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GuidaDiritto civile · Affitti e sfratti

L'inquilino non se ne va: che cosa può fare il proprietario

Il contratto è scaduto, la disdetta è stata data o il giudice lo ha risolto, ma l'inquilino resta. Il proprietario ha una sola strada che funziona: ottenere un titolo per il rilascio, di regola con la convalida di licenza o di sfratto, e farlo eseguire dall'ufficiale giudiziario. Nel frattempo l'inquilino deve pagare, come risarcimento minimo e senza bisogno di prove, una somma pari al canone fino alla riconsegna; il danno maggiore si ottiene solo se provato. Cambiare la serratura, disdire le utenze o togliere gli infissi è invece reato, anche quando la ragione è tutta del proprietario, e il reato di occupazione arbitraria introdotto nel 2025 non riguarda l'inquilino entrato con un contratto. Questa pagina mette in fila strumenti, pagamenti, tempi e trappole.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Serve un titolo: licenza o sfratto per finita locazione, sfratto per morosità, sentenza; poi l'esecuzione con l'ufficiale giudiziario.
  • Fino alla riconsegna l'inquilino deve una somma pari al canone, oneri e ISTAT compresi, senza bisogno di prove (art. 1591 c.c.); il danno maggiore va provato.
  • Mai il fai da te: serratura cambiata, utenze disdette, infissi tolti sono esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.).
  • I reati di occupazione (artt. 633 e 634-bis c.p.) non riguardano l'inquilino entrato con un contratto che resta dopo la scadenza.
  • Riforma: il disegno di legge sul rilascio degli immobili (A.S. 1896) è all'esame del Senato e non è legge.

Prima domanda: a che titolo è dentro

Lo strumento dipende dalla ragione per cui l'occupante è entrato e da come è finito il rapporto. Se il contratto è scaduto e la disdetta è stata data nei tempi e per i motivi di legge, si usa la licenza o lo sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.), che si può intimare anche prima della scadenza e vale pure per il comodatario di un immobile; se l'inquilino non paga, lo sfratto per morosità (art. 658), con la richiesta di ingiunzione per i canoni nello stesso atto. Se il contratto è stato risolto per un altro inadempimento, per esempio una sublocazione vietata o un uso diverso da quello pattuito, si propone la causa di risoluzione e rilascio con il rito delle locazioni (art. 447-bis c.p.c.). Prima di agire va escluso un equivoco frequente: alla morte del conduttore succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini che con lui convivevano abitualmente (art. 6 L. 392/1978), che quindi non sono occupanti abusivi ma nuovi inquilini. Per chi invece non è mai stato inquilino, come l'ospite che non se ne va o l'estraneo entrato di nascosto, gli strumenti sono diversi e sono spiegati nella pagina sulla casa occupata senza titolo.

La via giudiziale: convalida, data, esecuzione

Art. 663, primo comma, c.p.c.

«Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto.»

La convalida è rapida quando l'inquilino non si difende: all'udienza il giudice convalida con ordinanza esecutiva, e per la morosità basta che il proprietario o il suo avvocato attesti che il debito persiste. Se l'inquilino si oppone con eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice può comunque pronunciare, su istanza del proprietario, un'ordinanza di rilascio non impugnabile e immediatamente esecutiva, con riserva delle eccezioni (art. 665); il giudizio prosegue poi con il rito speciale (art. 667). Fino a quel momento la mediazione obbligatoria non si applica (art. 5 D.Lgs. 28/2010), e il contributo unificato è ridotto della metà perché si tratta di un procedimento speciale (art. 13 c. 3 DPR 115/2002). Nel provvedimento di rilascio il giudice fissa la data dell'esecuzione, tenendo conto delle condizioni dell'inquilino e del proprietario e, per la finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta: al massimo sei mesi, dodici nei casi eccezionali, e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di grazia concesso a chi deve sanare la morosità (art. 56 L. 392/1978). Passata quella data inutilmente, si notificano il titolo e il precetto e l'ufficiale giudiziario comunica il giorno dell'accesso; i passaggi successivi, compresi gli accessi con la forza pubblica e la sorte dei mobili, sono nella pagina sull'esecuzione dello sfratto.

Che cosa deve pagare nel frattempo

Art. 1591 c.c.

«Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.»

La somma pari al canone è un risarcimento minimo che la legge presume: il proprietario non deve provare di aver subito un danno fino a quella misura (Cass. 2306/2000). Nel «corrispettivo convenuto» rientra ogni obbligazione pecuniaria pattuita, quindi anche gli oneri condominiali posti a carico dell'inquilino (Cass. 17201/2002), e l'aggiornamento ISTAT previsto dal contratto, senza bisogno di richiesta, con gli interessi da ciascuna scadenza mensile (Cass. 18318/2024). L'obbligo dura fino all'effettivo rilascio, anche quando il contratto è venuto meno (Cass. 78/2025), e non cessa se, dopo la consegna delle chiavi, il proprietario non può riusare subito l'immobile per i danni da riparare (Cass. 20105/2024). Il danno maggiore, invece, va provato in concreto: non basta la perdita di una generica possibilità di rilocare a un prezzo migliore (Cass. 27287/2021), servono fatti specifici, come una proposta seria di locazione o di acquisto sfumata per il mancato rilascio (Cass. 19981/2016).

SituazioneEffetto sui pagamentiRiferimento
Inquilino che resta dopo la scadenza o la risoluzioneSomma pari al canone, con oneri accessori e ISTAT, fino alla riconsegnaArt. 1591 c.c.; Cass. 17201/2002, 18318/2024
Proprietario che prova un danno ulterioreRisarcimento aggiuntivo, solo con prova di occasioni concrete perseCass. 27287/2021, 19981/2016
Inquilino che offre la riconsegna in modo informaleNon esclude la mora se il contratto non è risolto; la esclude se l'offerta è seria e il rifiuto del proprietario ingiustificatoCass. 2788/2025, 21004/2012
Nella casa restano altre personeIl conduttore continua a rispondere, salvo prova che siano entrate senza di lui o che abbia fatto di tutto per farle uscireCass. 4242/1994
Incassi dopo la disdettaNessuna tacita rinnovazione se è stata data licenza, salvo volontà del proprietario di rinnovareArt. 1597 c.c.

Il credito si recupera con l'ingiunzione chiesta insieme allo sfratto per morosità, con un decreto ingiuntivo o nella causa di merito, e si può soddisfare sul deposito cauzionale al momento della riconsegna, come spiegato nella pagina sul deposito cauzionale.

Che cosa non fare: farsi giustizia da sé è reato

Il proprietario che ha ragione ma se la fa da sé commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), perseguibile a querela, e la Cassazione lo ha affermato proprio nei casi più comuni: il proprietario che, scaduto il contratto, sostituisce la serratura e mette un lucchetto invece di agire con lo sfratto (Cass. pen. 50000/2023); quello che disdice le utenze intestate a lui per accelerare il rilascio (Cass. pen. 1388/2022 e 41675/2012); quello che, davanti al mancato pagamento, porta via gli infissi (Cass. pen. 21846/2022). Se c'è violenza o minaccia alla persona il reato è quello dell'art. 393, ed entrare nella casa contro la volontà di chi la abita è violazione di domicilio (art. 614), anche quando il contratto è scaduto. Sul piano civile, l'inquilino spogliato può chiedere al giudice di essere reintegrato nel possesso (art. 1168 c.c.), e il proprietario si ritrova con una causa in più e un rilascio più lontano. Le regole e le difese sono nella pagina sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

I reati di occupazione non riguardano l'inquilino rimasto

Art. 634-bis, primo comma, c.p.

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.»

Due norme penali vengono spesso invocate a sproposito. L'invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) punisce chi si introduce arbitrariamente in un immobile altrui, e per la Cassazione non ricorre quando chi è entrato legittimamente prosegue l'occupazione contro la volontà sopraggiunta del proprietario (Cass. pen. 51754/2013): è il caso dell'inquilino. L'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis), introdotta nel 2025, richiede violenza o minaccia e riguarda la casa in cui abita un altro, ed è a questo reato che si collega lo sgombero immediato da parte della polizia giudiziaria previsto dall'art. 321-bis c.p.p.; l'inquilino che resta senza violenza nella casa in cui vive, dopo la scadenza, è un debitore inadempiente, non l'autore di quel reato. Restano naturalmente punibili le violenze, le minacce e i danneggiamenti commessi durante il rapporto o l'esecuzione.

In discussione, non in vigore. Il disegno di legge del Governo «Disposizioni in materia di rilascio di immobili» (A.S. 1896), presentato al Senato il 5 giugno 2026, prevede tra l'altro un'ingiunzione di rilascio per finita locazione, termini più brevi per sanare la morosità e una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nella riconsegna. A settembre 2026 è all'esame della Commissione Giustizia del Senato: fino all'approvazione definitiva e alla pubblicazione valgono le regole descritte in questa pagina.

Tempi, costi e l'alternativa dell'accordo

Quando l'inquilino non si oppone, la convalida arriva in poche settimane dall'udienza; la data dell'esecuzione è poi fissata dal giudice entro i limiti visti sopra, e il rilascio effettivo dipende dall'organizzazione dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario e dalla disponibilità della forza pubblica, con attese che variano molto da un tribunale all'altro. Le spese di lite liquidate nel provvedimento sono poste di regola a carico dell'inquilino, ma il loro recupero segue la sua solvibilità. Per questo, in molti casi, l'accordo conviene a entrambi: una data certa di rilascio, con una rinuncia a parte degli arretrati o delle spese, messa per iscritto in un verbale di conciliazione davanti al giudice o con la negoziazione assistita, così da avere comunque un titolo se la data non viene rispettata.

  1. Verificare il presupposto: contratto e registrazione, disdetta data nei tempi e con i motivi richiesti, oppure morosità documentata.
  2. Diffidare per iscritto, indicando la data di riconsegna e che le somme successive sono dovute come indennità per la ritardata restituzione.
  3. Agire con l'intimazione di licenza o di sfratto e la citazione per la convalida, chiedendo l'ingiunzione per i canoni se c'è morosità.
  4. Documentare il danno maggiore fin da subito, se ce n'è uno: proposte scritte di locazione o di acquisto, trattative interrotte.
  5. Eseguire con precetto e ufficiale giudiziario, senza mai sostituirsi a lui, e alla riconsegna redigere un verbale con foto e lettura dei contatori.

La procedura nel dettaglio è nelle pagine sullo sfratto per finita locazione, sullo sfratto per morosità e sull'esecuzione dello sfratto; i presupposti della disdetta nella pagina su disdetta e recesso; le azioni a difesa del possesso nella pagina sulle azioni possessorie.

Domande frequenti

Il contratto è scaduto ma l'inquilino continua a pagare: se incasso, il contratto si rinnova?
Se la disdetta (licenza) è stata data regolarmente, l'inquilino non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che risulti la volontà del proprietario di rinnovare (art. 1597 c.c.). Le somme sono comunque dovute, perché il conduttore in mora nella restituzione paga il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (art. 1591). Conviene rilasciare quietanze che le qualificano come indennità per la ritardata restituzione e non come canone, e non concordare aumenti o nuove condizioni, che potrebbero essere letti come volontà di proseguire.
Posso cambiare la serratura o staccare la luce per convincerlo ad andarsene?
No. La Cassazione considera esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) sia la sostituzione della serratura da parte del proprietario dopo la scadenza del contratto (Cass. pen. 50000/2023) sia la disdetta delle utenze intestate a lui per accelerare il rilascio (Cass. pen. 1388/2022), e l'inquilino può chiedere al giudice civile di essere reintegrato nel possesso. Entrare in casa senza il suo consenso è violazione di domicilio (art. 614).
Posso chiamare i carabinieri perché lo facciano uscire?
Per l'inquilino rimasto dopo la scadenza, no: senza un titolo esecutivo le forze dell'ordine non possono sgomberarlo, e intervengono per assistere l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione. Lo sgombero immediato dell'art. 321-bis c.p.p. riguarda il reato di occupazione arbitraria (art. 634-bis c.p.), che presuppone violenza o minaccia su un immobile destinato a domicilio altrui; possono invece intervenire per violenze, minacce o danneggiamenti.
L'inquilino se n'è andato ma in casa è rimasto il suo ex compagno: chi paga?
Il conduttore resta obbligato a restituire la casa libera e a pagare fino alla riconsegna, a meno che provi che quella persona vi sia entrata senza il suo concorso oppure di aver usato con diligenza tutti i mezzi per farla uscire (Cass. 4242/1994). Il proprietario può agire contro il conduttore per il rilascio e i pagamenti e, se serve, contro l'occupante per la restituzione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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