In breve
- Tutore: il genitore può designarlo per testamento; il giudice lo nomina salvo gravi motivi.
- Amministratore di sostegno: il genitore superstite può indicarlo con le stesse forme.
- Curatore dei beni: chi lascia beni a un minore può sceglierne l'amministratore.
- Fedecommesso: solo per il figlio interdetto, a favore di chi lo avrà curato.
- Trust e vincoli: per atto pubblico, con esenzioni fiscali per la disabilità grave.
Chi si occuperà del figlio: tutore e amministratore di sostegno
«Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la [responsabilità genitoriale]. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore [...].»
Il giudice ascolta il minore che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento (art. 348; si veda la pagina sul tutore del minore). Per il figlio maggiorenne con disabilità, il giudice tutelare, nello scegliere l'amministratore di sostegno, preferisce tra gli altri il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.); gli stessi criteri valgono per il tutore dell'interdetto (art. 424). La designazione, quindi, conviene farla per iscritto e nelle forme richieste, spiegando le ragioni della scelta.
Chi amministrerà i beni
Chi dispone con testamento a favore di un minore può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati, anche se il minore ha ancora un genitore; salvo diversa disposizione del testatore, per gli atti di straordinaria amministrazione il curatore deve ottenere le autorizzazioni previste per il tutore (art. 356 c.c.). È uno strumento utile, per esempio, quando i genitori sono separati e chi fa testamento preferisce che i beni del figlio siano gestiti da un'altra persona di fiducia. La quota di legittima spetta comunque al figlio (si veda la pagina su legittima e quota disponibile).
Sostituzione fedecommissaria, trust e atti di destinazione
| Strumento | Come funziona | Norma |
|---|---|---|
| Sostituzione fedecommissaria | Il figlio, discendente o coniuge interdetto riceve i beni, anche della legittima, con l'obbligo di conservarli; alla sua morte vanno a chi ne ha avuto cura | Artt. 692-697 c.c. |
| Vincolo di destinazione | Immobili o beni registrati destinati, con atto pubblico trascritto, a un interesse meritevole per la vita del beneficiario o fino a novanta anni | Art. 2645-ter c.c. |
| Trust o fondo speciale per disabilità grave | Beni segregati per la cura del beneficiario, con esenzione dall'imposta di successione e donazione se ricorrono i requisiti | Art. 6 L. 112/2016 |
La sostituzione fedecommissaria si applica anche al minore abitualmente infermo di mente, ma perde effetto se l'interdizione è negata o il procedimento non inizia entro due anni dalla maggiore età, se l'interdizione è revocata o verso chi ha violato gli obblighi di assistenza; in ogni altro caso è nulla (art. 692). L'istituito gode e amministra i beni con le regole dell'usufruttuario, e l'alienazione può essere autorizzata dal giudice solo per utilità evidente, con reimpiego del ricavato (artt. 693-694). Il trust e il vincolo di destinazione consentono di separare i beni destinati alla cura del figlio: i beni vincolati possono essere usati solo per quello scopo e sono aggredibili solo per debiti contratti per quello scopo (art. 2645-ter). Per le agevolazioni del «dopo di noi» servono l'atto pubblico, la finalità esclusiva di inclusione, cura e assistenza della persona con disabilità grave e l'indicazione precisa di soggetti, ruoli, bisogni e attività (art. 6 L. 112/2016; si veda la pagina sul dopo di noi).
- Fare testamento, olografo o pubblico, con le disposizioni sui beni.
- Designare tutore o amministratore di sostegno nelle forme di legge.
- Nominare un curatore speciale per i beni lasciati al minore, se opportuno.
- Valutare trust, vincolo di destinazione o fedecommesso con un professionista.
- Aggiornare le scelte quando cambiano la famiglia o le condizioni del figlio.
Domande frequenti
Posso decidere io chi farà da tutore a mio figlio se muoio?
Posso lasciare i beni a mio figlio minorenne ma farli amministrare da una persona di fiducia?
Che cos'è la sostituzione fedecommissaria?
Un trust per il figlio disabile conviene anche fiscalmente?
Fonti normative
- Art. 348 c.c. — Scelta del tutore
- Art. 356 c.c. — Curatore speciale per i beni lasciati al minore
- Art. 408 c.c. — Scelta dell'amministratore di sostegno
- Art. 692 c.c. — Sostituzione fedecommissaria
- Art. 2645-ter c.c. — Atti di destinazione
- Art. 6 L. 112/2016 — Trust e vincoli per persone con disabilità grave
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Persone fragili e tutelaIl «dopo di noi»: proteggere un figlio con disabilità graveTrust, vincolo di destinazione e fondi speciali per il figlio con disabilità grave: esenzioni fiscali, condizioni dell'art. 6, polizze, amministratore di sostegno.
- Persone fragili e tutelaIl tutore del minoreArtt. 343-389 c.c.: tutela se i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità, scelta del tutore, autorizzazioni, rendiconto, tutori volontari.
- Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaL'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): ricorso al giudice tutelare senza avvocato ed esente da contributo, chi può chiederla, decreto in 60 giorni.
- Persone fragili e tutelaInterdizione e inabilitazioneInterdizione per infermità abituale e solo se necessaria (414); inabilitazione per prodigalità o abuso di alcol e droghe (415); atti annullabili, revoca.
- Successioni ed ereditàIl testamento olografo: come si scrive perché sia validoAutografia, data e firma; nullità e annullabilità; conservazione e pubblicazione dal notaio; che cosa si può disporre; clausole utili; revoca; costi.
- Successioni ed ereditàTestamento pubblico e testamento segreto dal notaioArtt. 601-608 c.c.: testamento pubblico con due testimoni, segreto sigillato, validità come olografo, revoca (679-684), pubblicazione e registro generale dei testamenti.
- Successioni ed ereditàLa legittima: le quote riservate a coniuge e figliLegittimari e quote in tabella, quota disponibile, riunione fittizia e calcolo della lesione, azione di riduzione (10 anni), la riforma 2025 sui beni donati e venduti, rinuncia e imputazione.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl figlio disabile: mantenimento, affido, tutele dopo la maggiore etàArt. 337-septies c. 2: al figlio con handicap grave si applicano le norme sui minori, quindi assegno senza limiti di età; amministrazione di sostegno e «dopo di noi».