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GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

Sanzioni su IMU e TARI: quanto si paga e come ridurle o contestarle

Quando il Comune contesta l'IMU o la TARI, all'imposta si aggiungono sanzioni e interessi che spesso pesano quanto il tributo. Le sanzioni cambiano secondo la violazione: mancato pagamento, dichiarazione omessa o infedele, questionario ignorato. E dal 2027 la riforma dei tributi locali le riduce. Esistono però diverse strade per pagarne meno: il ravvedimento prima del controllo, l'acquiescenza che le taglia a un terzo, l'accertamento con adesione, la rottamazione dei carichi affidati alla riscossione che si apre a ottobre 2026. Questa pagina mette in fila importi, riduzioni e difese.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Mancato pagamento: sanzione del 25%, ridotta se si paga presto.
  • Dichiarazione omessa o infedele: dal 100 al 200% o dal 50 al 100% (minimo 50 euro); dal 2027 100% e 40%.
  • Acquiescenza: pagando entro il termine del ricorso le sanzioni scendono a un terzo.
  • Ravvedimento: dal 2026 possibile anche dopo l'avvio del controllo, fino all'avviso.
  • Rottamazione dei carichi locali 2000-2023: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, se il Comune ha aderito.

Le sanzioni per violazione

ViolazioneFino al 31/12/2026Dal 1/1/2027
Omesso o parziale versamento25% dell'importo non versato (12,5% entro 90 giorni; un quindicesimo al giorno entro 15 giorni)Stessa regola, nel testo unico delle sanzioni
Omessa dichiarazione IMU o TARIDal 100% al 200% del tributo non versato, minimo 50 euro100%, minimo 50 euro
Dichiarazione infedeleDal 50% al 100%, minimo 50 euro40%, minimo 50 euro
Questionario non restituito, incompleto o infedeleDa 100 a 500 euroDa 100 a 500 euro
Risposta al questionario oltre 60 giorniDa 50 a 200 euro, a discrezione del ComuneInvariato

Per il mancato pagamento si applica la regola generale dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (art. 1, c. 774, L. 160/2019). Le sanzioni per l'omessa e l'infedele dichiarazione, identiche per IMU e TARI, sono state ridotte dal D.Lgs. 147/2026 (pubblicato l'11 agosto 2026), ma solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027: per quelle precedenti il Comune sceglie la misura tra il minimo e il massimo e deve motivarla. Dal 2027 la disciplina generale delle sanzioni passa nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). I regolamenti comunali possono prevedere circostanze attenuanti o esimenti.

Come pagare meno

Prima del controllo: il ravvedimento. Chi regolarizza spontaneamente paga una sanzione ridotta, crescente con il tempo: un decimo del minimo se versa entro trenta giorni, un nono entro novanta, un ottavo entro il termine della dichiarazione dell'anno, un settimo oltre (art. 13 D.Lgs. 472/1997), più gli interessi. Dal 12 agosto 2026 il ravvedimento sui tributi locali non è più precluso dall'avvio di controlli, questionari o accessi: resta possibile fino alla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione (art. 12, c. 3, D.Lgs. 147/2026). La stessa riforma consente ai Comuni di inviare comunicazioni con i dati in loro possesso e avvisi bonari con sanzione ridotta, a cui si può rispondere con chiarimenti e documenti entro sessanta giorni (art. 3).

Dopo l'avviso: l'acquiescenza. Se si paga il tributo dovuto, le sanzioni e gli interessi entro il termine per il ricorso, le sanzioni per dichiarazione omessa o infedele e per il questionario si riducono a un terzo (art. 1, c. 775, L. 160/2019). Conviene quando l'avviso è corretto.

Se l'avviso è discutibile: adesione o ricorso. Se il regolamento comunale lo prevede, si può chiedere l'accertamento con adesione, che ridetermina tributo e sanzioni in contraddittorio (art. 50 L. 449/1997). Altrimenti si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni. Termini, contenuto dell'avviso e riscossione senza cartella sono spiegati nella pagina sull'accertamento dei tributi comunali.

La rottamazione dei carichi locali

Il DL 38/2026 (art. 10-quinquies) ha esteso la definizione agevolata della legge di bilancio 2026 ai debiti affidati dalle regioni e dagli enti locali all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, ma solo per gli enti che l'hanno deliberata e comunicata entro il 31 luglio 2026. Il calendario:

  1. Dal 15 ottobre 2026: l'agente della riscossione pubblica nell'area riservata i carichi definibili.
  2. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: si presenta la domanda, solo online, integrabile fino alla scadenza.
  3. Entro il 28 febbraio 2027: arriva la comunicazione con le somme dovute.
  4. Dal 31 marzo 2027: si paga in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo.
  5. Per le multe e le altre sanzioni non tributarie la definizione riguarda solo interessi e aggio, non la sanzione.

Le regole generali delle definizioni agevolate sono nella pagina su rottamazione e definizioni agevolate.

Domande frequenti

Ho ricevuto un avviso IMU con sanzioni del 100%: posso pagarne meno?
Sì, se non intendo contestare: pagando imposta, sanzioni e interessi entro il termine per il ricorso, di regola sessanta giorni, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e per il questionario si riducono a un terzo (acquiescenza, art. 1, c. 775, L. 160/2019). Se invece l'avviso è sbagliato, conviene il ricorso o, se il regolamento comunale lo prevede, l'accertamento con adesione, che può ridurre anche le sanzioni.
Mi sono accorto di non aver pagato la TARI: se pago ora pago sanzioni?
Si paga una sanzione ridotta con il ravvedimento operoso: per esempio un decimo del minimo entro trenta giorni, un nono entro novanta, un ottavo entro il termine della dichiarazione dell'anno, più gli interessi (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Dal 12 agosto 2026 il ravvedimento sui tributi locali è possibile anche dopo che il Comune ha avviato un controllo, purché non sia stato ancora notificato l'avviso di accertamento (art. 12, c. 3, D.Lgs. 147/2026).
Le nuove sanzioni più basse del 2027 valgono anche per il passato?
No. La riduzione dell'omessa dichiarazione al 100% e dell'infedele dichiarazione al 40% vale per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 (art. 12, c. 9, D.Lgs. 147/2026). Per quelle precedenti restano le forbici dal 100 al 200% e dal 50 al 100%, con minimo di 50 euro, e il Comune deve motivare la misura scelta.
Ho vecchie cartelle IMU o TARI: posso rottamarle?
Solo se il tuo Comune ha aderito. Il DL 38/2026 ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali all'agente della riscossione dal 2000 al 2023, se l'ente l'ha deliberata. Dal 15 ottobre 2026 l'agente della riscossione mostra nell'area riservata i carichi definibili, la domanda si presenta online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e si paga dal 31 marzo 2027, in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali con interessi del 3%.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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