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IstitutoDiritto civile · Contratti

Contratto per persona da nominare e contratto a favore di terzo

Chi firma un preliminare «per sé o per persona da nominare» si riserva di far subentrare un altro acquirente; chi stipula una polizza vita indica un beneficiario che riceverà la somma; il genitore che paga la casa intestata al figlio usa, in sostanza, uno schema simile. Sono contratti in cui gli effetti vanno, o possono andare, a una persona diversa da chi firma. Questa pagina spiega come funzionano la riserva di nomina e il contratto a favore di terzo, con i loro termini, le forme e le conseguenze.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Riserva di nomina: si indica il vero contraente entro tre giorni, salvo diverso patto.
  • Forma: la nomina segue la forma del contratto, con accettazione o procura.
  • A favore di terzo: il terzo acquista il diritto senza firmare, ma può rifiutare.
  • Revoca: possibile finché il terzo non dichiara di volerne profittare.
  • Polizza vita: il beneficiario ha un diritto proprio, fuori dall'eredità.

Il contratto per persona da nominare

Art. 1401 c.c.

«Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.»

AspettoRegolaNorma
TermineTre giorni dalla stipulazione, salvo diverso termine pattuitoArt. 1402
Validità della nominaAccettazione del nominato o procura anteriore al contrattoArt. 1402
FormaLa stessa usata per il contratto; stessa pubblicità se richiestaArt. 1403
EffettiIl nominato subentra dalla data del contrattoArt. 1404
Nomina mancata o invalidaIl contratto resta tra i contraenti originariArt. 1405

La clausola è frequente nei preliminari di compravendita: chi firma può far acquistare un familiare, una società o un altro acquirente. Conviene fissare nel contratto un termine adeguato per la nomina, perché quello legale di tre giorni è brevissimo, e ricordare che nomina e accettazione devono avere la forma del contratto, quindi per il rogito l'atto notarile.

Il contratto a favore di terzo

Art. 1411, c. 1-2, c.c.

«È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.»

Se lo stipulante revoca o il terzo rifiuta, la prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo diversa volontà o natura del contratto (art. 1411, c. 3). Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto, non quelle che derivano da altri rapporti con lo stipulante (art. 1413). Se la prestazione va eseguita dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche per testamento, e anche dopo che il terzo ha accettato, salvo che vi abbia rinunciato per iscritto; se il terzo muore prima, la prestazione va ai suoi eredi, salvo revoca o diversa disposizione (art. 1412). L'esempio più comune è la polizza vita, in cui la designazione del beneficiario si fa nel contratto, con dichiarazione scritta all'assicuratore o per testamento, e il beneficiario acquista un diritto proprio (art. 1920; si veda la pagina sulla polizza vita).

L'acquisto della casa pagato dal genitore

Quando un genitore paga, in tutto o in parte, il prezzo di una casa intestata al figlio, la Cassazione parla di donazione indiretta dell'immobile, o della quota corrispondente alla parte di prezzo pagata, se è provato il collegamento tra la somma data e l'acquisto (Cass. 10759/2019); lo spirito di liberalità va dimostrato con le circostanze del caso (Cass. 9379/2020). La liberalità conta per la collazione e per la legittima degli altri eredi, e i creditori del genitore possono aggredirla con l'azione revocatoria (Cass. 16680/2023; si veda la pagina sulla donazione).

  1. Prevedere nel preliminare un termine congruo per la nomina.
  2. Raccogliere l'accettazione del nominato nella stessa forma del contratto.
  3. Indicare con precisione il terzo beneficiario e se la stipulazione è revocabile.
  4. Aggiornare le designazioni delle polizze quando cambia la famiglia.
  5. Documentare i pagamenti fatti per l'acquisto di un figlio.

Domande frequenti

Ho firmato il preliminare «per me o per persona da nominare»: entro quando devo fare la nomina?
Entro tre giorni dalla stipulazione, salvo che le parti abbiano previsto un termine diverso; la nomina deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato o da una procura anteriore, e deve avere la stessa forma usata per il contratto (artt. 1402-1403 c.c.). Se la nomina non è fatta validamente in tempo, il contratto resta tra i contraenti originari (art. 1405).
La persona nominata da quando diventa parte del contratto?
Dal momento in cui il contratto fu stipulato: acquista i diritti e assume gli obblighi con effetto retroattivo (art. 1404 c.c.). Se il contratto richiede pubblicità, per esempio la trascrizione, anche la nomina va resa pubblica (art. 1403).
Posso cambiare il beneficiario di una polizza vita?
Sì: la designazione si può fare o modificare nel contratto, con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento (art. 1920 c.c.), e quando la prestazione è dovuta dopo la morte dello stipulante la revoca è possibile anche per testamento e anche dopo che il beneficiario ha dichiarato di volerne profittare, salvo che in quel caso lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (art. 1412). Il beneficiario acquista un diritto proprio, che non fa parte dell'eredità.
Pago io la casa intestata a mio figlio: che cos'è dal punto di vista legale?
Di regola una donazione indiretta dell'immobile, anche quando il genitore paga solo una parte del prezzo, se è dimostrato il collegamento tra la somma data e l'acquisto (Cass. 10759/2019); la finalità di liberalità va provata con le circostanze del caso (Cass. 9379/2020). Rileva per la collazione e la legittima, e i creditori del genitore possono impugnarla con l'azione revocatoria (Cass. 16680/2023).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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