In breve
- Transitorio: fino a 18 mesi, solo per un'esigenza temporanea dichiarata nel contratto e documentata.
- Studenti: da 6 mesi a 3 anni per chi studia in un comune diverso da quello di residenza.
- Modelli ministeriali obbligatori e, nei comuni oltre 10.000 abitanti, canone entro le fasce degli accordi.
- Se mancano i requisiti, il contratto diventa un 4+4.
- Fisco: agevolazioni del concordato per gli studenti; il transitorio ordinario ne resta in gran parte fuori.
Il contratto transitorio
«I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale [...]. I contratti di cui al presente articolo devono contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell'Accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto.»
Il transitorio serve quando l'esigenza è davvero temporanea: il proprietario che rientrerà in città tra un anno, l'inquilino trasferito per un incarico a termine, chi frequenta un corso o cerca lavoro. L'esigenza deve rientrare tra quelle previste dall'accordo territoriale, essere indicata in modo specifico nel contratto e, oltre i trenta giorni, documentata con un allegato; già con il vecchio decreto la Cassazione esigeva un'esigenza individuata e comprovata (Cass. 4075/2014). Il contratto si redige sul modello ministeriale (Allegato B del decreto) e cessa alla scadenza senza bisogno di disdetta. Nei comuni con più di diecimila abitanti il canone deve stare nelle fasce dell'accordo territoriale, con variazioni fino al 20%; nei contratti fino a trenta giorni canone e oneri sono liberi (art. 2, c. 2).
La sanzione per chi usa il transitorio come scorciatoia è pesante: se non si rispettano le modalità di stipula, il contratto è ricondotto alla durata del 4+4 (art. 2, c. 6, DM). Il modello prevede inoltre che, se il proprietario ha riavuto la casa dichiarando di volerla destinare a un certo uso e non lo fa entro sei mesi senza giustificato motivo, l'inquilino ha diritto al ripristino del contratto come 4+4 o a un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone.
Il contratto per studenti universitari
| Aspetto | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Dove | Comuni sede di università, corsi distaccati, istituti di istruzione superiore, e comuni limitrofi | Art. 3, c. 1, DM |
| Chi | Iscritti a un corso di laurea o post laurea (master, dottorato, specializzazione) in un comune diverso da quello di residenza; anche gruppi di studenti o aziende per il diritto allo studio | Art. 3, c. 1, DM |
| Durata | Da 6 mesi a 3 anni, rinnovo alla prima scadenza salvo disdetta dell'inquilino da uno a tre mesi prima | Art. 3, c. 1, DM |
| Canone | Nelle fasce degli accordi locali, con possibili aumenti o riduzioni legati alla durata | Art. 3, c. 2, DM; art. 5, c. 3, L. 431/1998 |
| Modello | Allegato C, con recesso dell'inquilino per gravi motivi e tre mesi di preavviso, anche di uno solo dei conduttori | Art. 3, c. 4, DM |
Il contratto per studenti è pensato per chi si sposta per studiare: se l'inquilino non è iscritto a un corso in un comune diverso da quello di residenza, lo schema non si può usare. Quando i coinquilini firmano un unico contratto e uno di loro recede, il rapporto prosegue con gli altri, e chi è uscito resta obbligato per i periodi precedenti.
Il fisco
Le agevolazioni dei contratti concordati, cioè la riduzione del 30% del reddito e il registro calcolato sul 70% del canone, non si applicano ai contratti transitori, con l'eccezione di quelli per studenti universitari (art. 8, c. 3, L. 431/1998). La cedolare secca al 10% nei comuni ad alta tensione abitativa spetta ai contratti stipulati secondo gli articoli 2, c. 3, e 8 della legge (art. 3, c. 2, D.Lgs. 23/2011), quindi ai contratti per studenti; per i transitori ordinari a canone concordato l'Agenzia delle entrate ha ammesso l'aliquota ridotta in un proprio chiarimento. Per i contratti firmati senza l'assistenza delle associazioni le agevolazioni richiedono l'attestazione di rispondenza, e dal 2027 le regole fiscali passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi: i dettagli sono nella pagina sul canone concordato.
- Verificare l'accordo territoriale del comune: esigenze ammesse, fasce di canone, modalità di attestazione.
- Usare il modello ministeriale giusto: Allegato B per il transitorio, Allegato C per gli studenti.
- Nel transitorio, indicare l'esigenza in modo specifico e allegare la documentazione.
- Registrare il contratto e scegliere il regime fiscale, chiedendo l'attestazione se non si è stati assistiti.
- Alla scadenza, se l'esigenza non c'era o è venuta meno, valutare la conversione in 4+4.
Il quadro di tutti i contratti di affitto è nella pagina sul contratto di locazione abitativa; come si esce dal contratto nella pagina su disdetta e recesso; la restituzione della cauzione nella pagina sul deposito cauzionale.
Domande frequenti
Il proprietario mi propone un transitorio di un anno «perché è più comodo»: è valido?
Sono uno studente fuori sede: quanto dura il contratto e posso andarmene prima?
Il canone di un transitorio è libero?
Con il contratto per studenti il proprietario ha sconti fiscali?
Fonti normative
- Art. 5 L. 431/1998 — Contratti transitori e per studenti universitari
- Art. 4-bis L. 431/1998 — Tipi di contratto
- Art. 8 L. 431/1998 — Agevolazioni fiscali (testo vigente fino al 31/12/2026)
- DM 16 gennaio 2017 — Criteri per gli accordi locali, contratti transitori e per studenti (GU n. 62 del 15 marzo 2017)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Affitti e sfrattiIl canone concordato (3+2): come funzionaIl contratto a canone concordato: accordi territoriali, durata 3+2, canone massimo, attestazione, cedolare al 10%, IRPEF e registro ridotti, IMU al 75%, nuovo TUIR.
- Affitti e sfrattiL'affitto in nero: conseguenze per proprietario e inquilinoContratto non registrato o canone in nero: nullità, registrazione tardiva che sana (SU 23601/2017), patto occulto mai sanabile, restituzione in 6 mesi.
- Affitti e sfrattiDisdetta e recesso dal contratto di affittoChiudere un affitto: disdetta del locatore alla prima scadenza solo per i motivi dell'art. 3 L. 431/1998, seconda scadenza libera, recesso del conduttore con 6 mesi.
- Affitti e sfrattiIl deposito cauzionale: restituzione, interessi, trattenuteMassimo tre mensilità e interessi legali ogni anno (art. 11 L. 392/1978); restituzione alla riconsegna, trattenute solo per danni provati, ingiunzione e prescrizione.
- Affitti e sfrattiLo sfratto per finita locazioneLo sfratto per finita locazione: disdetta valida, licenza o sfratto con citazione, convalida, ordinanza con riserva, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario.
- Affitti e sfrattiL'inquilino non se ne va: che cosa può fare il proprietarioContratto scaduto o risolto e l'inquilino resta: convalida, ufficiale giudiziario, indennità pari al canone fino al rilascio (art. 1591), maggior danno, cosa non fare.