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GuidaDiritto amministrativo · Espropri e beni pubblici

Concessioni demaniali marittime: scadenze, gare e tutela del concessionario

Dopo anni di proroghe automatiche giudicate contrarie al diritto europeo, le concessioni balneari hanno una data di scadenza fissata dalla legge e devono essere rimesse a gara. Chi gestisce uno stabilimento vuole sapere fino a quando può lavorare, come si svolgerà la gara, che cosa gli spetta se la concessione va a un altro; chi vuole partecipare deve conoscere i criteri. Questa pagina spiega le regole in vigore, la revoca e la decadenza, e a quale giudice rivolgersi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Scadenza: le concessioni balneari in essere valgono fino al 30 settembre 2027.
  • Differimento: solo con atto motivato, per ragioni oggettive, non oltre il 31 marzo 2028.
  • Gara: bando pubblico, niente rinnovi automatici; durata da 5 a 20 anni.
  • Indennizzo: al gestore uscente, a carico del subentrante, per gli investimenti non ammortizzati.
  • Giudice: TAR per gli atti sulla concessione; giudice ordinario per canoni e indennità.

Che cos'è la concessione demaniale marittima

La spiaggia e il lido del mare appartengono al demanio dello Stato (si veda la pagina sul demanio): nessuno può acquistarli, ma l'amministrazione, «compatibilmente con le esigenze del pubblico uso», può concederne «l'occupazione e l'uso, anche esclusivo» per un periodo determinato (art. 36 cod. nav.). Su questo titolo si reggono gli stabilimenti balneari e le altre attività turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo, lacuale e fluviale. L'ente che rilascia la concessione, riscuote il canone e bandisce le gare è l'ente concedente, che nella maggior parte dei casi è il Comune.

Per molti anni le concessioni sono state prorogate per legge, fino a una proroga generalizzata al 2033. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18 del 2021) e poi la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22) hanno affermato che le concessioni sulle spiagge non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere assegnate con una procedura di selezione imparziale e trasparente, come richiede l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e che le norme nazionali contrarie vanno disapplicate. Le regole attuali sono quelle della L. 118/2022, riscritte dal D.L. 131/2024.

Fino a quando valgono le concessioni in essere

Le concessioni turistico-ricreative e sportive in essere, comprese quelle gestite da società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e da enti del Terzo settore, restano efficaci fino al 30 settembre 2027; quelle già assegnate con una procedura selettiva trasparente durano fino al termine del loro titolo, e comunque fino al 30 settembre 2027 se il titolo scade prima (art. 3, c. 1-2, L. 118/2022).

Art. 3, c. 3, L. 118/2022 (estratto)

«In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva [...] entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.»

Il differimento non è automatico: serve un provvedimento motivato dell'ente, che si può chiedere e, se negato, contestare. Chi ha installato manufatti amovibili può mantenerli anche nel periodo di sospensione stagionale, pagando il canone, fino all'aggiudicazione della gara, salvi gli ordini di demolizione già adottati (art. 3, c. 3-bis).

Come si svolge la gara

FaseRegolaNorma
AvvioAnche su istanza di parte; almeno sei mesi prima della scadenza; in prima applicazione entro il 30 giugno 2027Art. 4, c. 2-3
PubblicitàAlmeno trenta giorni sul sito dell'ente e sull'albo pretorio del Comune; BUR e Gazzetta ufficiale se di interesse regionale o nazionale; GUUE oltre dieci anni o se di interesse transfrontalieroArt. 4, c. 2
BandoArea, opere, investimenti non ammortizzati, durata, canone, indennizzo, cauzione, requisiti, criteri; termine per le domande non inferiore a trenta giorniArt. 4, c. 4
DurataDa cinque a venti anni, in base agli investimenti del piano economico-finanziarioArt. 4, c. 5
CriteriOfferta economica, qualità del servizio e accessibilità, pregio dei manufatti, esperienza, assunzione di under 36 e dei lavoratori del gestore uscente, concessione come prevalente fonte di reddito negli ultimi cinque anni, numero di concessioni già detenuteArt. 4, c. 6
StipulaEntro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione; fino ad allora l'uscente occupa legittimamente l'areaArt. 4, c. 7

Alla scadenza l'ente non può disporre la prosecuzione del vecchio rapporto «in qualsiasi forma o modalità comunque denominata», salvo che la gara sia già avviata e solo per il tempo necessario a concluderla (art. 4, c. 3). Sono esclusi dalla gara, fermo il canone, gli usi per attività sportive svolti da federazioni, enti di promozione e associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte che perseguono solo finalità sociali, ricreative e di benessere, se si tratta di attività non economiche secondo il diritto europeo (art. 4, c. 1-bis). Per le regole generali sui contratti di concessione si veda la pagina su concessioni e partenariato.

L'indennizzo al concessionario uscente

Art. 4, c. 9, L. 118/2022 (estratto)

«In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione [...] al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni [...].»

Il valore è fissato, prima del bando, da una perizia asseverata di un professionista o di un collegio scelto dall'ente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; le spese sono a carico dell'uscente. Il nuovo rapporto non si perfeziona finché il subentrante non ha pagato almeno il 20 per cento dell'indennizzo, e il mancato pagamento tempestivo è causa di decadenza. Le opere non amovibili, salvo diversa previsione dell'atto, restano acquisite allo Stato senza compenso, oppure l'ente può ordinarne la demolizione a spese dell'uscente (art. 4, c. 8, L. 118/2022; art. 49 cod. nav.).

Revoca, decadenza e occupazione senza titolo

La concessione può essere revocata per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse. La revoca non dà diritto a indennizzo, salvo per le opere stabili, per le quali, se l'atto non dispone diversamente, spetta il rimborso di una quota del costo per gli anni mancanti, entro il valore delle opere al netto degli ammortamenti (art. 42 cod. nav.; si veda la pagina su annullamento e revoca). La decadenza colpisce il concessionario che non esegue le opere o non avvia la gestione nei termini, non usa o usa male il bene, ne muta lo scopo, non paga il canone, sostituisce altri nel godimento o viola gli obblighi; prima di dichiararla l'amministrazione deve assegnare un termine per le deduzioni, e al decaduto non spetta alcun rimborso (art. 47 cod. nav.). Chi occupa arbitrariamente il demanio marittimo, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate commette la contravvenzione dell'art. 1161 cod. nav.

A quale giudice rivolgersi

Le liti su atti e provvedimenti relativi alle concessioni di beni pubblici (bando, aggiudicazione, diniego di differimento, revoca, decadenza) spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con ricorso al TAR nel termine di decadenza e possibilità di chiedere la sospensiva; restano al giudice ordinario le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi (art. 133, c. 1, lett. b, c.p.a.; si veda la pagina su TAR o giudice ordinario).

  1. Verificare il titolo: data di rilascio, scadenza, eventuali proroghe.
  2. Documentare gli investimenti effettuati e non ammortizzati.
  3. Seguire gli atti dell'ente: avvio della gara, perizia, bando.
  4. Chiedere il differimento motivato, se ne ricorrono le ragioni.
  5. Impugnare bando, aggiudicazione, revoca o decadenza nei termini.

Domande frequenti

La mia concessione balneare scade davvero nel 2027?
Sì: le concessioni turistico-ricreative e sportive in essere restano efficaci fino al 30 settembre 2027. Se ragioni oggettive, come un contenzioso pendente o difficoltà nella procedura, impediscono di concludere la gara entro quella data, l'ente concedente può differire la scadenza con atto motivato, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028; fino ad allora l'occupazione della spiaggia resta legittima (art. 3 L. 118/2022).
Se perdo la gara ho diritto a un indennizzo?
Sì. Il nuovo concessionario deve pagare al gestore uscente un indennizzo pari agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, al netto degli aiuti pubblici non restituiti, più quanto serve a garantire un'equa remunerazione degli investimenti degli ultimi cinque anni. L'importo è stabilito da una perizia asseverata, a spese dell'uscente, e il nuovo rapporto non si perfeziona finché il subentrante non ne ha pagato almeno il 20 per cento (art. 4, c. 9, L. 118/2022).
Il Comune può revocare la concessione prima della scadenza?
Sì, per specifici motivi legati al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse; le concessioni fino a quattro anni senza impianti di difficile sgombero sono revocabili con maggiore discrezionalità. La revoca non dà diritto a indennizzo, salvo che la concessione abbia comportato opere stabili: in questo caso spetta il rimborso di una quota del costo per gli anni mancanti, entro il valore delle opere al netto degli ammortamenti (art. 42 cod. nav.).
Se il Comune non bandisce la gara, la concessione continua?
No. Alla scadenza l'ente concedente non può disporre la prosecuzione del vecchio rapporto in nessuna forma, salvo che abbia già avviato la gara e solo per il tempo strettamente necessario a concluderla. La gara può essere avviata anche su istanza di chi è interessato, e in prima applicazione deve partire entro il 30 giugno 2027 (art. 4, c. 2-3, L. 118/2022).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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