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IstitutoDiritto civile · Affitti e sfratti

Affitto e separazione: chi resta nella casa in affitto

Quando una coppia si separa e la casa familiare è in affitto, il problema non è solo chi resta, ma chi è l'inquilino: il contratto spesso è intestato a chi se ne va, e il proprietario vuole sapere a chi chiedere il canone. La legge prevede che il coniuge a cui il giudice assegna la casa subentri nel contratto, e regole simili valgono per le separazioni consensuali, per le unioni civili e, in parte, per i conviventi. Questa pagina spiega chi subentra, quando, che cosa succede se entrambi avevano firmato e chi paga.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Casa assegnata dal giudice: l'assegnatario subentra nel contratto d'affitto.
  • Separazione consensuale: subentra chi resta, se lo prevede l'accordo.
  • Entrambi intestatari: l'assegnatario prende anche la quota dell'altro.
  • Conviventi: con figli minori la casa va al genitore collocatario.
  • Canone: dal subentro lo paga chi resta nella casa.

Il subentro nel contratto

Art. 6, c. 2-3, L. 392/1978

«In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.»

La Corte costituzionale ha esteso la successione al coniuge separato di fatto, se i due si sono accordati, e al già convivente quando ci sono figli (Corte cost. 404/1988); la parte di un'unione civile è equiparata al coniuge (art. 1 c. 20 L. 76/2016). Il subentro opera per legge, anche senza comunicazione al locatore, benché tacerla possa essere valutato come inadempimento (Trib. Milano 1021/1994); vale solo per l'immobile che era casa familiare (Cass. 4502/2000). Per negozi e studi in cui i coniugi esercitavano insieme un'attività si applica l'art. 37 L. 392/1978.

Assegnazione, intestatari e canone

SituazioneConseguenzaFonte
Contratto intestato al coniuge che se ne va, casa assegnata all'altroCessione del contratto per legge all'assegnatarioArt. 6 L. 392/1978; Cass. 10104/2009
Contratto firmato da entrambiL'assegnatario subentra anche nella quota dell'altroCass. 10104/2009
Separazione consensualeSubentro se previsto nell'accordoArt. 6, c. 3
Conviventi con figli minoriCasa al genitore collocatario, anche se non conduttoreCass. 17971/2015
Convivente senza figli, conduttore che recedeFacoltà di succedere nel contrattoArt. 1 c. 44 L. 76/2016
Assegnatario che lascia la casa, convive o si risposaIl diritto al godimento viene menoArt. 337-sexies c.c.

La casa familiare è assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, e il giudice considera l'assegnazione nel regolare i rapporti economici tra i genitori (art. 337-sexies c.c.; si veda la pagina sull'assegnazione della casa coniugale). Con il subentro il canone è a carico di chi resta; se non lo paga, il locatore può agire con lo sfratto per morosità contro di lui. Il peso del canone rientra nella valutazione dell'assegno di mantenimento.

  1. Allegare al ricorso o all'accordo di separazione il contratto di locazione.
  2. Prevedere nell'accordo consensuale chi subentra nel contratto.
  3. Comunicare al proprietario, con copia del provvedimento, il subentro.
  4. Chiedere che il deposito cauzionale resti vincolato al contratto o regolare chi lo recupera.
  5. Intestare utenze e pagamenti del canone al nuovo conduttore.

Domande frequenti

L'affitto è intestato a mio marito ma il giudice ha assegnato la casa a me: devo fare un nuovo contratto?
No. In caso di separazione giudiziale, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contratto di locazione succede l'altro coniuge se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitare nella casa familiare (art. 6 L. 392/1978). Per la Cassazione l'assegnazione determina una cessione del contratto per legge e l'estinzione del rapporto per il coniuge che se ne va (Cass. 10104/2009). Conviene comunque comunicarlo al proprietario.
Ci siamo separati consensualmente: vale lo stesso?
Sì, se nell'accordo si è convenuto che resti l'altro coniuge: in caso di separazione consensuale o di nullità del matrimonio al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto (art. 6, c. 3, L. 392/1978). La Corte costituzionale ha esteso la regola al coniuge separato di fatto, se d'accordo (Corte cost. 404/1988).
Avevamo firmato entrambi il contratto: chi paga il canone dopo la separazione?
Secondo la Cassazione l'assegnazione della casa trasferisce il contratto all'assegnatario anche quando entrambi i coniugi lo avevano sottoscritto: l'assegnatario subentra nella quota dell'altro, il cui rapporto si estingue (Cass. 10104/2009). Da quel momento il canone grava sull'assegnatario, mentre i rapporti economici tra i coniugi si regolano con l'assegno di mantenimento, di cui il giudice tiene conto.
Non eravamo sposati: il convivente può restare nella casa in affitto?
Se ci sono figli minori, il giudice assegna la casa al genitore con cui vivono, anche se non è l'intestatario del contratto (Cass. 17971/2015); la Corte costituzionale aveva già previsto la successione del già convivente quando ci sono figli (Corte cost. 404/1988). Senza figli, il convivente di fatto ha la facoltà di succedere nel contratto se il conduttore recede o muore (art. 1 c. 44 L. 76/2016).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleL'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.): al genitore con cui vivono i figli, chiunque sia il proprietario; senza figli no; revoca, spese, IMU.
  • Affitti e sfrattiMorte dell'inquilino o del proprietario: che cosa succede al contrattoChi subentra nel contratto se muore l'inquilino (art. 6 L. 392/1978: coniuge, conviventi, Corte cost. 404/1988), se muore il proprietario o se la casa viene venduta.
  • Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
  • Separazione e divorzioLa separazione giudizialeLa separazione giudiziale dopo la Cartabia: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, addebito, cumulo col divorzio.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.
  • Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
  • Affitti e sfrattiDisdetta e recesso dal contratto di affittoChiudere un affitto: disdetta del locatore alla prima scadenza solo per i motivi dell'art. 3 L. 431/1998, seconda scadenza libera, recesso del conduttore con 6 mesi.
  • Affitti e sfrattiLo sfratto per morosità: procedura, tempi, difeseMorosità dopo 20 giorni, intimazione e udienza, termine di grazia, decreto per i canoni, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario, tempi e costi.