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ProceduraDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

Fotovoltaico ed eolico: le autorizzazioni

Dal 30 dicembre 2024 le autorizzazioni per gli impianti da fonti rinnovabili seguono il D.Lgs. 190/2024, che le ha riordinate in tre regimi: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. Il regime dipende dal tipo di impianto, dalla potenza e dal luogo, e conta molto se l'area è tra quelle che la legge considera idonee. Il fotovoltaico a terra in area agricola, invece, è ammesso solo in casi limitati. Questa pagina spiega i tre regimi, le aree idonee, i limiti e i tempi, con le principali regole sulla VIA.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tre regimi: attività libera, PAS, autorizzazione unica, secondo l'impianto e il luogo.
  • PAS: al comune; silenzio dopo trenta giorni, efficacia con la pubblicazione.
  • Aree idonee: elencate dalla legge; semplificazioni maggiori.
  • Area agricola: fotovoltaico a terra solo in casi limitati.
  • Grandi impianti: autorizzazione unica, con VIA quando serve.

I tre regimi

Art. 8, c. 6, D.Lgs. 190/2024

«Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.»

RegimeInterventiProceduraNorma
Attività liberaAllegato ANessun titolo, salvo modello unico e norme di settoreArt. 7
PASAllegato B, per esempio fotovoltaico su edifici sotto i 10 MW o in aree idonee sotto i 12 MWProgetto al comune, silenzio dopo 30 giorniArt. 8
Autorizzazione unicaAllegato C, impianti maggioriProcedimento unico con VIA o valutazione d'incidenza se necessarieArt. 9

Per la PAS il proponente deve avere la disponibilità dell'area per tutta la vita dell'impianto e l'intervento deve essere compatibile con gli strumenti urbanistici; se mancano questi presupposti si passa all'autorizzazione unica (art. 8, c. 2 e 4). Se servono atti di altre amministrazioni il comune convoca una conferenza di servizi (c. 8), e il titolo diventa efficace con la pubblicazione dell'avviso sul bollettino regionale (c. 9). Per i progetti soggetti a VIA regionale si applica di regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 9; si veda la pagina su VIA e VAS).

Aree idonee e aree agricole

La legge individua direttamente le aree idonee: siti con impianti esistenti da rifare o potenziare, aree da bonificare, cave, miniere e discariche dismesse, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, beni del demanio e, per il fotovoltaico, aree industriali, commerciali e logistiche, fasce entro 300 metri dalle autostrade, edifici e coperture dei parcheggi (art. 11-bis, c. 1). In queste aree gli interventi si considerano compatibili con gli strumenti urbanistici (artt. 7 e 8). In area agricola il fotovoltaico con moduli a terra è ammesso solo in alcune delle aree idonee, salvo i progetti per le comunità energetiche rinnovabili e alcuni progetti PNRR (art. 11-bis, c. 2). Restano i vincoli paesaggistici e culturali (si vedano l'autorizzazione paesaggistica e i vincoli culturali); in condominio gli impianti sulle parti comuni seguono le regole sulle innovazioni.

  1. Classificare l'impianto: fonte, potenza, collocazione.
  2. Verificare l'area: idonea, agricola, vincolata.
  3. Individuare il regime negli allegati A, B o C.
  4. Preparare il progetto e la prova della disponibilità dell'area.
  5. Presentare la pratica e, per la PAS, chiedere la pubblicazione dell'avviso.

Domande frequenti

Per i pannelli sul tetto di casa serve un permesso?
Per gli interventi elencati nell'allegato A del D.Lgs. 190/2024 non servono permessi né comunicazioni, salvo il modello unico e le norme di settore, purché l'impianto rispetti le norme tecniche e sia compatibile con gli strumenti urbanistici (art. 7). Gli impianti fotovoltaici più grandi collocati su edifici, sotto i 10 MW e con moduli che non superano la superficie del tetto, rientrano invece nella PAS (allegato B). Vincoli paesaggistici e culturali richiedono comunque i relativi assensi.
Come funziona la PAS?
Si presenta al comune il progetto, con le dichiarazioni sostitutive e la prova della disponibilità dell'area; se entro trenta giorni il comune non comunica un diniego espresso, il titolo si perfeziona senza prescrizioni, con termini più lunghi o una conferenza di servizi se servono assensi di altri uffici o amministrazioni (art. 8 D.Lgs. 190/2024). Il titolo diventa efficace con la pubblicazione dell'avviso sul bollettino ufficiale della regione, richiesta dal proponente (c. 9).
Che cosa sono le aree idonee?
Sono le aree in cui la legge favorisce l'installazione di impianti rinnovabili: siti con impianti esistenti da rifare o potenziare, aree da bonificare, cave e discariche dismesse, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, beni del demanio e, per il fotovoltaico, aree industriali e commerciali, fasce entro 300 metri dalle autostrade, edifici e parcheggi coperti (art. 11-bis D.Lgs. 190/2024). In queste aree gli interventi si considerano compatibili con gli strumenti urbanistici e le soglie della PAS sono più alte.
Si può installare un impianto fotovoltaico a terra su un terreno agricolo?
Solo in casi limitati: in zona agricola il fotovoltaico con moduli a terra è ammesso esclusivamente in alcune delle aree idonee, come i rifacimenti di impianti esistenti senza aumento dell'area occupata, le cave e le discariche dismesse, le aree ferroviarie e autostradali e le aree agricole vicine agli stabilimenti industriali; il divieto non si applica ai progetti per le comunità energetiche rinnovabili e ad alcuni progetti del PNRR (art. 11-bis, c. 2, D.Lgs. 190/2024).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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