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ReatoDiritto penale · Reati di immigrazione

Il reingresso illegale dopo l'espulsione (art. 13, c. 13, TUI)

Chi è stato espulso non può tornare in Italia per anni senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Rientrare prima è un delitto punito con la reclusione, con arresto obbligatorio anche fuori dalla flagranza e processo per direttissima, seguito da una nuova espulsione. Questa pagina spiega il reato, le pene, le eccezioni, il rapporto con la direttiva europea sui rimpatri e che cosa verificare nella difesa.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Pena: reclusione da 1 a 4 anni, da 1 a 5 per chi ci riprova.
  • Arresto: obbligatorio anche fuori dalla flagranza, rito direttissimo.
  • Dopo: nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera.
  • Eccezioni: autorizzazione ministeriale o ricongiungimento familiare.
  • Europa: la pena detentiva è compatibile con la direttiva rimpatri.

Il reato

Art. 13, c. 13, D.Lgs. 286/1998

«Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»

IpotesiPenaNorma
Rientro durante il divieto dopo un'espulsione amministrativaDa 1 a 4 anni e nuova espulsioneArt. 13, c. 13
Rientro dopo un'espulsione disposta dal giudiceDa 1 a 4 anniArt. 13, c. 13-bis
Nuovo rientro dopo denuncia ed espulsione per lo stesso reatoDa 1 a 5 anniArt. 13, c. 13-bis
ProceduraArresto obbligatorio anche fuori flagranza, rito direttissimoArt. 13, c. 13-ter

La difesa

Il reato presuppone un divieto valido e ancora in corso: la durata va da tre a cinque anni, può essere più lunga per le espulsioni per motivi di sicurezza, ed è iscritta nel sistema d'informazione Schengen (art. 13, c. 14 e 14-bis, TUI; si veda la pagina sul divieto di reingresso). Occorre quindi verificare che l'espulsione originaria sia stata notificata e sia legittima, che il divieto non sia scaduto o revocato e che non ricorra l'eccezione del ricongiungimento. La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con la direttiva rimpatri la reclusione per chi rientra violando il divieto dopo un rimpatrio già eseguito (causa C-290/14, Celaj), a differenza della semplice permanenza irregolare, per la quale è prevista solo la multa (si vedano le pagine sull'ordine di allontanamento e sull'ingresso e soggiorno illegale).

  1. Recuperare il decreto di espulsione originario e la prova della notifica.
  2. Verificare durata e scadenza del divieto di reingresso.
  3. Controllare eventuali autorizzazioni, revoche o ricongiungimenti.
  4. Preparare subito la difesa per il rito direttissimo.
  5. Valutare i motivi che impediscono la nuova espulsione (art. 19 TUI).

Domande frequenti

Che pena rischia chi rientra in Italia dopo essere stato espulso?
La reclusione da uno a quattro anni e una nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, se rientra senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno mentre è in vigore il divieto (art. 13, c. 13, TUI). Chi rientra di nuovo dopo essere già stato denunciato ed espulso per questo reato rischia da uno a cinque anni (c. 13-bis).
Si viene arrestati subito?
Sì. Per il reingresso illegale l'arresto è obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo (art. 13, c. 13-ter, TUI).
È compatibile con le regole europee sui rimpatri?
Sì. La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva rimpatri non impedisce di punire con la reclusione lo straniero che rientra violando un divieto di ingresso dopo un rimpatrio già eseguito (causa C-290/14, Celaj). Diverso è il caso di chi non ha mai lasciato il territorio, per il quale il carcere è escluso.
Ci sono casi in cui il rientro è consentito?
Sì: con la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, e senza bisogno di autorizzazione per chi era stato espulso per ingresso o soggiorno irregolare e ha poi ottenuto il ricongiungimento familiare (art. 13, c. 13, TUI). Il divieto ha una durata determinata, di regola da tre a cinque anni, e alla sua scadenza si può rientrare regolarmente con un visto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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