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ReatoDiritto penale · Reati di immigrazione

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 TUI)

Dal trafficante che organizza le traversate al conducente che trasporta un gruppo di stranieri oltre il confine, dal datore che lucra sulla loro irregolarità al proprietario che affitta a caro prezzo una stanza a chi non ha il permesso: l'art. 12 del testo unico immigrazione punisce condotte molto diverse, con pene che dopo il 2023 arrivano fino a trent'anni se muoiono delle persone. Restano fuori il soccorso umanitario e, per la Corte di giustizia, l'aiuto ai propri figli. Questa pagina spiega le fattispecie, le pene, le misure processuali e i limiti.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Base: da 2 a 6 anni e 15.000 euro per persona.
  • Aggravato: da 6 a 16 anni, di più per sfruttamento o profitto.
  • Morti o feriti: fino a 30 anni (art. 12-bis).
  • Esclusi: soccorso umanitario e, per la Corte UE, l'aiuto ai propri figli minori.
  • Processo: arresto obbligatorio, confisca del mezzo di trasporto.

Le fattispecie

Art. 12, c. 1, D.Lgs. 286/1998

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.»

IpotesiPenaNorma
Cinque o più persone, pericolo per la vita, trattamenti inumani, tre o più concorrenti, armiDa 6 a 16 anni e 15.000 euro per personaArt. 12, c. 3
Fini di sfruttamento sessuale o lavorativo, minori, profittoAumento da un terzo alla metà e 25.000 euro per personaArt. 12, c. 3-ter
Morte di più persone; morte di una; lesioni graviDa 20 a 30; da 15 a 24; da 10 a 20 anniArt. 12-bis
Favorire la permanenza per un ingiusto profittoFino a 4 anni e multaArt. 12, c. 5
Dare alloggio a titolo oneroso a chi è privo di permesso, per ingiusto profittoDa 6 mesi a 3 anni e confisca dell'immobileArt. 12, c. 5-bis

Le pene del reato base sono state aumentate dal D.L. 20/2023, che ha introdotto anche l'art. 12-bis. La Corte costituzionale ha eliminato l'aggravante dell'uso di servizi internazionali di trasporto o di documenti falsi o illegalmente ottenuti (Corte cost. 63/2022): il testo pubblicato la riporta ancora, ma non è più applicabile.

Limiti, processo e difesa

Il soccorso e l'assistenza umanitaria agli stranieri in stato di bisogno non sono reato, fermo lo stato di necessità (art. 12, c. 2, TUI; art. 54 c.p.). La Corte di giustizia ha escluso dal favoreggiamento la condotta di chi porta con sé i minori di cui è effettivamente affidatario (causa C-460/23, Kinsa). Per i fatti dei commi 1 e 3 l'arresto in flagranza è obbligatorio e il mezzo di trasporto è sempre confiscato, anche con il patteggiamento (c. 4 e 4-ter); per le ipotesi aggravate è prevista la custodia in carcere, salvo che le esigenze cautelari manchino o possano essere soddisfatte con altre misure (c. 4-bis; Corte cost. 331/2011; si veda la pagina sulla custodia cautelare). Chi collabora concretamente con le autorità ottiene una riduzione fino alla metà (c. 3-quinquies). Il migrante trasportato non risponde di favoreggiamento, ma può essere perseguito per il reato di ingresso e soggiorno illegale.

  1. Chiarire il ruolo reale: organizzatore, conducente, passeggero, ospite.
  2. Verificare le aggravanti contestate, anche alla luce di Corte cost. 63/2022.
  3. Documentare legami familiari o finalità umanitarie della condotta.
  4. Valutare il riesame delle misure cautelari e del sequestro del mezzo.
  5. Considerare la collaborazione e i suoi effetti sulla pena.

Domande frequenti

Che pene prevede il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina?
Da due a sei anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona per il reato base; da sei a sedici anni se il fatto riguarda cinque o più persone, se i migranti sono esposti a pericolo o a trattamenti inumani, se commesso da tre o più persone o da chi dispone di armi (art. 12, c. 1 e 3, TUI). Le pene aumentano ancora con due o più aggravanti o se lo scopo è lo sfruttamento o il profitto (c. 3-bis e 3-ter). Se muoiono delle persone si applica l'art. 12-bis, fino a trent'anni.
Aiutare mia figlia minorenne a entrare in Italia è reato?
Secondo la Corte di giustizia no: la direttiva europea sul favoreggiamento, letta alla luce dei diritti fondamentali alla vita familiare e dei minori, non comprende la condotta di chi fa entrare irregolarmente i minori che accompagna e di cui è effettivamente affidatario (causa C-460/23, Kinsa, 3 giugno 2025). Il giudice italiano deve interpretare l'art. 12 in modo conforme.
Soccorrere migranti in difficoltà è favoreggiamento?
No. Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia agli stranieri in condizioni di bisogno, e resta applicabile lo stato di necessità (art. 12, c. 2, TUI; art. 54 c.p.). Il soccorso in mare segue anche le regole del diritto internazionale.
Affittare una stanza a uno straniero senza permesso è reato?
Lo è se avviene a titolo oneroso e per trarre un ingiusto profitto, per esempio con un canone sproporzionato approfittando della sua condizione: reclusione da sei mesi a tre anni e confisca dell'immobile in caso di condanna o patteggiamento (art. 12, c. 5-bis, TUI). Favorire la permanenza di uno straniero irregolare per trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione è punito fino a quattro anni (c. 5).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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