In breve
- Una stanza: si può sublocare, salvo divieto, con raccomandata al proprietario.
- Tutta la casa: serve il consenso del proprietario, anche per gli affitti brevi.
- Cessione del contratto: per le case solo con consenso.
- Negozi e uffici: cessione libera insieme all'azienda, con opposizione per gravi motivi.
- Violazione: risoluzione solo se l'inadempimento è grave.
Le regole per le case
«Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.»
La regola generale del codice consente la sublocazione salvo patto contrario ma richiede sempre il consenso per la cessione (art. 1594 c.c.); per le abitazioni la legge speciale è più restrittiva. Nella sublocazione nasce un secondo contratto che dipende dal primo; nella cessione il nuovo inquilino prende il posto del vecchio, con il consenso di tutti e tre (Cass. 861/1989). Ospitare persone, anche a lungo, non è di per sé sublocazione, se non si dimostra che agli ospiti sono stati concessi diritti di godimento (Trib. Milano 3283/2015). Per gli affitti a turisti si veda la pagina sugli affitti brevi.
Locali commerciali
| Caso | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Sublocazione o cessione insieme all'azienda | Ammessa senza consenso, con raccomandata al locatore | Art. 36 L. 392/1978 |
| Opposizione del locatore | Solo per gravi motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione | Art. 36 |
| Cessione non comunicata | Inopponibile al locatore, che può opporsi indicando i gravi motivi | Cass. 14454/2006 |
| Cessionario inadempiente | Il locatore può agire contro il cedente non liberato | Art. 36; Cass. 24792/2008 |
| Sublocazione senza cessione dell'azienda | Si applicano l'art. 1594 c.c. e i patti del contratto | Art. 1594 |
Il regime dei locali commerciali è spiegato nella pagina sulla locazione commerciale.
Conseguenze e rapporti con il subinquilino
Sublocare o cedere senza il consenso richiesto è un inadempimento, che giustifica la risoluzione del contratto solo se non è di scarsa importanza rispetto all'interesse del locatore (Cass. 17348/2011 e 16111/2010). Il locatore ha un'azione diretta contro il subconduttore per il canone della sublocazione ancora dovuto e per gli altri obblighi del subcontratto, e la nullità o la risoluzione della locazione principale ha effetto anche contro di lui (art. 1595 c.c.): chi subaffitta da un inquilino rischia quindi di dover lasciare la casa insieme a lui (si veda la pagina sullo sfratto per finita locazione).
- Leggere il contratto: molti vietano espressamente la sublocazione.
- Chiedere il consenso scritto del proprietario per sublocazioni totali e cessioni.
- Inviare la raccomandata per la sublocazione parziale con nome, durata e vani.
- Stipulare un subcontratto scritto che non superi la durata del contratto principale.
- Per il subinquilino: verificare contratto principale e pagamenti del sublocatore.
Domande frequenti
Posso affittare una stanza della casa in cui vivo in affitto?
Posso subaffittare tutta la casa o cedere il contratto a un altro?
Da inquilino posso mettere la casa su una piattaforma di affitti brevi?
Che cosa rischia chi sublocca senza permesso?
Fonti normative
- Art. 1594 c.c. — Sublocazione o cessione della locazione
- Art. 1595 c.c. — Rapporti tra il locatore e il subconduttore
- Art. 2 L. 392/1978 — Disciplina della sublocazione
- Art. 36 L. 392/1978 — Sublocazione e cessione del contratto (uso diverso)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Affitti e sfrattiAffitti brevi e locazioni turistiche: le regole 2026Locazioni fino a 30 giorni: cedolare al 21% su un immobile e 26% sugli altri, oltre due appartamenti attività d'impresa, CIN esposto e negli annunci, sicurezza, questura.
- Affitti e sfrattiL'affitto di negozi e uffici (locazione commerciale)L'affitto di negozi, uffici e capannoni (L. 392/1978): 6+6 anni, disdetta motivata, recesso per gravi motivi, indennità di avviamento di 18 o 21 mensilità.
- Affitti e sfrattiContratto transitorio e contratto per studenti universitariTransitorio fino a 18 mesi con esigenza dichiarata e documentata, contratto per studenti da 6 mesi a 3 anni, canone degli accordi, conversione in 4+4, fisco.
- Affitti e sfrattiLo sfratto per finita locazioneLo sfratto per finita locazione: disdetta valida, licenza o sfratto con citazione, convalida, ordinanza con riserva, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario.
- Affitti e sfrattiComodato di casa a parenti: come riaverlaCasa prestata al figlio, alla nuora o a un parente: che tipo di comodato è, la richiesta scritta, sfratto per finita locazione, mediazione, rito locatizio, rilascio.
- Affitti e sfrattiDisdetta e recesso dal contratto di affittoChiudere un affitto: disdetta del locatore alla prima scadenza solo per i motivi dell'art. 3 L. 431/1998, seconda scadenza libera, recesso del conduttore con 6 mesi.
- Affitti e sfrattiL'inquilino non se ne va: che cosa può fare il proprietarioContratto scaduto o risolto e l'inquilino resta: convalida, ufficiale giudiziario, indennità pari al canone fino al rilascio (art. 1591), maggior danno, cosa non fare.