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ProceduraDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

La conferenza di servizi

Quando un progetto richiede più autorizzazioni, pareri e nulla osta di amministrazioni diverse, come un impianto produttivo, un'opera pubblica o un intervento su un'area vincolata, la legge li riunisce in un'unica sede: la conferenza di servizi. Le amministrazioni si esprimono entro termini brevi, il silenzio vale assenso e alla fine una sola determinazione sostituisce tutti gli atti. Per chi presenta il progetto è un'occasione per ottenere tempi certi; per chi lo subisce, una decisione da impugnare con attenzione. Questa pagina spiega come funziona e come si contesta.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • A che cosa serve: riunire in un'unica sede tutti i pareri e gli assensi necessari a un progetto.
  • Semplificata: a distanza, con determinazioni scritte entro 30 giorni, 60 per le tutele sensibili.
  • Silenzio-assenso: chi non si esprime, o non motiva, si considera favorevole senza condizioni.
  • Decisione unica: sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni.
  • Tutela: osservazioni sul preavviso di rigetto, poi ricorso al TAR.

Quando si convoca e quali tipi esistono

TipoQuandoNorma
IstruttoriaFacoltativa, per esaminare insieme interessi pubblici di uno o più procedimenti connessi; anche su richiesta del privatoArt. 14, c. 1
DecisoriaObbligatoria quando servono più pareri, nulla osta o assensi di amministrazioni diverse, compresi i gestori di servizi pubblici; anche su richiesta dell'interessatoArt. 14, c. 2
PreliminarePer progetti complessi e insediamenti produttivi, su richiesta motivata con studio di fattibilità, per conoscere prima le condizioni degli assensiArt. 14, c. 3

La conferenza decisoria si svolge di regola in forma semplificata, senza riunioni, con comunicazioni telematiche (art. 14-bis, c. 1). L'amministrazione procedente la indice entro cinque giorni lavorativi dall'avvio del procedimento o dalla domanda, comunicando alle altre amministrazioni l'oggetto e la documentazione, un termine non superiore a quindici giorni per chiedere integrazioni e il termine entro cui esprimersi (c. 2).

Termini, assenso e dissenso

Art. 14-bis, c. 4, L. 241/1990

«Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.»

Le amministrazioni si esprimono entro trenta giorni, o sessanta se sono coinvolte tutele ambientali, paesaggistiche, culturali, della salute o della pubblica incolumità; le determinazioni devono essere motivate, espresse come assenso o dissenso, e indicare le prescrizioni necessarie per rendere possibile l'assenso, proporzionate e sostenibili, anche per le amministrazioni di tutela (art. 14-bis, c. 2-3). Scaduto il termine, entro cinque giorni lavorativi l'amministrazione procedente adotta:

  • la determinazione positiva, se ha ricevuto solo assensi, anche impliciti, o se le prescrizioni possono essere accolte senza modifiche sostanziali;
  • la determinazione negativa, se ci sono dissensi che non ritiene superabili: nei procedimenti a istanza di parte vale come preavviso di rigetto, con dieci giorni per le osservazioni;
  • negli altri casi, una riunione telematica in cui prende atto delle posizioni e decide sulla base di quelle prevalenti (c. 5-6).

Per i casi complessi si passa alla conferenza simultanea, con riunioni anche telematiche: ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante che esprime in modo vincolante la sua posizione, le amministrazioni statali con un rappresentante unico, e gli interessati, compreso chi ha presentato il progetto, possono essere invitati; i lavori si chiudono entro trenta giorni dalla prima riunione, sessanta con le amministrazioni di tutela, e chi non partecipa o non motiva si considera favorevole (art. 14-ter).

La decisione e i rimedi

La determinazione motivata di conclusione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte. È subito efficace se l'approvazione è unanime; se si basa sulle posizioni prevalenti, la sua efficacia è sospesa quando ci sono dissensi qualificati, per il tempo necessario ai rimedi (art. 14-quater). Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale, della salute o della pubblica incolumità che hanno espresso un dissenso motivato, e le regioni nelle loro materie, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio entro dieci giorni; si cerca un'intesa e, se non si trova, decide il Consiglio dei ministri (art. 14-quinquies).

Il privato si tutela prima di tutto dentro il procedimento, con osservazioni e documenti, anche nella fase del preavviso di rigetto. Contro la determinazione conclusiva si può ricorrere al TAR entro sessanta giorni, contestando anche i pareri e i dissensi che l'hanno determinata; se l'amministrazione non convoca la conferenza o non la conclude, si può usare l'azione contro il silenzio. Le amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti possono sollecitare l'autotutela, ma solo con una nuova conferenza (art. 14-quater, c. 2).

  1. Chiedere la conferenza quando il progetto richiede più assensi.
  2. Valutare la conferenza preliminare per progetti complessi.
  3. Presentare documentazione completa per evitare richieste di integrazione.
  4. Seguire i termini e sollecitare le amministrazioni di tutela.
  5. Rispondere al preavviso di rigetto e, se serve, ricorrere al TAR.

Domande frequenti

Un'amministrazione non ha risposto nella conferenza: il suo parere si considera favorevole?
Sì. Nella conferenza semplificata la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, o una determinazione priva dei requisiti di legge, per esempio non motivata, equivale ad assenso senza condizioni, salvo che il diritto europeo richieda un provvedimento espresso (art. 14-bis, c. 4, L. 241/1990). Nella conferenza simultanea si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni o non ha espresso una posizione motivata (art. 14-ter, c. 7). Restano ferme le responsabilità per l'assenso reso, anche implicito.
Quanto tempo hanno le amministrazioni per esprimersi?
Nella conferenza semplificata al massimo trenta giorni, che diventano sessanta se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute o della pubblica incolumità, salvi i termini più lunghi del diritto europeo (art. 14-bis, c. 2, lett. c). Nella conferenza simultanea i lavori si chiudono entro trenta giorni dalla prima riunione, o sessanta con quelle amministrazioni (art. 14-ter, c. 2). Resta fermo in ogni caso il termine finale del procedimento.
La conferenza si è chiusa con un no: che cosa posso fare?
Se il procedimento è a istanza di parte, la determinazione di conclusione negativa vale come preavviso di rigetto: si hanno dieci giorni per presentare osservazioni, che vengono trasmesse alle amministrazioni coinvolte, e la decisione finale deve dare conto del loro eventuale mancato accoglimento (art. 14-bis, c. 5, L. 241/1990). Contro la determinazione conclusiva definitiva si può ricorrere al TAR entro sessanta giorni, contestando anche i pareri e i dissensi delle singole amministrazioni che l'hanno determinata.
Un'amministrazione di tutela ha espresso un dissenso: il progetto è bloccato?
Non necessariamente. La conferenza decide sulla base delle posizioni prevalenti; le amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistica, culturale, della salute o della pubblica incolumità che hanno espresso un dissenso motivato possono però proporre opposizione al Presidente del Consiglio entro dieci giorni, sospendendo l'efficacia della decisione. Segue un tentativo di intesa e, se non si raggiunge, decide il Consiglio dei ministri (art. 14-quinquies L. 241/1990).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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