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ReatoDiritto penale · Reati di immigrazione

L'inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore (art. 14, c. 5-ter, TUI)

Quando l'espulsione non può essere eseguita subito e non c'è posto in un centro per i rimpatri, il questore ordina allo straniero di lasciare l'Italia entro sette giorni. Chi non lo fa senza un giustificato motivo commette un reato, che dopo la sentenza El Dridi della Corte di giustizia è punito solo con la multa e non più con il carcere. Questa pagina spiega l'ordine, le pene, il giustificato motivo, la nuova espulsione e come si chiude il procedimento.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Ordine: lasciare l'Italia entro 7 giorni.
  • Pena: solo multa, da 6.000 a 20.000 euro secondo il tipo di espulsione.
  • Recidiva: violare il secondo ordine costa da 15.000 a 30.000 euro.
  • Difesa: il giustificato motivo esclude il reato.
  • Chiusura: non luogo a procedere se l'espulsione è eseguita.

L'ordine e il reato

Art. 14, c. 5-ter, D.Lgs. 286/1998

«La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. [...]»

Il questore dà l'ordine per iscritto, indicando le conseguenze della violazione, quando non è stato possibile trattenere lo straniero in un centro per i rimpatri o quando il trattenimento non ha permesso l'allontanamento, e può consegnargli i documenti per rivolgersi al proprio consolato e rientrare (art. 14, c. 5-bis, TUI). Prima del 2011 la violazione era punita con la reclusione: la Corte di giustizia ha escluso che la direttiva rimpatri consenta il carcere per il solo fatto di non aver lasciato il territorio (causa C-61/11, El Dridi), e la pena è diventata pecuniaria.

Giustificato motivo, nuova espulsione e processo

AspettoRegolaNorma
Giustificato motivoEsclude il reato; il giudice valuta la consegna dei documenti e la cooperazione dello stranieroArt. 14, c. 5-ter e 5-quater.1
Nuova espulsioneDi regola adottata dopo la violazione, salvo detenzione in carcereArt. 14, c. 5-ter
Violazione del secondo ordineMulta da 15.000 a 30.000 euroArt. 14, c. 5-quater
ProcessoGiudice di pace, riti speciali di presentazione immediataArt. 14, c. 5-quinquies
Espulsione eseguitaSentenza di non luogo a procedere; se si rientra prima del termine il processo riprendeArt. 14, c. 5-septies

In caso di condanna il giudice può sostituire la multa con l'espulsione (art. 16 TUI; si veda la pagina sull'espulsione come sanzione sostitutiva). Poiché il reato presuppone un'espulsione valida, conviene verificare subito se il decreto di espulsione è impugnabile (si veda la pagina sul ricorso contro l'espulsione).

  1. Conservare l'ordine del questore e il decreto di espulsione.
  2. Verificare se sono stati consegnati documenti e titolo di viaggio.
  3. Documentare i tentativi di ottenere il passaporto dal consolato.
  4. Impugnare l'espulsione nei termini, se ci sono motivi.
  5. Chiedere il patrocinio a spese dello Stato per la difesa.

Domande frequenti

Non ho lasciato l'Italia dopo l'ordine del questore: vado in carcere?
No. Dopo la sentenza El Dridi della Corte di giustizia (causa C-61/11), che ha escluso il carcere per il solo fatto di non aver lasciato il territorio, il reato è punito con la multa: da 10.000 a 20.000 euro se l'espulsione era con accompagnamento alla frontiera o se ci si è sottratti al rimpatrio volontario assistito, da 6.000 a 15.000 euro se era stato concesso un termine per la partenza volontaria (art. 14, c. 5-ter, TUI).
Che cosa si intende per giustificato motivo?
Il reato non sussiste se c'era un giustificato motivo per non partire. La legge chiede al giudice di verificare se al destinatario sono stati consegnati i documenti necessari per rivolgersi al proprio consolato o per rientrare e quale cooperazione abbia prestato per l'esecuzione dell'allontanamento, per esempio esibendo i documenti (art. 14, c. 5-quater.1, TUI). Mancanza di documenti o di mezzi, se non dipende dallo straniero, può essere rilevante.
Che cosa succede dopo la denuncia?
Di regola viene adottato un nuovo decreto di espulsione; se anche il nuovo ordine di allontanamento non è rispettato, la multa sale da 15.000 a 30.000 euro (art. 14, c. 5-ter e 5-quater, TUI). Il processo si svolge davanti al giudice di pace e si chiude con sentenza di non luogo a procedere se l'espulsione viene eseguita (c. 5-quinquies e 5-septies).
Posso contestare l'espulsione su cui si basa l'ordine?
Sì, con il ricorso al giudice di pace entro venti giorni dalla notifica del decreto di espulsione (si veda la pagina sul ricorso contro l'espulsione). Se l'espulsione viene annullata, cade anche il presupposto del reato di inottemperanza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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