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GuidaDiritto civile · Il processo civile

Decadenza e prescrizione: che cosa cambia

Molte cause si perdono prima ancora di cominciare perché è scaduto un termine. Ma non tutti i termini funzionano allo stesso modo. La prescrizione estingue un diritto non esercitato per il tempo fissato dalla legge e si interrompe anche con una semplice lettera; la decadenza impone di compiere un atto preciso entro un termine breve, e una lettera di solito non basta. Confonderle è uno degli errori più costosi. Questa pagina spiega le differenze, i casi più frequenti di decadenza e come metterli al sicuro.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Prescrizione: si interrompe anche con una lettera e poi ricomincia da capo.
  • Decadenza: la evita solo l'atto previsto, come la denuncia o la citazione.
  • Termini brevi: 8 giorni per i vizi della vendita, 30 per le delibere condominiali, 60 per il licenziamento.
  • Il giudice: né la prescrizione né, di regola, la decadenza si rilevano d'ufficio.
  • Mediazione: impedisce la decadenza, ma una sola volta.

Due regole diverse

Art. 2964 c.c.

«Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.»

AspettoPrescrizioneDecadenza
Che cosa la evitaQualsiasi atto di messa in mora, oltre alla domanda giudiziale (art. 2943)Solo il compimento dell'atto previsto (art. 2966)
Interruzione e sospensioneSìNo, salvo diversa previsione (art. 2964)
Riconoscimento dell'altra parteInterrompe (art. 2944)Impedisce solo per termini contrattuali o su diritti disponibili (art. 2966)
Patti delle partiNulli se ne modificano la disciplina (art. 2936)Nulli se rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965)
Rilievo del giudiceMai d'ufficio (art. 2938)Di regola non d'ufficio, salvo materie indisponibili (art. 2969)

La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere e, salvo casi diversi, dura dieci anni (artt. 2935 e 2946 c.c.; si veda la tabella delle prescrizioni); si può rinunciare solo quando è compiuta (art. 2937). Una volta impedita la decadenza con l'atto richiesto, il diritto resta soggetto alla prescrizione (art. 2967).

Le decadenze più frequenti

Chi compra una cosa difettosa deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.; si veda la pagina sui vizi della cosa venduta). Nell'appalto la denuncia va fatta entro sessanta giorni e l'azione si prescrive in due anni dalla consegna (art. 1667; si veda la pagina sull'appalto). Le delibere condominiali si impugnano entro trenta giorni (art. 1137; si veda l'impugnazione delle delibere); le rinunce del lavoratore entro sei mesi (art. 2113), il licenziamento entro sessanta giorni (si veda la tabella delle decadenze nel lavoro). Quando la mediazione è obbligatoria, la domanda comunicata all'altra parte impedisce la decadenza una sola volta (art. 8, c. 2, D.Lgs. 28/2010).

  1. Individuare il termine: prescrizione o decadenza, e da quando decorre.
  2. Annotare la scadenza appena si scopre il problema.
  3. Per la prescrizione, inviare una messa in mora prima della scadenza.
  4. Per la decadenza, compiere esattamente l'atto richiesto: denuncia, impugnazione, citazione.
  5. Conservare le prove di data e ricezione di ogni atto.

Domande frequenti

Qual è la differenza pratica tra decadenza e prescrizione?
La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che costituisca in mora il debitore, per esempio una lettera o una PEC con una richiesta chiara, e poi ricomincia a decorrere da capo (artt. 2943 e 2945 c.c.). Alla decadenza invece non si applicano le regole sull'interruzione né, di regola, quelle sulla sospensione: la impedisce solo il compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto, come la denuncia dei vizi o la citazione in giudizio (artt. 2964 e 2966).
Quali sono le decadenze più frequenti?
Tra le più comuni: la denuncia dei vizi della cosa comprata entro otto giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.), la denuncia dei vizi dell'opera all'appaltatore entro sessanta giorni (art. 1667), l'impugnazione delle delibere condominiali entro trenta giorni (art. 1137), l'impugnazione delle rinunce del lavoratore entro sei mesi (art. 2113) e quella del licenziamento entro sessanta giorni. Spesso a una decadenza breve segue una prescrizione: per esempio un anno dalla consegna per l'azione sui vizi della vendita.
Se l'altra parte riconosce il mio diritto, la decadenza è evitata?
Solo per i termini stabiliti dal contratto o da norme su diritti disponibili: in questi casi il riconoscimento del diritto da parte di chi lo deve soddisfare impedisce la decadenza, e da quel momento il diritto è soggetto alla prescrizione (artt. 2966 e 2967 c.c.). Nelle vendite e negli appalti, inoltre, la denuncia dei vizi non serve se il venditore o l'appaltatore li ha riconosciuti o occultati (artt. 1495 e 1667).
La mediazione obbligatoria mi salva dalla decadenza?
Sì, ma una sola volta: dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione arriva alle altre parti, la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8, c. 2, D.Lgs. 28/2010). È importante, per esempio, per le impugnazioni delle delibere condominiali, che hanno un termine di trenta giorni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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