In breve
- Quando: nessun chiamato ha accettato né possiede i beni ereditari.
- Chi la chiede: creditori, condominio, chiamati, chiunque abbia interesse, o il tribunale d'ufficio.
- Curatore: fa l'inventario, amministra, risponde alle cause, rende il conto.
- Creditori: pagati con l'autorizzazione del tribunale, o con la liquidazione se c'è opposizione.
- Fine: con l'accettazione di un erede, oppure l'eredità va allo Stato.
Quando l'eredità è giacente
«Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.»
La giacenza si può dichiarare anche quando non si sa se il defunto abbia eredi o se siano ancora vivi (Cass. 3087/1987), e anche se il patrimonio è fatto di soli debiti, perché serve comunque un custode e un amministratore (Cass. 1841/1982). È la situazione tipica di chi muore lasciando figli che hanno rinunciato (si veda la pagina sulla rinuncia all'eredità) e parenti più lontani che non si fanno vivi. Il decreto di nomina è pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni (art. 528, c. 2).
Che cosa fa il curatore
| Compito | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Inventario | Descrive beni e debiti dell'eredità | Art. 529 c.c. |
| Cause | Esercita le ragioni dell'eredità e risponde alle domande contro di essa | Art. 529 c.c. |
| Denaro | Depositato presso la banca o le poste indicate dal tribunale | Art. 529 c.c. |
| Vendite | Mobili entro trenta giorni dall'inventario; immobili solo con autorizzazione, per necessità o utilità evidente | Art. 783 c.p.c. |
| Atti straordinari | Autorizzati dal giudice, che vigila e può revocare il curatore | Art. 782 c.p.c. |
| Conto | Rendiconto finale, con le regole dell'erede beneficiato | Artt. 529, 531 c.c. |
Il curatore è un ausiliario del giudice (Cass. 11619/1997) e segue le regole dell'erede che accetta con beneficio d'inventario, senza però la limitazione di responsabilità per colpa (art. 531 c.c.).
I creditori e il condominio
Con la nomina del curatore i creditori hanno finalmente una controparte: possono chiedere il pagamento, agire in giudizio contro l'eredità, notificare atti. Il curatore può pagare debiti e legati con l'autorizzazione del tribunale; se però un creditore o un legatario fa opposizione, non può pagare nessuno e deve liquidare l'eredità con la procedura concorsuale prevista per l'erede beneficiato (art. 530 c.c.; si veda la pagina sui debiti ereditari). È la strada che usa spesso il condominio per le quote di un condomino defunto senza eredi accettanti (si veda la pagina sulla morosità condominiale).
Come finisce
La curatela cessa quando l'eredità è accettata (art. 532 c.c.). Per accelerare, chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare a un chiamato un termine per dichiarare se accetta o rinuncia, scaduto il quale perde il diritto di accettare (art. 481; si veda la pagina sull'accettazione dell'eredità). Se non ci sono altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato, che l'acquista di diritto senza bisogno di accettazione e senza poter rinunciare, e risponde dei debiti e dei legati solo nei limiti del valore dei beni acquistati (art. 586).
- Verificare chi sono i chiamati e se hanno accettato o rinunciato.
- Presentare istanza al tribunale del luogo di apertura della successione.
- Documentare il proprio interesse: credito, comproprietà, condominio.
- Far valere il credito nei confronti del curatore.
- Chiedere il termine per accettare ai chiamati noti, se opportuno.
Domande frequenti
Il condomino è morto e gli eredi hanno rinunciato: il condominio a chi chiede le spese?
Si può nominare il curatore se l'eredità ha solo debiti?
Il curatore può vendere la casa del defunto?
Come finisce la curatela?
Fonti normative
- Art. 528 c.c. — Nomina del curatore
- Art. 529 c.c. — Obblighi del curatore
- Art. 530 c.c. — Pagamento dei debiti ereditari
- Art. 532 c.c. — Cessazione della curatela
- Art. 586 c.c. — Acquisto dei beni da parte dello Stato
- Art. 783 c.p.c. — Vendita di beni ereditari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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