In breve
- Titoli di soggiorno falsi: da 1 a 6 anni, da 3 a 10 per atti fidefacenti.
- Autocertificazioni false: pene del codice aumentate fino alla metà.
- Identità falsa: da 1 a 6 anni (art. 495 c.p.).
- Visto: domanda inammissibile se sostenuta da documenti falsi.
- Titoli ottenuti: annullabili anche dopo molto tempo.
I reati
«Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. [...]»
| Condotta | Reato | Pena |
|---|---|---|
| Documenti contraffatti o alterati per visti e permessi, o loro uso | Art. 5, c. 8-bis, TUI | Da 1 a 6 anni; da 3 a 10 per atti fidefacenti |
| Falsa identità o false qualità personali dichiarate al pubblico ufficiale | Art. 495 c.p. | Da 1 a 6 anni |
| False attestazioni in un atto pubblico | Art. 483 c.p. | Fino a 2 anni |
| Autocertificazioni false | Art. 76 DPR 445/2000 | Pena del codice aumentata da un terzo alla metà |
Un contratto di lavoro o un'ospitalità fittizi presentati per ottenere un titolo possono integrare, secondo le circostanze, i reati di falso o di falsa autocertificazione; chi procura o fabbrica i documenti ne risponde in concorso. Sui singoli reati si vedano le pagine sulla falsità in atto pubblico e sull'uso di atto falso.
Gli effetti su permesso e cittadinanza
La domanda di visto sostenuta da documenti o attestazioni false è automaticamente inammissibile (art. 4, c. 2, TUI), e il permesso è rifiutato o revocato quando mancano i requisiti (art. 5, c. 5, TUI); alcune condanne pesano poi sulle domande successive (si veda la pagina sulla revoca del permesso per condanna). Chi ha reso autocertificazioni false decade dai benefici ottenuti (art. 75 DPR 445/2000), e i provvedimenti ottenuti con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci accertate come reato con sentenza definitiva possono essere annullati anche oltre il termine ordinario dell'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies, c. 2-bis, L. 241/1990), compresi quelli di concessione della cittadinanza.
- Non firmare dichiarazioni che non si possono documentare.
- Diffidare di chi offre contratti, residenze o certificati «pronti».
- Correggere subito eventuali errori prima della decisione.
- Coinvolgere un difensore se arriva una contestazione di falso.
- Valutare gli effetti sulla pratica di permesso o cittadinanza in corso.
Domande frequenti
Che cosa rischia chi presenta documenti falsi per il permesso di soggiorno?
Un'autocertificazione falsa nella domanda di cittadinanza è reato?
Dichiarare una falsa identità alla polizia che cosa comporta?
La cittadinanza o il permesso ottenuti con documenti falsi possono essere tolti?
Fonti normative
- Art. 5 D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Permesso di soggiorno (c. 8-bis)
- Art. 495 c.p. — Falsa attestazione o dichiarazione sull'identità o su qualità personali
- Art. 483 c.p. — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 76 DPR 445/2000 — Norme penali
- Art. 21-nonies L. 241/1990 — Annullamento d'ufficio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiLa falsa dichiarazione sostitutiva: art. 483 c.p. con pena aumentata da un terzo alla metà (art. 76 DPR 445/2000), decadenza dai benefici e divieto per 2 anni.
- Falso e fede pubblicaFalsità materiale e ideologica in atto pubblicoArtt. 476-483 c.p.: pubblico ufficiale che forma un atto falso o attesta il falso, privato che falsifica o dichiara il falso; pene, atti fidefacenti, falso grossolano.
- Falso e fede pubblicaL'uso di atto falsoChi usa un atto pubblico falso senza averlo falsificato: pene ridotte di un terzo, basta esibirlo; contrassegni, patenti, scritture private depenalizzate.
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
- Permesso di soggiorno: dinieghi e ricorsiIl permesso di soggiorno revocato o negato per una condannaLe condanne ostative (art. 4, c. 3, TUI), anche non definitive o patteggiate, i legami familiari (Corte cost. 202/2013), i limiti agli automatismi, il ricorso.
- Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimentiIl diniego della cittadinanza: motivi e ricorsoReddito, precedenti penali, sicurezza, lingua B1: il preavviso di rigetto e le osservazioni in 10 giorni, il ricorso al TAR Lazio o al tribunale.
- Permesso di soggiorno: dinieghi e ricorsiIl diniego del permesso di soggiorno: TAR o tribunale?Rifiuto o mancato rinnovo del permesso: preavviso di rigetto, TAR in 60 giorni per i permessi ordinari, tribunale per quelli familiari e speciali, sospensiva.
- Falso e fede pubblicaCertificati medici e titoli di studio falsiIl medico compiacente, il certificato di malattia falso, il diploma comprato: artt. 480-483 e 489 c.p., la pena per il dipendente pubblico, licenziamento e albo.