In breve
- Domanda: ricorso al giudice competente; il provvedimento è un decreto motivato.
- Notaio: può autorizzare direttamente molti atti per minori, incapaci ed eredità.
- Reclamo: entro dieci giorni, al tribunale o alla corte d'appello.
- Efficacia: scaduti i termini di reclamo, o subito se c'è urgenza.
- Revoca: sempre possibile, salvi i diritti dei terzi in buona fede.
Come funziona
«I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.»
Nei procedimenti in camera di consiglio il giudice nomina un relatore, acquisisce il parere del pubblico ministero quando previsto e può assumere informazioni senza formalità (art. 738 c.p.c.); le stesse regole valgono per tutti i procedimenti camerali, anche fuori dalla materia di famiglia (art. 742-bis). Rientrano in questa area, tra gli altri, le autorizzazioni per gli atti di tutori e amministratori di sostegno (si vedano le pagine sul tutore del minore e sull'amministrazione di sostegno), l'accettazione con beneficio d'inventario e la nomina del curatore dell'eredità giacente.
Le autorizzazioni del notaio
Con la riforma del processo civile del 2022 le autorizzazioni per stipulare atti pubblici e scritture private autenticate in cui interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno, o che riguardano beni ereditari, possono essere rilasciate dal notaio che roga l'atto, su richiesta scritta delle parti (art. 21 D.Lgs. 149/2022). Il notaio può farsi assistere da consulenti e sentire i familiari, stabilisce il reimpiego del prezzo e comunica l'autorizzazione alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero; l'autorizzazione diventa efficace dopo venti giorni da queste comunicazioni, se non è impugnata, e può essere modificata o revocata dal giudice tutelare. Restano riservate al giudice le autorizzazioni a promuovere, rinunciare, transigere o compromettere liti e a continuare un'impresa commerciale.
Reclamo, efficacia e revoca
| Provvedimento | Rimedio | Termine |
|---|---|---|
| Decreto del giudice tutelare | Reclamo al tribunale (monocratico se patrimoniale o gestorio, collegiale negli altri casi) | 10 giorni dalla comunicazione o notificazione |
| Decreto del tribunale in primo grado | Reclamo alla corte d'appello | 10 giorni |
| Decreti della corte d'appello o del tribunale in sede di reclamo | Non reclamabili, salvo diversa previsione di legge | — |
| Autorizzazione del notaio | Impugnazione secondo le norme del corrispondente provvedimento giudiziale | Efficace dopo 20 giorni senza reclamo |
Il pubblico ministero può proporre reclamo entro dieci giorni contro i decreti del giudice tutelare e quelli per cui è previsto il suo parere (art. 740 c.p.c.). I decreti diventano efficaci quando scadono i termini senza reclamo, salvo che il giudice disponga l'efficacia immediata per urgenza (art. 741), e possono essere modificati o revocati in ogni tempo, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742).
- Individuare il giudice competente o valutare la via notarile.
- Presentare ricorso con i documenti: perizie, preventivi, estratti conto.
- Spiegare l'utilità dell'atto per il minore o la persona protetta.
- Attendere l'efficacia del decreto prima di stipulare.
- Proporre reclamo entro dieci giorni se il decreto non è corretto.
Domande frequenti
Per vendere la casa di un figlio minorenne devo andare dal giudice?
Quali autorizzazioni restano solo al giudice?
Come si contesta un decreto del giudice tutelare?
Il decreto è subito efficace?
Fonti normative
- Art. 737 c.p.c. — Forma della domanda e del provvedimento
- Art. 739 c.p.c. — Reclami delle parti
- Art. 741 c.p.c. — Efficacia dei provvedimenti
- Art. 742 c.p.c. — Revocabilità dei provvedimenti
- Art. 21 D.Lgs. 149/2022 — Autorizzazioni notarili
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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