque anni senza autorizzazione del Ministro dell'interno, e il rientro anticipato è un reato punito da uno a quattro anni (art. 13, c. 13-14, TUI). Sul reato di permanenza irregolare si veda la pagina sull'ingresso e soggiorno illegale.

  1. Annotare la data di notifica: i 20 giorni corrono subito.
  2. Contattare un avvocato o chiedere il difensore d'ufficio.
  3. Raccogliere documenti su famiglia, figli, salute, lavoro e permessi chiesti.
  4. Depositare il ricorso al giudice di pace competente.
  5. Segnalare subito al giudice gravidanza, minori o rischi nel Paese d'origine.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo fare ricorso contro l'espulsione?
Entro venti giorni dalla notifica del decreto, oppure quaranta se si risiede all'estero, a pena di inammissibilità (art. 18, c. 3, D.Lgs. 150/2011). I termini, un tempo di trenta e sessanta giorni, sono stati ridotti: conviene rivolgersi subito a un avvocato. Dall'estero il ricorso si può depositare per posta o tramite il consolato italiano.
Devo pagare l'avvocato?
No. Chi impugna l'espulsione è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, se non ha un difensore, il giudice ne nomina uno d'ufficio, con un interprete se necessario; gli atti sono esenti da tasse e imposte (art. 18, c. 4 e 8, D.Lgs. 150/2011).
Chi non può essere espulso?
Nessuno può essere espulso verso uno Stato in cui rischia persecuzioni, torture o trattamenti inumani (art. 19, c. 1 e 1.1, TUI). Salvo i casi di espulsione per motivi di ordine pubblico disposta dal Ministro, non possono essere espulsi i minori, i titolari di permesso di lungo periodo salvo quanto previsto per loro, i conviventi con il coniuge o con parenti italiani entro il secondo grado, le donne in gravidanza o nei sei mesi dopo il parto, e il marito convivente (Corte cost. 376/2000), e chi ha gravi patologie non curabili nel Paese d'origine (art. 19, c. 2).
Che cosa succede se rientro dopo l'espulsione?
L'espulso non può rientrare senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno per un periodo da tre a cinque anni stabilito nel decreto; chi rientra prima commette un reato punito da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio e nuova espulsione (art. 13, c. 13-14, TUI). Il divieto non si applica a chi, espulso per irregolarità, ottiene poi il ricongiungimento familiare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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