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GuidaDiritto civile · Successioni ed eredità

Testamento con figli minori o disabili: tutore, trust e «dopo di noi»

Il genitore di un figlio piccolo o con una disabilità grave si chiede che cosa succederà quando non ci sarà più: chi si occuperà di lui, chi amministrerà i beni, come evitare che l'eredità venga dispersa. Il testamento e alcuni strumenti collegati permettono di dare risposte concrete: indicare la persona che il giudice nominerà tutore o amministratore di sostegno, affidare i beni a un curatore scelto, vincolarli con un trust o un atto di destinazione. Questa pagina spiega che cosa si può fare e con quali forme.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Tutore: il genitore può designarlo per testamento; il giudice lo nomina salvo gravi motivi.
  • Amministratore di sostegno: il genitore superstite può indicarlo con le stesse forme.
  • Curatore dei beni: chi lascia beni a un minore può sceglierne l'amministratore.
  • Fedecommesso: solo per il figlio interdetto, a favore di chi lo avrà curato.
  • Trust e vincoli: per atto pubblico, con esenzioni fiscali per la disabilità grave.

Chi si occuperà del figlio: tutore e amministratore di sostegno

Art. 348, c. 1-2, c.c. (estratto)

«Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la [responsabilità genitoriale]. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore [...].»

Il giudice ascolta il minore che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento (art. 348; si veda la pagina sul tutore del minore). Per il figlio maggiorenne con disabilità, il giudice tutelare, nello scegliere l'amministratore di sostegno, preferisce tra gli altri il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.); gli stessi criteri valgono per il tutore dell'interdetto (art. 424). La designazione, quindi, conviene farla per iscritto e nelle forme richieste, spiegando le ragioni della scelta.

Chi amministrerà i beni

Chi dispone con testamento a favore di un minore può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati, anche se il minore ha ancora un genitore; salvo diversa disposizione del testatore, per gli atti di straordinaria amministrazione il curatore deve ottenere le autorizzazioni previste per il tutore (art. 356 c.c.). È uno strumento utile, per esempio, quando i genitori sono separati e chi fa testamento preferisce che i beni del figlio siano gestiti da un'altra persona di fiducia. La quota di legittima spetta comunque al figlio (si veda la pagina su legittima e quota disponibile).

Sostituzione fedecommissaria, trust e atti di destinazione

StrumentoCome funzionaNorma
Sostituzione fedecommissariaIl figlio, discendente o coniuge interdetto riceve i beni, anche della legittima, con l'obbligo di conservarli; alla sua morte vanno a chi ne ha avuto curaArtt. 692-697 c.c.
Vincolo di destinazioneImmobili o beni registrati destinati, con atto pubblico trascritto, a un interesse meritevole per la vita del beneficiario o fino a novanta anniArt. 2645-ter c.c.
Trust o fondo speciale per disabilità graveBeni segregati per la cura del beneficiario, con esenzione dall'imposta di successione e donazione se ricorrono i requisitiArt. 6 L. 112/2016

La sostituzione fedecommissaria si applica anche al minore abitualmente infermo di mente, ma perde effetto se l'interdizione è negata o il procedimento non inizia entro due anni dalla maggiore età, se l'interdizione è revocata o verso chi ha violato gli obblighi di assistenza; in ogni altro caso è nulla (art. 692). L'istituito gode e amministra i beni con le regole dell'usufruttuario, e l'alienazione può essere autorizzata dal giudice solo per utilità evidente, con reimpiego del ricavato (artt. 693-694). Il trust e il vincolo di destinazione consentono di separare i beni destinati alla cura del figlio: i beni vincolati possono essere usati solo per quello scopo e sono aggredibili solo per debiti contratti per quello scopo (art. 2645-ter). Per le agevolazioni del «dopo di noi» servono l'atto pubblico, la finalità esclusiva di inclusione, cura e assistenza della persona con disabilità grave e l'indicazione precisa di soggetti, ruoli, bisogni e attività (art. 6 L. 112/2016; si veda la pagina sul dopo di noi).

  1. Fare testamento, olografo o pubblico, con le disposizioni sui beni.
  2. Designare tutore o amministratore di sostegno nelle forme di legge.
  3. Nominare un curatore speciale per i beni lasciati al minore, se opportuno.
  4. Valutare trust, vincolo di destinazione o fedecommesso con un professionista.
  5. Aggiornare le scelte quando cambiano la famiglia o le condizioni del figlio.

Domande frequenti

Posso decidere io chi farà da tutore a mio figlio se muoio?
Sì. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale, se la designazione è fatta per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata; può discostarsene solo per gravi motivi, e prima della nomina ascolta il minore che ha compiuto dodici anni o che è capace di discernimento (art. 348 c.c.).
Posso lasciare i beni a mio figlio minorenne ma farli amministrare da una persona di fiducia?
Sì: chi dispone con testamento a favore di un minore può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati, anche se il minore ha un genitore vivo. Se il testatore non ha disposto diversamente, per gli atti di straordinaria amministrazione il curatore deve chiedere le autorizzazioni previste per il tutore (art. 356 c.c.).
Che cos'è la sostituzione fedecommissaria?
È l'unico caso in cui il testatore può obbligare l'erede a conservare i beni e a restituirli alla sua morte a un'altra persona. È ammessa solo a favore del figlio, del discendente o del coniuge interdetto, o del minore abitualmente infermo di mente destinato all'interdizione, e i beni, anche quelli della legittima, vanno alla sua morte alle persone o agli enti che ne hanno avuto cura (art. 692 c.c.). In ogni altro caso è nulla.
Un trust per il figlio disabile conviene anche fiscalmente?
I beni conferiti in trust, vincolati con atto di destinazione o destinati a fondi speciali a favore di persone con disabilità grave sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, se lo strumento ha come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona, è istituito per atto pubblico e rispetta gli altri requisiti di legge (art. 6 L. 112/2016). Si veda anche la pagina sul «dopo di noi».

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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