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ProceduraDiritto civile · Successioni ed eredità

L'eredità giacente e il curatore

Il defunto lascia una casa, qualche debito e nessuno che si faccia avanti: i figli hanno rinunciato, i parenti lontani tacciono, oppure non si sa nemmeno se esistano eredi. Nel frattempo l'immobile si deteriora, il condominio non viene pagato, i creditori non sanno contro chi agire. Per queste situazioni la legge prevede l'eredità giacente e la nomina di un curatore. Questa pagina spiega quando si chiede, che cosa fa il curatore, come vengono pagati i creditori e come si chiude la procedura.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Quando: nessun chiamato ha accettato né possiede i beni ereditari.
  • Chi la chiede: creditori, condominio, chiamati, chiunque abbia interesse, o il tribunale d'ufficio.
  • Curatore: fa l'inventario, amministra, risponde alle cause, rende il conto.
  • Creditori: pagati con l'autorizzazione del tribunale, o con la liquidazione se c'è opposizione.
  • Fine: con l'accettazione di un erede, oppure l'eredità va allo Stato.

Quando l'eredità è giacente

Art. 528, c. 1, c.c.

«Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.»

La giacenza si può dichiarare anche quando non si sa se il defunto abbia eredi o se siano ancora vivi (Cass. 3087/1987), e anche se il patrimonio è fatto di soli debiti, perché serve comunque un custode e un amministratore (Cass. 1841/1982). È la situazione tipica di chi muore lasciando figli che hanno rinunciato (si veda la pagina sulla rinuncia all'eredità) e parenti più lontani che non si fanno vivi. Il decreto di nomina è pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni (art. 528, c. 2).

Che cosa fa il curatore

CompitoRegolaNorma
InventarioDescrive beni e debiti dell'ereditàArt. 529 c.c.
CauseEsercita le ragioni dell'eredità e risponde alle domande contro di essaArt. 529 c.c.
DenaroDepositato presso la banca o le poste indicate dal tribunaleArt. 529 c.c.
VenditeMobili entro trenta giorni dall'inventario; immobili solo con autorizzazione, per necessità o utilità evidenteArt. 783 c.p.c.
Atti straordinariAutorizzati dal giudice, che vigila e può revocare il curatoreArt. 782 c.p.c.
ContoRendiconto finale, con le regole dell'erede beneficiatoArtt. 529, 531 c.c.

Il curatore è un ausiliario del giudice (Cass. 11619/1997) e segue le regole dell'erede che accetta con beneficio d'inventario, senza però la limitazione di responsabilità per colpa (art. 531 c.c.).

I creditori e il condominio

Con la nomina del curatore i creditori hanno finalmente una controparte: possono chiedere il pagamento, agire in giudizio contro l'eredità, notificare atti. Il curatore può pagare debiti e legati con l'autorizzazione del tribunale; se però un creditore o un legatario fa opposizione, non può pagare nessuno e deve liquidare l'eredità con la procedura concorsuale prevista per l'erede beneficiato (art. 530 c.c.; si veda la pagina sui debiti ereditari). È la strada che usa spesso il condominio per le quote di un condomino defunto senza eredi accettanti (si veda la pagina sulla morosità condominiale).

Come finisce

La curatela cessa quando l'eredità è accettata (art. 532 c.c.). Per accelerare, chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare a un chiamato un termine per dichiarare se accetta o rinuncia, scaduto il quale perde il diritto di accettare (art. 481; si veda la pagina sull'accettazione dell'eredità). Se non ci sono altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato, che l'acquista di diritto senza bisogno di accettazione e senza poter rinunciare, e risponde dei debiti e dei legati solo nei limiti del valore dei beni acquistati (art. 586).

  1. Verificare chi sono i chiamati e se hanno accettato o rinunciato.
  2. Presentare istanza al tribunale del luogo di apertura della successione.
  3. Documentare il proprio interesse: credito, comproprietà, condominio.
  4. Far valere il credito nei confronti del curatore.
  5. Chiedere il termine per accettare ai chiamati noti, se opportuno.

Domande frequenti

Il condomino è morto e gli eredi hanno rinunciato: il condominio a chi chiede le spese?
Se nessuno ha accettato e nessun chiamato possiede i beni, il condominio, come ogni creditore, può chiedere al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione di nominare un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.). Il curatore risponde alle domande proposte contro l'eredità e può pagare i debiti con l'autorizzazione del tribunale (artt. 529-530).
Si può nominare il curatore se l'eredità ha solo debiti?
Sì: la giacenza richiede soltanto che il chiamato non abbia accettato e non sia nel possesso dei beni, e non conta che il patrimonio sia fatto di soli debiti, perché serve comunque qualcuno che lo custodisca e lo amministri (Cass. 1841/1982). Basta anche non sapere se il defunto abbia eredi (Cass. 3087/1987).
Il curatore può vendere la casa del defunto?
Può vendere i beni mobili, di regola entro trenta giorni dall'inventario, mentre la vendita degli immobili deve essere autorizzata dal tribunale solo in caso di necessità o utilità evidente; tutti gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice (artt. 782-783 c.p.c.). Il denaro va depositato su un conto indicato dal tribunale (art. 529 c.c.).
Come finisce la curatela?
Cessa quando qualcuno accetta l'eredità (art. 532 c.c.). Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare al chiamato un termine per accettare, scaduto il quale il chiamato perde il diritto (art. 481). Se non ci sono altri successibili, l'eredità va allo Stato, che l'acquista di diritto, senza possibilità di rinuncia, e risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni (art. 586).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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