In breve
- Si abita subito pagando un canone e si può comprare entro un termine.
- Una parte dei canoni vale come acconto sul prezzo, secondo il contratto.
- Trascrizione: protegge chi vuole comprare fino a dieci anni.
- Morosità: il contratto si risolve dopo almeno un ventesimo dei canoni non pagati.
- Se non si compra, si recupera solo la quota fissata nel contratto.
Che cos'è e come si scrive
«I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. [...]»
Il canone ha quindi due componenti: una paga il godimento, l'altra è un anticipo sul prezzo. È un contratto diverso dal leasing abitativo, in cui una banca o un intermediario finanziario acquista o fa costruire l'immobile scelto dall'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e alla scadenza può comprarlo (art. 1, c. 76 ss., L. 208/2015). Il contratto deve indicare quale parte dei canoni si imputa al prezzo e quale quota di questa il proprietario restituisce se l'acquisto non avviene (c. 1-bis), il termine per comprare, il prezzo e il numero di canoni non pagati che provoca la risoluzione. Per la trascrizione serve l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, come per il contratto preliminare, e i suoi effetti durano per tutto il contratto, fino a dieci anni (c. 3). Durante il godimento si applicano, in quanto compatibili, alcune regole dell'usufrutto su inventario, garanzie e riparazioni (c. 3).
| Evento | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Il conduttore compra entro il termine | Dal prezzo si scala la parte dei canoni imputata | Art. 23, c. 1 |
| Il conduttore non compra | Restituzione della quota di canoni fissata nel contratto | Art. 23, c. 1-bis |
| Canoni non pagati, almeno un ventesimo del totale | Risoluzione, rilascio con la convalida di sfratto, canoni trattenuti salvo patto diverso | Art. 23, c. 2 e 5 |
| Inadempimento del proprietario | Restituzione della quota imputata al prezzo con interessi legali, o sentenza di trasferimento | Art. 23, c. 3 e 5; art. 2932 c.c. |
Rischi e tutele
La trascrizione rende inopponibili a chi vuole comprare le vendite e le ipoteche successive del proprietario (si veda la pagina su trascrizione e doppia vendita); se il proprietario si rifiuta di trasferire, si può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto (art. 2932 c.c., richiamato dal c. 3). Se l'immobile è un'abitazione, vale da subito il divieto per il notaio di stipulare la compravendita senza la suddivisione del finanziamento in quote o un titolo per cancellare o frazionare l'ipoteca o il pignoramento sull'immobile (art. 8 D.Lgs. 122/2005, richiamato dal c. 4). Il proprietario, dal canto suo, può ottenere il rilascio in caso di morosità con la procedura rapida dello sfratto. Prima di firmare conviene fare una visura ipotecaria (si veda la pagina sull'ipoteca) e far verificare la conformità urbanistica e catastale, come in una normale compravendita.
- Verificare l'immobile: visure, ipoteche, conformità urbanistica.
- Negoziare prezzo, termine, quota dei canoni imputata e quota restituibile.
- Stipulare con atto pubblico o scrittura autenticata.
- Trascrivere il contratto nei registri immobiliari.
- Esercitare il diritto di acquisto entro il termine, con il mutuo se serve.
Domande frequenti
Se alla fine non compro, perdo tutti i canoni?
Quanti canoni non pagati fanno risolvere il contratto?
Come mi tutelo se il proprietario vende a un altro o ha debiti?
Se è il proprietario a non rispettare il contratto?
Fonti normative
- Art. 23 D.L. 133/2014 — Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
- Art. 2645-bis c.c. — Trascrizione di contratti preliminari
- Art. 2932 c.c. — Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
- Casa e proprietàLa trascrizione e la doppia venditaArt. 2644 c.c.: nella doppia vendita prevale chi trascrive per primo; trascrizione del preliminare (2645-bis), domande giudiziali, continuità, pignoramento, notaio.
- Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleGuida alla compravendita: proposta, preliminare, rogito e verifiche (ipoteche, catasto, titoli edilizi, condominio), obblighi del venditore, nullità per abusi.
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Affitti e sfrattiLo sfratto per morosità: procedura, tempi, difeseMorosità dopo 20 giorni, intimazione e udienza, termine di grazia, decreto per i canoni, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario, tempi e costi.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- ContrattiPermuta, vendita a rate con riserva di proprietà, vendita con patto di riscattoArtt. 1552, 1523-1526 e 1500-1509 c.c.: scambio di beni, proprietà all'ultima rata, rata non pagata, rate da restituire, riscatto in 2 o 5 anni, patto commissorio.
- Casa e proprietàL'ipoteca: come funziona e come si cancellaArtt. 2808 ss. c.c.: ipoteca volontaria, giudiziale e legale, durata di vent'anni, terzo acquirente, cancellazione automatica del mutuo, surroga.