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IstitutoDiritto civile · Successioni ed eredità

L'esecutore testamentario

Chi fa testamento può nominare una persona di fiducia che si occupi di far rispettare le sue volontà: l'esecutore testamentario. Può essere un erede, un legatario o un estraneo, e amministra l'eredità finché le disposizioni non sono eseguite, con poteri e limiti precisi. Gli eredi hanno il diritto di ricevere i beni che non gli servono, di avere il rendiconto e, in caso di gravi irregolarità, di chiederne l'esonero al giudice. Questa pagina spiega come si nomina, che cosa può fare, per quanto tempo, quanto costa e come si risolvono i conflitti con gli eredi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Nomina: nel testamento; può essere un erede, un legatario o un estraneo.
  • Accettazione: dichiarazione nella cancelleria del tribunale della successione.
  • Poteri: amministra l'eredità; possesso per un anno, prorogabile di un altro.
  • Controlli: rendiconto obbligatorio, vendite solo con autorizzazione del giudice.
  • Compenso: gratuito, salvo diversa previsione del testatore; spese a carico dell'eredità.

Nomina e poteri

Art. 703, c. 1-3, c.c.

«L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.»

Il testatore può nominare uno o più esecutori e i sostituti; se sono più d'uno agiscono insieme, salvo divisione dei compiti o urgenza, e in caso di disaccordo decide il giudice (artt. 700 e 708). L'esecutore amministra come un buon padre di famiglia e compie gli atti di gestione, ma per vendere beni ereditari serve l'autorizzazione del giudice, sentiti gli eredi (art. 703, c. 4). Le cause relative all'eredità vanno proposte anche contro di lui (art. 704); se tra i chiamati ci sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche fa apporre i sigilli e redigere l'inventario (art. 705). Se il testatore lo prevede e l'esecutore non è erede o legatario, può anche procedere alla divisione tra gli eredi (art. 706). I suoi atti non impediscono agli eredi di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario.

Obblighi, controlli e compenso

Obbligo o rimedioRegolaNorma
Consegna dei beniAll'erede che lo chiede, per i beni non necessari all'ufficioArt. 707
RendicontoA fine gestione e ogni anno se si prolunga; nessun esonero possibileArt. 709; Cass. 10594/2019
ResponsabilitàDanni per colpa verso eredi e legatari; solidale se più esecutoriArt. 709
EsoneroPer gravi irregolarità, inidoneità, perdita di fiduciaArt. 710
Compenso e speseGratuito salvo previsione del testatore; spese a carico dell'ereditàArtt. 711-712

La nomina si fa nel testamento, olografo o pubblico. L'esecutore non può però violare i diritti dei legittimari, che restano tutelati dalle azioni di riduzione (si veda la quota di legittima), ed è tra i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di successione (art. 28 D.Lgs. 346/1990).

  1. Leggere il testamento e verificare i compiti affidati all'esecutore.
  2. Accettare o rinunciare con dichiarazione in cancelleria.
  3. Prendere possesso dei beni e fare l'inventario quando è richiesto.
  4. Chiedere l'autorizzazione del giudice prima di vendere beni ereditari.
  5. Rendere il conto agli eredi alla fine e ogni anno.

Domande frequenti

Chi può essere esecutore testamentario e come accetta?
Chiunque abbia la piena capacità di obbligarsi, anche un erede o un legatario (art. 701 c.c.). L'accettazione, o la rinuncia, si fa con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, annotata nel registro delle successioni, e non può essere sottoposta a condizioni o termini; su richiesta di un interessato il giudice può fissare un termine per accettare, scaduto il quale l'esecutore si considera rinunciante (art. 702).
Che cosa può fare l'esecutore testamentario?
Deve curare che le disposizioni del testamento siano eseguite e, salvo diversa volontà del testatore, amministra l'eredità prendendo possesso dei beni: il possesso dura al massimo un anno dall'accettazione, prorogabile dal giudice di un altro anno, mentre l'amministrazione prosegue finché le disposizioni non sono attuate (art. 703 c.c.; Cass. 12241/2016). Per vendere beni ereditari serve l'autorizzazione del giudice, sentiti gli eredi; se gli eredi non vengono sentiti la vendita non è efficace nei loro confronti (Cass. 9289/1991).
Gli eredi possono controllarlo?
Sì: l'esecutore deve consegnare all'erede che lo chiede i beni non necessari al suo ufficio (art. 707), rendere il conto della gestione alla fine e ogni anno se si prolunga, e risponde dei danni per colpa (art. 709); il testatore non può esonerarlo da questi obblighi. In caso di gravi irregolarità, inidoneità o comportamenti che ne minano la fiducia, chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di esonerarlo (art. 710).
L'esecutore testamentario va pagato?
L'incarico è gratuito, salvo che il testatore abbia previsto una retribuzione a carico dell'eredità (art. 711 c.c.). Le spese sostenute per svolgere l'incarico sono comunque a carico dell'eredità (art. 712).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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