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GuidaImmigrazione e cittadinanza · Espulsione e trattenimento

Non si può espellere chi ha famiglia in Italia? I divieti dell'art. 19 TUI

Uno straniero irregolare che vive con la moglie italiana, il padre di un bambino italiano rimasto senza permesso, la compagna incinta, il genitore di un figlio straniero che va a scuola in Italia: la legge prevede divieti di espulsione e permessi specifici per proteggere l'unità familiare, ma con condizioni precise. Questa pagina spiega chi non può essere espulso, il permesso per motivi familiari del coniuge e del genitore di minore italiano, l'autorizzazione del tribunale per i minorenni e come far valere questi diritti.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Coniuge o parenti italiani: se conviventi, niente espulsione ordinaria.
  • Gravidanza: tutelate la donna e il marito convivente.
  • Genitore di minore italiano: permesso per motivi familiari.
  • Figli stranieri: autorizzazione del tribunale per i minorenni.
  • Eccezione: l'espulsione ministeriale per ordine pubblico.

Chi non può essere espulso

Art. 19, c. 2, D.Lgs. 286/1998 (estratto)

«Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; [...] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. [...]»

Il divieto per la gravidanza si estende al marito convivente (Corte cost. 376/2000), e sono tutelati anche i titolari di permesso di lungo periodo e chi ha gravi patologie non curabili nel Paese d'origine (art. 19, c. 2, TUI). L'unica eccezione è l'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13, c. 1). Per chi ha esercitato il ricongiungimento familiare, l'espulsione per irregolarità richiede comunque la valutazione dei legami familiari (art. 13, c. 2-bis).

I permessi per la famiglia

SituazioneTutelaNorma
Straniero regolare da almeno un anno che sposa in Italia un italiano o un cittadino UEPermesso per motivi familiariArt. 30, c. 1, lett. b, TUI
Familiare regolare con i requisiti per il ricongiungimento con un italianoConversione in permesso per motivi familiari, entro un anno dalla scadenza del titoloArt. 30, c. 1, lett. c
Genitore di minore italiano residente in ItaliaPermesso anche senza titolo valido, se non privato della responsabilità genitorialeArt. 30, c. 1, lett. d
Genitore di minore straniero in ItaliaAutorizzazione del tribunale per i minorenni per gravi motivi legati al minoreArt. 31, c. 3; Cass. S.U. 21799/2010

Ai familiari stranieri di cittadini italiani si applicano anche le regole sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, se più favorevoli (art. 28, c. 2, TUI; D.Lgs. 30/2007). Il diniego del permesso per motivi familiari si impugna davanti al tribunale ordinario (si veda la pagina sul ricongiungimento negato); il decreto di espulsione adottato in violazione dei divieti si impugna davanti al giudice di pace entro venti giorni (si veda la pagina sul ricorso contro l'espulsione). Sul matrimonio si veda anche la pagina su matrimonio con straniero e permesso.

  1. Documentare convivenza, matrimonio, nascita dei figli e loro cittadinanza.
  2. Chiedere il permesso per motivi familiari appena ci sono i presupposti.
  3. Segnalare subito gravidanza e figli minori alla Questura e al giudice.
  4. Impugnare l'espulsione entro 20 giorni se viola un divieto.
  5. Valutare il ricorso al tribunale per i minorenni per i figli stranieri.

Domande frequenti

Vivo con mia moglie italiana ma non ho il permesso: possono espellermi?
No, salvo l'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza: la legge vieta l'espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana (art. 19, c. 2, lett. c, TUI). Conta la convivenza effettiva, che va documentata. Il coniuge di un italiano può inoltre ottenere il permesso per motivi familiari.
Sono il padre di un bambino italiano: posso avere il permesso?
Sì. Il permesso per motivi familiari spetta al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, anche se non ha un permesso valido, a condizione che non sia stato privato della responsabilità genitoriale (art. 30, c. 1, lett. d, TUI).
Mio figlio è straniero ma cresciuto in Italia: che tutela ho?
Il tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo determinato, per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore che si trova in Italia (art. 31, c. 3, TUI). Per le Sezioni Unite non servono situazioni eccezionali o di emergenza: basta un danno concreto e oggettivamente serio che il minore subirebbe dall'allontanamento del genitore (Cass. S.U. 21799/2010), e le condanne del genitore non comportano un diniego automatico ma vanno bilanciate con l'interesse del minore (Cass. S.U. 15750/2019).
La mia compagna è incinta: possono espellermi?
Non possono essere espulse le donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, e la Corte costituzionale ha esteso il divieto al marito convivente (art. 19, c. 2, lett. d, TUI; Corte cost. 376/2000). La situazione va documentata subito, anche nel ricorso contro l'espulsione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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