In breve
- Condizione: evento futuro e incerto da cui dipendono gli effetti del contratto.
- Nulle: le condizioni illecite e quelle sospensive che dipendono dalla sola volontà del debitore.
- Buona fede: chi impedisce l'avveramento se lo vede considerare avverato.
- Retroattività: di regola gli effetti partono dalla firma.
- Termine: presunto a favore del debitore; se essenziale, tre giorni per chiedere l'adempimento.
Le condizioni
«Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.»
| Tipo | Esempio | Regola |
|---|---|---|
| Sospensiva | La vendita è efficace se la banca concede il mutuo | Gli effetti partono solo se l'evento si verifica |
| Risolutiva | L'accordo si scioglie se il permesso di costruire è negato | Gli effetti cessano se l'evento si verifica |
| Illecita | Contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume | Rende nullo il contratto (art. 1354) |
| Impossibile | Evento che non può verificarsi | Nulla se sospensiva, non apposta se risolutiva (art. 1354) |
| Meramente potestativa | «Pagherò se vorrò» | Nulla se sospensiva e dipende dal debitore o dall'alienante (art. 1355) |
In pendenza della condizione chi aspetta il diritto può compiere atti conservativi, chi ne ha già uno può disporne ma gli effetti restano condizionati, e tutti devono comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (artt. 1356-1358). Il caso più frequente è la condizione del mutuo nel preliminare di compravendita.
La finzione di avveramento
La condizione si considera avverata quando è mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (art. 1359 c.c.). La regola vale per le condizioni casuali e per quelle potestative miste, che dipendono in parte dalla volontà di un contraente e in parte dal caso o da un terzo (Cass. 28956/2024), non per quelle potestative semplici (Cass. 19519/2024 e 27124/2024). Nei preliminari con una condizione mista nell'interesse di entrambe le parti, il giudice accerta in concreto chi ha tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione (Cass. 243/2025): chi non presenta la domanda di mutuo, o la presenta in modo da farsela rifiutare, rischia di vedersi trattare come se il mutuo fosse stato concesso.
Effetti dell'avveramento e termine
L'avveramento retroagisce al momento della conclusione del contratto, salvo diversa volontà delle parti o natura del rapporto; nei contratti a esecuzione continuata o periodica la condizione risolutiva non tocca le prestazioni già eseguite, e gli atti di amministrazione compiuti in pendenza restano validi (artt. 1360-1361). Il termine, invece, fissa quando la prestazione è dovuta: senza termine il creditore può esigerla subito, salvo che serva un tempo che, in mancanza di accordo, fissa il giudice (art. 1183); il termine si presume a favore del debitore (art. 1184). Se il termine è essenziale per una parte, questa deve comunicare entro tre giorni dalla scadenza se vuole comunque l'esecuzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto (art. 1457; si veda la pagina su inadempimento e risoluzione).
- Scrivere la condizione con evento, termine per l'avveramento ed effetti.
- Indicare nel preliminare importo del mutuo e tempi della domanda.
- Documentare ogni passo fatto per far avverare la condizione.
- Comunicare per iscritto l'avveramento o il mancato avveramento.
- Controllare se il termine è essenziale e reagire entro tre giorni.
Domande frequenti
Nel preliminare c'è la condizione «se ottengo il mutuo»: se la banca rifiuta, riavrò la caparra?
Può una clausola dire «pagherò se lo vorrò»?
Quando la condizione si avvera, gli effetti partono da oggi o dalla firma?
Il contratto non dice entro quando devo pagare: il creditore può chiedere subito?
Fonti normative
- Art. 1353 c.c. — Contratto condizionale
- Art. 1355 c.c. — Condizione meramente potestativa
- Art. 1358 c.c. — Comportamento delle parti in pendenza
- Art. 1359 c.c. — Avveramento della condizione
- Art. 1360 c.c. — Retroattività della condizione
- Art. 1457 c.c. — Termine essenziale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
- ContrattiCome si interpreta un contrattoSenso letterale e comune intenzione, comportamento delle parti, clausole lette insieme, buona fede, conservazione, clausole ambigue contro chi le ha scritte, consumatore.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleGuida alla compravendita: proposta, preliminare, rogito e verifiche (ipoteche, catasto, titoli edilizi, condominio), obblighi del venditore, nullità per abusi.
- Banche, consumatori e assicurazioniIl mutuo: clausole, tasso, ritardi, contestazioniChe cosa controllare (art. 117 TUB, TAEG, usura), ammortamento alla francese (SU 15130/2024), 7 ritardi e 18 rate, sospensione, estinzione senza penali.
- ContrattiLa clausola penale e la sua riduzioneLa clausola penale: dovuta senza prova del danno, niente cumulo con la prestazione salvo il ritardo, riduzione del giudice anche d'ufficio se eccessiva.
- ContrattiNullità e annullabilità del contrattoContratto nullo (norme imperative, elementi mancanti, causa illecita: chiunque, senza prescrizione, d'ufficio) e annullabile (incapacità, errore, violenza, dolo.
- ContrattiL'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarreIl venditore del preliminare non si presenta dal notaio: la sentenza che trasferisce la casa, offerta del prezzo, trascrizione della domanda, dati catastali, imposte.