In breve
- Muore l'inquilino: subentrano coniuge, parenti e conviventi che abitavano con lui.
- Convivente: può succedere nel contratto, anche senza matrimonio.
- Eredi non conviventi: non subentrano nell'affitto di un'abitazione.
- Muore o vende il proprietario: il contratto continua con eredi o acquirente.
- Prelazione: per negozi e uffici, e per le case solo in un caso preciso.
Se muore l'inquilino
«In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.»
La Corte costituzionale ha aggiunto il convivente more uxorio (Corte cost. 404/1988), e oggi il convivente di fatto può succedere nel contratto della casa di comune residenza sia in caso di morte sia in caso di recesso del conduttore (art. 1 c. 44 L. 76/2016); la parte di un'unione civile è equiparata al coniuge (c. 20). Decisiva è l'abituale convivenza alla data della morte (Cass. 891/2000), che non si prova solo con il certificato anagrafico (Cass. 8652/1996). La regola vale anche se il defunto era a sua volta subentrato a un altro conduttore (Cass. 3548/2013). Per il convivente si veda anche la pagina sul convivente e l'eredità.
| Chi resta | Che cosa succede | Fonte |
|---|---|---|
| Coniuge o unito civilmente, parenti e affini conviventi | Subentrano nel contratto alle stesse condizioni | Art. 6 L. 392/1978 |
| Convivente di fatto | Subentra | Corte cost. 404/1988; art. 1 c. 44 L. 76/2016 |
| Eredi che non abitavano con il defunto | Non subentrano; restituiscono la casa e, se accettano l'eredità, pagano i debiti del defunto | Cass. 3074/1995 |
| Negozio, studio, laboratorio | Subentra chi ha diritto a continuare l'attività | Art. 37 L. 392/1978 |
Se muore o vende il proprietario
La morte del locatore non scioglie il contratto: gli eredi subentrano nella sua posizione e incassano i canoni, e all'inquilino conviene chiedere per iscritto a chi pagare. Se l'immobile viene venduto, il contratto con data certa anteriore alla vendita è opponibile all'acquirente, e le locazioni oltre i nove anni lo sono per il periodo eccedente solo se trascritte (art. 1599 c.c.); l'acquirente subentra dal giorno dell'acquisto nei diritti e negli obblighi del locatore (art. 1602; si veda la pagina sulla locazione e immobile venduto o pignorato).
Per negozi e uffici il locatore che vuole vendere deve offrire l'immobile al conduttore con atto notificato, e questi ha sessanta giorni per esercitare la prelazione (art. 38 L. 392/1978; si veda la pagina sulla locazione commerciale). Per le abitazioni la prelazione spetta solo quando il locatore nega il rinnovo alla prima scadenza perché intende vendere (art. 3, c. 1, lett. g, L. 431/1998).
- Comunicare al proprietario la morte e il subentro, con i documenti sulla convivenza.
- Continuare a pagare il canone, intestando i pagamenti al nuovo conduttore.
- Chiedere agli eredi del proprietario o all'acquirente a chi pagare, per iscritto.
- Verificare la data certa e la registrazione del contratto in caso di vendita.
- Per gli eredi non conviventi: concordare la riconsegna e la restituzione del deposito.
Domande frequenti
È morto mio marito, intestatario dell'affitto: devo lasciare la casa?
Convivevo con l'inquilino senza essere sposati: posso restare?
I figli dell'inquilino che non vivevano con lui ereditano il contratto?
Il proprietario è morto o ha venduto la casa: il contratto vale ancora?
Fonti normative
- Art. 6 L. 392/1978 — Successione nel contratto (abitazioni)
- Art. 37 L. 392/1978 — Successione nel contratto (usi diversi)
- Art. 1599 c.c. — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
- Art. 1602 c.c. — Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
- Art. 38 L. 392/1978 — Diritto di prelazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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