In breve
- Legato: un bene o diritto determinato, senza diventare erede.
- Acquisto: automatico alla morte, senza accettazione, salva la rinuncia.
- Possesso: va chiesto all'onerato, di regola gli eredi.
- Debiti: il legatario non paga i debiti ereditari.
- In sostituzione di legittima: o il legato, o la legittima; non entrambi.
Legato ed eredità
Le disposizioni testamentarie sono a titolo universale, e fanno erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni; le altre sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario, qualunque sia l'espressione usata dal testatore (art. 588 c.c.). Il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo che i creditori facciano valere un'ipoteca sul fondo legato o chiedano la separazione dei beni; se paga il debito che gravava sul fondo, subentra nelle ragioni del creditore verso gli eredi (art. 756). Il legato può avere per oggetto la proprietà di un bene, un usufrutto, una somma di denaro, una rendita periodica, la liberazione da un debito.
Come si acquista e come si rinuncia
«Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.»
Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il legatario dichiari se rinuncia; scaduto il termine, la rinuncia non è più possibile (art. 650). Per il legato di immobili la rinuncia richiede la forma scritta (Cass. 14503/2017), ed è preclusa se il legatario ha già esercitato il diritto, per esempio godendo del bene come usufruttuario (Cass. 20711/2013). L'acquisto del legato di immobili si trascrive nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.; si veda la pagina sulla voltura degli immobili ereditati), e il legatario è interessato anche dalla dichiarazione di successione.
Quando il legato non ha effetto, e come si esegue
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Cosa appartenente all'erede o a un terzo | Nullo, salvo che il testatore sapesse che non era sua: allora l'onerato deve procurarla o pagarne il giusto prezzo | Art. 651 |
| Cosa non più nel patrimonio alla morte | Nessun effetto; se c'è in quantità minore, vale per quella | Art. 654 |
| Legato di un credito o di liberazione da un debito | Vale per la parte che esiste alla morte | Art. 658 |
| Legato di cose determinate solo nel genere | Sceglie l'onerato, se il testatore non ha detto altro; qualità non inferiore alla media | Art. 664 |
| Cosa perita durante la vita del testatore | Nessun effetto | Art. 673 |
Il testatore può porre il legato a carico degli eredi o di altri legatari; se non dice nulla, sono tenuti gli eredi in proporzione alle quote (art. 662), e le spese della prestazione sono a carico dell'onerato (art. 672). Il legato a favore di uno dei coeredi a carico di tutta l'eredità (prelegato) vale per l'intero (art. 661). La cosa si consegna con le pertinenze, nello stato in cui si trova alla morte (art. 667), e i frutti spettano dalla morte se la cosa era del testatore (art. 669). Il legatario gravato da un altro legato o da un onere ne risponde entro il valore di quanto ha ricevuto (art. 671). Se l'onerato non consegna, il legatario può agire in giudizio, e può essere utile l'esecutore testamentario.
Il legato in sostituzione di legittima
Il testatore può soddisfare un legittimario con un legato «in sostituzione di legittima». Il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima; se lo tiene, perde il diritto di chiedere un supplemento quando il legato vale meno della legittima, salvo che il testatore gli abbia espressamente attribuito questa facoltà, e non diventa erede (art. 551 c.c.). La rinuncia al legato di immobili va fatta per iscritto, e la sola azione di riduzione non basta a dimostrarla (Cass. 30384/2023). Diverso è il legato «in conto di legittima», che si imputa alla quota di riserva e consente di chiedere l'integrazione (si vedano le pagine sulla legittima e sull'azione di riduzione).
- Leggere il testamento: legato o quota di eredità, e a carico di chi.
- Verificare che il bene sia ancora nel patrimonio e di chi era.
- Decidere se tenere il legato o rinunciarvi, per iscritto se è un immobile.
- Chiedere per iscritto all'onerato la consegna del bene.
- Trascrivere l'acquisto degli immobili e curare la dichiarazione di successione.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra erede e legatario?
Devo accettare il legato?
Come si rinuncia a un legato di un immobile?
Mi è stato lasciato un legato «in sostituzione di legittima»: che cosa scelgo?
Fonti normative
- Art. 588 c.c. — Disposizioni a titolo universale e particolare
- Art. 649 c.c. — Acquisto del legato
- Art. 651 c.c. — Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
- Art. 662 c.c. — Onere della prestazione del legato
- Art. 551 c.c. — Legato in sostituzione di legittima
- Art. 756 c.c. — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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