In breve
- Casa assegnata dal giudice: l'assegnatario subentra nel contratto d'affitto.
- Separazione consensuale: subentra chi resta, se lo prevede l'accordo.
- Entrambi intestatari: l'assegnatario prende anche la quota dell'altro.
- Conviventi: con figli minori la casa va al genitore collocatario.
- Canone: dal subentro lo paga chi resta nella casa.
Il subentro nel contratto
«In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.»
La Corte costituzionale ha esteso la successione al coniuge separato di fatto, se i due si sono accordati, e al già convivente quando ci sono figli (Corte cost. 404/1988); la parte di un'unione civile è equiparata al coniuge (art. 1 c. 20 L. 76/2016). Il subentro opera per legge, anche senza comunicazione al locatore, benché tacerla possa essere valutato come inadempimento (Trib. Milano 1021/1994); vale solo per l'immobile che era casa familiare (Cass. 4502/2000). Per negozi e studi in cui i coniugi esercitavano insieme un'attività si applica l'art. 37 L. 392/1978.
Assegnazione, intestatari e canone
| Situazione | Conseguenza | Fonte |
|---|---|---|
| Contratto intestato al coniuge che se ne va, casa assegnata all'altro | Cessione del contratto per legge all'assegnatario | Art. 6 L. 392/1978; Cass. 10104/2009 |
| Contratto firmato da entrambi | L'assegnatario subentra anche nella quota dell'altro | Cass. 10104/2009 |
| Separazione consensuale | Subentro se previsto nell'accordo | Art. 6, c. 3 |
| Conviventi con figli minori | Casa al genitore collocatario, anche se non conduttore | Cass. 17971/2015 |
| Convivente senza figli, conduttore che recede | Facoltà di succedere nel contratto | Art. 1 c. 44 L. 76/2016 |
| Assegnatario che lascia la casa, convive o si risposa | Il diritto al godimento viene meno | Art. 337-sexies c.c. |
La casa familiare è assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, e il giudice considera l'assegnazione nel regolare i rapporti economici tra i genitori (art. 337-sexies c.c.; si veda la pagina sull'assegnazione della casa coniugale). Con il subentro il canone è a carico di chi resta; se non lo paga, il locatore può agire con lo sfratto per morosità contro di lui. Il peso del canone rientra nella valutazione dell'assegno di mantenimento.
- Allegare al ricorso o all'accordo di separazione il contratto di locazione.
- Prevedere nell'accordo consensuale chi subentra nel contratto.
- Comunicare al proprietario, con copia del provvedimento, il subentro.
- Chiedere che il deposito cauzionale resti vincolato al contratto o regolare chi lo recupera.
- Intestare utenze e pagamenti del canone al nuovo conduttore.
Domande frequenti
L'affitto è intestato a mio marito ma il giudice ha assegnato la casa a me: devo fare un nuovo contratto?
Ci siamo separati consensualmente: vale lo stesso?
Avevamo firmato entrambi il contratto: chi paga il canone dopo la separazione?
Non eravamo sposati: il convivente può restare nella casa in affitto?
Fonti normative
- Art. 6 L. 392/1978 — Successione nel contratto
- Art. 337-sexies c.c. — Assegnazione della casa familiare
- Art. 1 L. 76/2016 — Unioni civili e convivenze (cc. 20 e 44)
- Art. 37 L. 392/1978 — Successione nel contratto (usi diversi)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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