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ReatoDiritto penale · Reati di immigrazione

Il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis TUI)

Chi entra in Italia senza visto o resta dopo la scadenza del permesso, oltre a rischiare l'espulsione amministrativa, commette un reato: una contravvenzione punita con una pesante ammenda e giudicata dal giudice di pace. Nella pratica il processo si chiude spesso senza condanna, perché l'espulsione eseguita, la domanda di asilo o il rilascio di alcuni permessi fermano il procedimento. Questa pagina spiega il reato, la pena, i casi in cui non si applica o si estingue e il rapporto con l'espulsione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Pena: ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
  • Giudice: giudice di pace.
  • Oblazione: esclusa.
  • Chiusura: non luogo a procedere dopo l'espulsione o con la protezione.
  • Asilo: la domanda sospende il processo.

Il reato

Art. 10-bis, c. 1, D.Lgs. 286/1998

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.»

Il reato riguarda sia l'ingresso irregolare sia la permanenza dopo la scadenza del visto o del permesso, compresi i soggiorni brevi non dichiarati. La Corte costituzionale ne ha escluso l'illegittimità (Corte cost. 250/2010). Il processo si svolge davanti al giudice di pace, anche con le forme della presentazione immediata o della citazione contestuale (art. 10-bis, c. 3; artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis D.Lgs. 274/2000).

Come si chiude il procedimento

SituazioneEffettoNorma
Respingimento alla frontiera o controllo in uscitaIl reato non si applicaArt. 10-bis, c. 2
Espulsione o respingimento eseguitiSentenza di non luogo a procedere; se lo straniero rientra illegalmente il processo riprendeArt. 10-bis, c. 5
Domanda di protezione internazionaleProcedimento sospesoArt. 10-bis, c. 6
Protezione riconosciuta o permessi per vittime, calamità, valore civile, minoriNon luogo a procedereArt. 10-bis, c. 6
CondannaAmmenda, o espulsione come sanzione sostitutivaArt. 16 TUI

Per eseguire l'espulsione dello straniero denunciato non serve il nulla osta del giudice penale (art. 10-bis, c. 4). Chi riceve un diniego o una revoca del permesso può contestarli davanti al giudice competente (si vedano le pagine sul diniego del permesso e sulla revoca per condanna): il loro annullamento può cambiare anche l'esito del processo penale. Sull'espulsione come pena sostitutiva si veda la pagina sull'espulsione come sanzione sostitutiva.

  1. Verificare la situazione amministrativa: domande pendenti, ricevute, ricorsi.
  2. Valutare se ci sono i presupposti per una domanda di protezione o per un permesso speciale.
  3. Comunicare al giudice ogni permesso ottenuto nel frattempo.
  4. Chiedere il patrocinio a spese dello Stato, se ne ricorrono i requisiti.
  5. Considerare gli effetti della condanna su future domande di permesso.

Domande frequenti

Essere senza permesso di soggiorno è reato?
Sì. Lo straniero che entra o si trattiene in Italia in violazione delle regole sull'immigrazione commette la contravvenzione dell'art. 10-bis TUI, punita con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Il reato non si applica a chi viene respinto alla frontiera o fermato in uscita dal territorio (c. 2). Nel 2014 il Parlamento aveva delegato il Governo a trasformarlo in illecito amministrativo, ma la delega non è stata attuata.
Posso pagare subito per chiudere il processo?
No. Per questo reato la legge esclude l'oblazione dell'art. 162 c.p. (art. 10-bis, c. 1, TUI). Il processo si chiude però con sentenza di non luogo a procedere se l'espulsione o il respingimento sono eseguiti (c. 5), o se è riconosciuta la protezione internazionale o rilasciato uno dei permessi indicati dalla legge (c. 6).
Che cosa succede se chiedo asilo?
Il procedimento penale è sospeso quando viene presentata una domanda di protezione internazionale; se la protezione è riconosciuta, o viene rilasciato il permesso per protezione speciale o uno dei permessi per vittime di sfruttamento, di violenza domestica o di caporalato, per calamità, per atti di particolare valore civile o per i minori non accompagnati, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 10-bis, c. 6, TUI).
Il giudice può sostituire l'ammenda con l'espulsione?
Sì. Nel condannare per questo reato il giudice può sostituire la pena con l'espulsione, se non ci sono cause che ne impediscono l'esecuzione immediata (art. 16 TUI). La Corte di giustizia ha ritenuto la pena pecuniaria e l'espulsione sostitutiva compatibili con la direttiva rimpatri, ma non misure che ostacolino il rimpatrio (causa C-430/11, Sagor).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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