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GuidaImmigrazione e cittadinanza · Espulsione e trattenimento

Il divieto di reingresso: durata, revoca, autorizzazione al rientro

Ogni espulsione porta con sé un divieto di rientro in Italia, e attraverso il sistema d'informazione Schengen in quasi tutta Europa. Per chi ha famiglia o lavoro in Italia è spesso l'effetto più pesante dell'espulsione. La legge ne fissa la durata, consente in alcuni casi di revocarlo e prevede un'autorizzazione speciale per rientrare prima. Questa pagina spiega quanto dura il divieto, da quando decorre, come si chiede la revoca o l'autorizzazione e quali eccezioni esistono.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Durata: da 3 a 5 anni, di più per le espulsioni per sicurezza.
  • Schengen: il divieto vale in tutta l'area Schengen.
  • Revoca: possibile se si è partiti entro il termine concesso.
  • Rientro anticipato: solo con autorizzazione speciale del Ministro.
  • Ricongiungimento: l'autorizzazione non serve se è stato concesso.

Durata ed effetti

Art. 13, c. 14, D.Lgs. 286/1998 (estratto)

«Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. [...] Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»

SituazioneRegolaNorma
Espulsione ordinariaDivieto da 3 a 5 anni, motivato sul casoArt. 13, c. 14
Espulsione ministeriale, per pericolosità o terrorismoPuò superare i 5 anniArt. 13, c. 14
Partenza volontaria nel termineDecorre dalla scadenza; revocabile con la prova dell'uscitaArt. 13, c. 14
Irregolare identificato in uscitaNiente espulsione; possibile divieto da 1 a 3 anniArt. 13, c. 2-ter
Area SchengenIscrizione nel SIS e divieto in tutti gli Stati SchengenArt. 13, c. 14-bis

Come liberarsi del divieto

La durata del divieto è parte del decreto di espulsione e si contesta con il ricorso al giudice di pace entro venti giorni (si veda la pagina sul ricorso contro l'espulsione). Se l'espulsione concedeva un termine per partire e lo si è rispettato, si chiede la revoca provando l'uscita. Prima della scadenza si può rientrare solo con la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, salvo il caso del ricongiungimento familiare autorizzato per chi era stato espulso per ingresso o soggiorno irregolare (art. 13, c. 13, TUI; si veda la pagina sul ricongiungimento familiare). Rientrare senza autorizzazione è un reato (si veda la pagina sul reingresso dopo l'espulsione). Per i familiari di cittadini dell'Unione si applicano le regole specifiche del D.Lgs. 30/2007.

  1. Leggere nel decreto la durata del divieto e da quando decorre.
  2. Conservare la prova della partenza: timbri, biglietti, carte d'imbarco.
  3. Chiedere la revoca se si è partiti entro il termine concesso.
  4. Valutare il ricongiungimento familiare, se ne ricorrono i requisiti.
  5. Presentare istanza motivata al Ministero per l'autorizzazione al rientro.

Domande frequenti

Quanto dura il divieto di rientrare in Italia?
Da tre a cinque anni, secondo le circostanze del caso indicate nel decreto; per le espulsioni disposte dal Ministro per ordine pubblico o sicurezza, per le persone pericolose o per terrorismo può superare i cinque anni (art. 13, c. 14, TUI). Per lo straniero irregolare identificato mentre esce dall'Italia il divieto va da uno a tre anni (c. 2-ter).
Sono partito da solo entro il termine: il divieto resta?
Se l'espulsione concedeva un termine per la partenza volontaria, il divieto decorre dalla scadenza del termine e può essere revocato su istanza dell'interessato che dimostri di aver lasciato l'Italia entro quel termine (art. 13, c. 14, TUI). Conviene quindi conservare la prova dell'uscita, come il timbro sul passaporto o la carta d'imbarco.
Il divieto vale solo per l'Italia?
No. Il divieto è iscritto nel sistema d'informazione Schengen e comporta il divieto di ingresso e soggiorno negli Stati dell'Unione e negli altri Stati che applicano l'acquis di Schengen (art. 13, c. 14-bis, TUI).
Posso rientrare prima della scadenza?
Solo con una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; chi rientra senza commette un reato punito da uno a quattro anni (art. 13, c. 13, TUI). Non serve l'autorizzazione a chi era stato espulso per ingresso o soggiorno irregolare e ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare. Per i familiari di cittadini dell'Unione valgono le regole specifiche del D.Lgs. 30/2007.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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