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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Espulsione e trattenimento

Il trattenimento nel CPR: convalida, proroghe e ricorso

Quando l'espulsione non può essere eseguita subito, il questore può trattenere lo straniero in un centro di permanenza per i rimpatri: è una privazione della libertà personale, che deve essere convalidata da un giudice entro tempi strettissimi e può durare, con le proroghe, fino a diciotto mesi. Chi ha un passaporto valido può ottenere misure alternative, e dal 2026 il ricorso in cassazione ha nuove regole. Questa pagina spiega presupposti, convalida, durata, diritti nel centro e impugnazioni.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Convalida: giudice di pace, 48 ore più 48, difensore obbligatorio.
  • Durata: 3 mesi, prorogabili fino a 18 in totale.
  • Alternative: con passaporto valido, dimora o firme invece del CPR.
  • Diritti: informazione, assistenza, telefono, reclami ai garanti.
  • Cassazione: ricorso entro 10 giorni (art. 14.1 TUI, dal 2026).

Quando si viene trattenuti e la convalida

Art. 14, c. 1, D.Lgs. 286/1998 (estratto)

«Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino [...].»

Tra le situazioni che giustificano il trattenimento ci sono la necessità di soccorso, gli accertamenti su identità e nazionalità, l'acquisizione dei documenti di viaggio e di un mezzo di trasporto; la priorità va a chi è considerato pericoloso o è stato condannato e a chi proviene da Paesi con accordi di rimpatrio (art. 14, c. 1 e 1.1, TUI). Il questore trasmette gli atti al giudice di pace entro 48 ore; all'udienza partecipano necessariamente un difensore, anche d'ufficio e con patrocinio a spese dello Stato, e l'interessato, anche a distanza; il giudice decide entro le 48 ore successive, verificando termini e presupposti, altrimenti il trattenimento cessa (c. 3-4-bis). La convalida può essere disposta anche insieme a quella dell'accompagnamento alla frontiera o nel giudizio sul ricorso contro l'espulsione (si veda la pagina sul ricorso contro l'espulsione).

Durata, alternative e impugnazioni

AspettoRegolaNorma
Prima convalida3 mesiArt. 14, c. 5, TUI
Prima prorogaAltri 3 mesi per gravi difficoltà di identificazione o documentiArt. 14, c. 5
Proroghe successivePeriodi di 3 mesi fino a ulteriori 12, per mancata cooperazione o ritardi dei Paesi terziArt. 14, c. 5
Misure alternativeConsegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazioneArt. 14, c. 1-bis
Ricorso per cassazioneEntro 10 giorni; deposito entro 5 giorni dalla notificaArt. 14.1 TUI
Richiedenti asiloConvalida della sezione specializzata del tribunaleArt. 3, c. 1, lett. c-bis, D.L. 13/2017

Nel centro vanno garantiti standard igienico-sanitari adeguati, informazione, assistenza e rispetto della dignità, oltre alla corrispondenza anche telefonica con l'esterno; si possono presentare reclami al Garante nazionale e ai garanti territoriali dei detenuti (art. 14, c. 2 e 2-bis, TUI). Dal 2026 il ricorso per cassazione contro convalide e proroghe è regolato dall'art. 14.1 TUI, introdotto dal D.L. 100/2026, che ha anche attribuito alle sezioni specializzate dei tribunali, al posto della corte d'appello, la convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. Se il rimpatrio non è possibile, al termine del trattenimento il questore può ordinare di lasciare l'Italia entro sette giorni (si veda la pagina sull'ordine di allontanamento).

  1. Chiedere subito un avvocato di fiducia o il difensore d'ufficio e l'interprete.
  2. Portare all'udienza passaporto, prove di domicilio e di legami familiari.
  3. Chiedere le misure alternative se si ha un passaporto valido.
  4. Verificare il rispetto delle 48 ore e la motivazione delle proroghe.
  5. Proporre ricorso per cassazione entro 10 giorni, se ci sono vizi.

Domande frequenti

Quanto può durare il trattenimento in un CPR?
La convalida autorizza tre mesi; il giudice può prorogarli di altri tre se ci sono gravi difficoltà nell'identificazione o nell'ottenere i documenti di viaggio, e poi con proroghe di tre mesi fino a ulteriori dodici, se l'allontanamento è rallentato dalla mancata cooperazione dello straniero o dai ritardi dei Paesi terzi: in tutto fino a diciotto mesi (art. 14, c. 5, TUI). Il questore deve eseguire l'espulsione appena possibile, anche prima della scadenza.
Chi decide sulla convalida e in quanto tempo?
Il questore trasmette gli atti al giudice di pace entro 48 ore dal provvedimento; l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria di un difensore, di fiducia o d'ufficio, con patrocinio a spese dello Stato e interprete, e il giudice decide entro le 48 ore successive. Se il termine non è rispettato il trattenimento perde ogni effetto (art. 14, c. 3-4, TUI). Per i richiedenti protezione internazionale decide invece la sezione specializzata del tribunale (art. 3 D.L. 13/2017).
Esistono alternative al CPR?
Sì, per chi ha un passaporto valido e non è espulso per motivi di sicurezza: il questore può disporre la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora o l'obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia, con convalida del giudice di pace entro 48 ore più 48 (art. 14, c. 1-bis, TUI). Chi viola queste misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.
Come si impugna la convalida?
Con ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, depositandolo entro cinque giorni dalla notifica (art. 14.1 TUI, introdotto dal D.L. 100/2026 in attuazione del patto europeo su migrazione e asilo). Contro l'espulsione di base resta il ricorso al giudice di pace.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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