Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto civile · Il processo civile

La volontaria giurisdizione: i procedimenti senza lite

Vendere la casa ereditata da un figlio minorenne, nominare un amministratore di sostegno, autorizzare un tutore a investire, accettare un'eredità con beneficio d'inventario: sono procedimenti in cui non c'è una lite tra due parti, ma serve un provvedimento del giudice, o in certi casi del notaio. Questa pagina spiega come si chiedono, che forma ha il provvedimento, quando diventa efficace, come si impugna e quali autorizzazioni può rilasciare direttamente il notaio dopo la riforma del 2022.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Domanda: ricorso al giudice competente; il provvedimento è un decreto motivato.
  • Notaio: può autorizzare direttamente molti atti per minori, incapaci ed eredità.
  • Reclamo: entro dieci giorni, al tribunale o alla corte d'appello.
  • Efficacia: scaduti i termini di reclamo, o subito se c'è urgenza.
  • Revoca: sempre possibile, salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Come funziona

Art. 737 c.p.c.

«I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.»

Nei procedimenti in camera di consiglio il giudice nomina un relatore, acquisisce il parere del pubblico ministero quando previsto e può assumere informazioni senza formalità (art. 738 c.p.c.); le stesse regole valgono per tutti i procedimenti camerali, anche fuori dalla materia di famiglia (art. 742-bis). Rientrano in questa area, tra gli altri, le autorizzazioni per gli atti di tutori e amministratori di sostegno (si vedano le pagine sul tutore del minore e sull'amministrazione di sostegno), l'accettazione con beneficio d'inventario e la nomina del curatore dell'eredità giacente.

Le autorizzazioni del notaio

Con la riforma del processo civile del 2022 le autorizzazioni per stipulare atti pubblici e scritture private autenticate in cui interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno, o che riguardano beni ereditari, possono essere rilasciate dal notaio che roga l'atto, su richiesta scritta delle parti (art. 21 D.Lgs. 149/2022). Il notaio può farsi assistere da consulenti e sentire i familiari, stabilisce il reimpiego del prezzo e comunica l'autorizzazione alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero; l'autorizzazione diventa efficace dopo venti giorni da queste comunicazioni, se non è impugnata, e può essere modificata o revocata dal giudice tutelare. Restano riservate al giudice le autorizzazioni a promuovere, rinunciare, transigere o compromettere liti e a continuare un'impresa commerciale.

Reclamo, efficacia e revoca

ProvvedimentoRimedioTermine
Decreto del giudice tutelareReclamo al tribunale (monocratico se patrimoniale o gestorio, collegiale negli altri casi)10 giorni dalla comunicazione o notificazione
Decreto del tribunale in primo gradoReclamo alla corte d'appello10 giorni
Decreti della corte d'appello o del tribunale in sede di reclamoNon reclamabili, salvo diversa previsione di legge—
Autorizzazione del notaioImpugnazione secondo le norme del corrispondente provvedimento giudizialeEfficace dopo 20 giorni senza reclamo

Il pubblico ministero può proporre reclamo entro dieci giorni contro i decreti del giudice tutelare e quelli per cui è previsto il suo parere (art. 740 c.p.c.). I decreti diventano efficaci quando scadono i termini senza reclamo, salvo che il giudice disponga l'efficacia immediata per urgenza (art. 741), e possono essere modificati o revocati in ogni tempo, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742).

  1. Individuare il giudice competente o valutare la via notarile.
  2. Presentare ricorso con i documenti: perizie, preventivi, estratti conto.
  3. Spiegare l'utilità dell'atto per il minore o la persona protetta.
  4. Attendere l'efficacia del decreto prima di stipulare.
  5. Proporre reclamo entro dieci giorni se il decreto non è corretto.

Domande frequenti

Per vendere la casa di un figlio minorenne devo andare dal giudice?
Non necessariamente: dopo la riforma del 2022 l'autorizzazione per gli atti pubblici e le scritture autenticate in cui interviene un minore può essere rilasciata direttamente dal notaio che roga l'atto, su richiesta scritta delle parti; il notaio stabilisce anche come reimpiegare il prezzo (art. 21 D.Lgs. 149/2022). L'autorizzazione diventa efficace dopo venti giorni dalle comunicazioni al tribunale e al pubblico ministero, se non è impugnata. Resta possibile chiedere l'autorizzazione al giudice.
Quali autorizzazioni restano solo al giudice?
Quelle per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri una causa, e per continuare l'esercizio di un'impresa commerciale (art. 21, c. 7, D.Lgs. 149/2022). Anche la nomina di tutori e amministratori di sostegno resta ovviamente al giudice.
Come si contesta un decreto del giudice tutelare?
Con reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio in composizione monocratica se il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, collegiale negli altri casi; il termine è perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, o dalla notificazione se il decreto riguarda più parti (art. 739 c.p.c.). Contro i decreti del tribunale in primo grado il reclamo va alla corte d'appello.
Il decreto è subito efficace?
Di regola diventa efficace quando sono decorsi i termini per il reclamo senza che sia stato proposto; per ragioni d'urgenza il giudice può dichiararlo immediatamente efficace (art. 741 c.p.c.). I decreti si possono modificare o revocare in ogni tempo, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme