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ProceduraDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

Il vicino che impugna il permesso di costruire altrui

Quando accanto a casa sorge un cantiere che toglie luce, supera le distanze o cambia l'assetto della zona, il vicino può impugnare davanti al TAR il permesso di costruire rilasciato al costruttore. Non basta però abitare vicino: occorre anche un pregiudizio concreto, che va spiegato nel ricorso. E il termine è breve: sessanta giorni da quando si conosce davvero il progetto. Contro la SCIA, invece, la strada è diversa. Questa pagina spiega chi può ricorrere, entro quando, con quali motivi e quali alternative ci sono davanti al giudice civile.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Chi può ricorrere: il vicino che subisce un pregiudizio concreto dall'intervento.
  • Termine: sessanta giorni dalla piena conoscenza del progetto.
  • Prima: accesso agli atti per conoscere il permesso e gli elaborati.
  • SCIA: non si impugna; si sollecitano i controlli e si agisce contro il silenzio.
  • In parallelo: azione civile per le distanze e misure cautelari.

Chi può ricorrere e entro quando

Il permesso di costruire rilasciato a un altro proprietario si impugna davanti al TAR con l'azione di annullamento, notificando il ricorso al comune e al titolare del permesso entro sessanta giorni dalla piena conoscenza (artt. 29 e 41 c.p.a.; si veda il ricorso al TAR). L'Adunanza plenaria ha chiarito che la vicinanza al cantiere individua chi può agire, ma non basta a dimostrare l'interesse: il ricorrente deve indicare il pregiudizio specifico che l'intervento gli causa (Ad. plen. 22/2021).

QuestioneRegolaFonte
VicinanzaServe per la legittimazione, non prova da sola l'interesseAd. plen. 22/2021
PregiudizioVa allegato nel ricorso e si può precisare in giudizioAd. plen. 22/2021
Violazione delle distanzeRileva se l'annullamento produce un ripristino concretamente utileAd. plen. 22/2021
Decorrenza del termineConoscenza del contenuto del titolo o evidenza delle caratteristiche dell'operaCons. Stato 1474/2025
SCIA del vicinoSollecito delle verifiche, poi ricorso contro il silenzioArt. 19, c. 6-ter, L. 241/1990

Motivi, cautela e alternative

I motivi più frequenti riguardano le distanze, le altezze e le volumetrie non consentite dal piano, le difformità del progetto e la mancanza dei presupposti del permesso. Per conoscerli occorre l'accesso agli atti del comune, da chiedere subito. Se i lavori procedono in fretta, con il ricorso si può chiedere la sospensiva. Il ricorso ha un costo, a partire dal contributo unificato. Contro le distanze illegittime resta anche l'azione civile per la riduzione in pristino e i danni (art. 872 c.c.), e si può segnalare al comune un eventuale abuso. Se il vicino ha presentato una SCIA, si veda la pagina su SCIA e silenzio-assenso.

  1. Annotare la data in cui si è saputo del cantiere e del permesso.
  2. Chiedere l'accesso al permesso e agli elaborati progettuali.
  3. Far valutare il progetto da un tecnico: distanze, altezze, volumi.
  4. Individuare il pregiudizio concreto da indicare nel ricorso.
  5. Notificare il ricorso entro sessanta giorni, con eventuale domanda cautelare.

Domande frequenti

Basta essere vicini per impugnare il permesso?
No. Per l'Adunanza plenaria (sent. 22/2021) la vicinanza serve a individuare chi è legittimato, ma non dimostra da sola l'interesse a ricorrere: occorre uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento, per esempio perdita di luce, aria, veduta o valore, che può ricavarsi dall'insieme di quanto si allega nel ricorso e può essere precisato nel corso del giudizio. Anche la violazione delle distanze verso un altro edificio conta, se l'annullamento può produrre un ripristino concretamente utile.
Entro quando devo ricorrere?
Entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del permesso (artt. 29 e 41 c.p.a.). La piena conoscenza si ha quando si conosce il contenuto del titolo o del progetto, oppure quando la costruzione rivela in modo certo e univoco le sue caratteristiche essenziali; va valutata caso per caso e non basta sapere che esiste un permesso (Cons. Stato 1474/2025). Per non rischiare conviene chiedere subito l'accesso agli atti e decidere in fretta.
E se il vicino ha presentato una SCIA?
La SCIA non è un provvedimento e non si impugna direttamente: bisogna chiedere al comune di esercitare i controlli e, se resta inerte, agire davanti al TAR contro il silenzio (art. 19, c. 6-ter, L. 241/1990 e art. 31 c.p.a.). Si veda la pagina sulla SCIA e sul silenzio-assenso.
Posso chiedere di fermare i lavori?
Con il ricorso si può chiedere al TAR una misura cautelare, come la sospensione del permesso, se c'è un danno grave e irreparabile, per esempio perché la costruzione sta per essere completata. In parallelo, se sono violate le distanze legali, si può agire davanti al giudice civile per la riduzione in pristino e il risarcimento (art. 872 c.c.), anche con un'azione d'urgenza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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