In breve
- Riserva di nomina: si indica il vero contraente entro tre giorni, salvo diverso patto.
- Forma: la nomina segue la forma del contratto, con accettazione o procura.
- A favore di terzo: il terzo acquista il diritto senza firmare, ma può rifiutare.
- Revoca: possibile finché il terzo non dichiara di volerne profittare.
- Polizza vita: il beneficiario ha un diritto proprio, fuori dall'eredità.
Il contratto per persona da nominare
«Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.»
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Termine | Tre giorni dalla stipulazione, salvo diverso termine pattuito | Art. 1402 |
| Validità della nomina | Accettazione del nominato o procura anteriore al contratto | Art. 1402 |
| Forma | La stessa usata per il contratto; stessa pubblicità se richiesta | Art. 1403 |
| Effetti | Il nominato subentra dalla data del contratto | Art. 1404 |
| Nomina mancata o invalida | Il contratto resta tra i contraenti originari | Art. 1405 |
La clausola è frequente nei preliminari di compravendita: chi firma può far acquistare un familiare, una società o un altro acquirente. Conviene fissare nel contratto un termine adeguato per la nomina, perché quello legale di tre giorni è brevissimo, e ricordare che nomina e accettazione devono avere la forma del contratto, quindi per il rogito l'atto notarile.
Il contratto a favore di terzo
«È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.»
Se lo stipulante revoca o il terzo rifiuta, la prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo diversa volontà o natura del contratto (art. 1411, c. 3). Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto, non quelle che derivano da altri rapporti con lo stipulante (art. 1413). Se la prestazione va eseguita dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche per testamento, e anche dopo che il terzo ha accettato, salvo che vi abbia rinunciato per iscritto; se il terzo muore prima, la prestazione va ai suoi eredi, salvo revoca o diversa disposizione (art. 1412). L'esempio più comune è la polizza vita, in cui la designazione del beneficiario si fa nel contratto, con dichiarazione scritta all'assicuratore o per testamento, e il beneficiario acquista un diritto proprio (art. 1920; si veda la pagina sulla polizza vita).
L'acquisto della casa pagato dal genitore
Quando un genitore paga, in tutto o in parte, il prezzo di una casa intestata al figlio, la Cassazione parla di donazione indiretta dell'immobile, o della quota corrispondente alla parte di prezzo pagata, se è provato il collegamento tra la somma data e l'acquisto (Cass. 10759/2019); lo spirito di liberalità va dimostrato con le circostanze del caso (Cass. 9379/2020). La liberalità conta per la collazione e per la legittima degli altri eredi, e i creditori del genitore possono aggredirla con l'azione revocatoria (Cass. 16680/2023; si veda la pagina sulla donazione).
- Prevedere nel preliminare un termine congruo per la nomina.
- Raccogliere l'accettazione del nominato nella stessa forma del contratto.
- Indicare con precisione il terzo beneficiario e se la stipulazione è revocabile.
- Aggiornare le designazioni delle polizze quando cambia la famiglia.
- Documentare i pagamenti fatti per l'acquisto di un figlio.
Domande frequenti
Ho firmato il preliminare «per me o per persona da nominare»: entro quando devo fare la nomina?
La persona nominata da quando diventa parte del contratto?
Posso cambiare il beneficiario di una polizza vita?
Pago io la casa intestata a mio figlio: che cos'è dal punto di vista legale?
Fonti normative
- Art. 1401 c.c. — Riserva di nomina del contraente
- Art. 1402 c.c. — Termine e modalità della nomina
- Art. 1405 c.c. — Mancata dichiarazione di nomina
- Art. 1411 c.c. — Contratto a favore di terzi
- Art. 1412 c.c. — Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
- Art. 1920 c.c. — Assicurazione a favore di un terzo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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