Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

IstitutoDiritto amministrativo · Espropri e beni pubblici

Servitù pubbliche: elettrodotti, metanodotti e altre opere sul fondo privato

Un traliccio in mezzo al campo, un cavo interrato sotto il giardino, un gasdotto che attraversa il terreno: il proprietario non può opporsi al passaggio delle linee autorizzate, ma ha diritto a un'indennità, conserva la proprietà e in certi casi può costringere il gestore a spostare le linee. Questa pagina spiega come nasce la servitù, che cosa può fare il gestore, come si contesta l'indennità e quali sono i limiti di esposizione ai campi magnetici.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Obbligo: il proprietario deve dare passaggio alle linee elettriche e ai gasdotti autorizzati.
  • Proprietà: la servitù non toglie proprietà né possesso del fondo.
  • Esenzioni: case, cortili, giardini, frutteti e aie attinenti alle case.
  • Indennità: fissata nel decreto di servitù; si contesta con l'opposizione alla stima.
  • Elettrosmog: 100 microtesla di limite, 10 nelle case, 3 per le nuove linee.

Chi deve sopportare il passaggio

«Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia» (art. 1056 c.c.): le condutture, aeree o sotterranee, di chi ha ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente (art. 119 R.D. 1775/1933). Il testo unico sugli espropri raggruppa elettrodotti, gasdotti, oleodotti e reti di trasporto di fluidi termici, con le opere accessorie, nella categoria delle «infrastrutture lineari energetiche» (art. 52-bis D.P.R. 327/2001).

Per queste opere la conformità urbanistica, il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono decisi in un procedimento unico con conferenza di servizi, e il provvedimento finale sostituisce le altre autorizzazioni e varia gli strumenti urbanistici (art. 52-quater). Se i proprietari interessati sono più di cinquanta, le comunicazioni avvengono con avviso pubblico all'albo pretorio, sui quotidiani e sul sito della Regione, e gli interessati hanno trenta giorni per presentare osservazioni (art. 52-ter): è il momento di far valere tracciati alternativi. La servitù è poi costituita con un decreto che dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie ai lavori e indica l'indennità (art. 52-octies). Per il quadro generale si veda la pagina sull'espropriazione per pubblica utilità.

Che cosa può fare il gestore e che cosa resta al proprietario

La servitù di elettrodotto consente di collocare condutture sotterranee o appoggi per i conduttori aerei e le cabine di trasformazione, di fissare supporti sulle facciate rivolte verso vie e piazze pubbliche, di tagliare i rami degli alberi vicini ai conduttori e di far accedere lungo il tracciato il personale di sorveglianza e manutenzione; ne sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie pubbliche, e i cortili, i giardini, i frutteti e le aie attinenti alle case, e l'impianto deve essere il meno pregiudizievole possibile per il fondo (art. 121 R.D. 1775/1933).

Art. 122 R.D. 1775/1933 (estratto)

«L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. [...] Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.»

In questi casi il proprietario deve offrire, se possibile, un altro luogo adatto; lo spostamento può essere chiesto anche dal gestore, se prova che gli porta un notevole vantaggio senza danno al fondo. Il proprietario, a sua volta, non può diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo, e il gestore non può aggravarla (art. 122).

L'indennità e come si contesta

OperaBase della servitùIndennità
ElettrodottiArt. 1056 c.c.; artt. 119-122 R.D. 1775/1933; artt. 52-bis ss. D.P.R. 327/2001Nel decreto di servitù, con le regole dell'esproprio (artt. 52-octies, 52-novies)
Gasdotti, oleodotti, reti di fluidi termiciArtt. 52-bis ss. D.P.R. 327/2001Nel decreto di servitù, con le regole dell'esproprio
Altre opere pubbliche o di pubblica utilitàEsecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilitàSe il fondo è gravato o perde valore in modo permanente (art. 44)

L'indennità è determinata prima in via provvisoria, con l'offerta e le osservazioni del proprietario, e poi in via definitiva, anche con l'aiuto di tecnici (art. 52-novies e artt. 20-21 D.P.R. 327/2001). Per le servitù da altre opere pubbliche l'indennità non tiene conto delle utilità a cui il proprietario non ha diritto, non spetta se la servitù può essere conservata o spostata senza grave incomodo e può essere concordata anche durante i lavori (art. 44). Chi non accetta la somma può chiedere al giudice la determinazione dell'indennità con l'opposizione alla stima (art. 54 D.P.R. 327/2001; art. 29 D.Lgs. 150/2011), nei termini spiegati nella pagina su indennità di esproprio e opposizione alla stima. Se la linea è stata realizzata senza un titolo valido, si veda la pagina sull'occupazione illegittima.

Elettrosmog: limiti e fasce di rispetto

Per i campi magnetici a 50 Hz generati dagli elettrodotti il D.P.C.M. 8 luglio 2003 fissa un limite di esposizione di 100 microtesla (e 5 kV/m per il campo elettrico), un valore di attenzione di 10 microtesla nelle aree gioco per l'infanzia, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi con permanenze di almeno quattro ore al giorno, e un obiettivo di qualità di 3 microtesla per la progettazione di nuove linee vicino a questi luoghi e di nuovi edifici vicino a linee esistenti, sempre come mediana nelle 24 ore. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti «non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore» (art. 4, c. 1, lett. h, L. 36/2001). I controlli spettano a comuni e province, che si avvalgono delle agenzie regionali per l'ambiente (art. 14), e il superamento dei limiti è punito con sanzioni amministrative (art. 15).

  1. Leggere l'avviso o la comunicazione di avvio del procedimento.
  2. Presentare osservazioni entro trenta giorni, con eventuali tracciati alternativi.
  3. Verificare l'indennità offerta con un tecnico di fiducia.
  4. Proporre opposizione alla stima se la somma è inadeguata.
  5. Chiedere al Comune o all'ARPA la misura dei campi, se si teme un superamento.

Domande frequenti

Posso costruire sotto o vicino a un elettrodotto?
Il proprietario può eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, anche se obbliga il gestore a rimuovere o spostare condutture e appoggi, senza dovergli alcun indennizzo, salvo patti diversi presi quando è stata costituita la servitù; deve però offrire, se possibile, un altro luogo adatto (art. 122 R.D. 1775/1933). Restano i limiti di legge: nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non si possono destinare edifici a uso residenziale, scolastico, sanitario o con permanenza di almeno quattro ore (art. 4 L. 36/2001).
Il gestore può entrare nel mio giardino?
Il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione può accedere lungo il tracciato delle condutture. Ma dalla servitù di elettrodotto sono esenti le case, salvo le facciate verso vie e piazze pubbliche, e i cortili, i giardini, i frutteti e le aie attinenti alle case (art. 121 R.D. 1775/1933).
Quanto mi spetta per la servitù?
Per elettrodotti, gasdotti e oleodotti il decreto di imposizione della servitù indica l'ammontare dell'indennità, determinata con le regole dell'esproprio, prima in via provvisoria e poi definitiva (artt. 52-octies e 52-novies D.P.R. 327/2001). Se la somma non convince, si può chiedere al giudice di determinarla con l'opposizione alla stima (art. 54). Per le servitù create da altre opere pubbliche, l'indennità spetta se il fondo è gravato o perde valore in modo permanente, e non spetta se la servitù può essere conservata o spostata senza grave incomodo (art. 44).
Come so se il campo magnetico sotto casa rispetta i limiti?
Per gli elettrodotti il limite di esposizione è di 100 microtesla; nelle abitazioni, nelle scuole, nelle aree gioco e nei luoghi con permanenze di almeno quattro ore vale il valore di attenzione di 10 microtesla, e per le nuove linee e i nuovi edifici l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, come mediana nelle 24 ore (D.P.C.M. 8 luglio 2003). I controlli spettano a comuni e province, che si avvalgono dell'ARPA (art. 14 L. 36/2001): si può chiedere una misurazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme