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GuidaDiritto amministrativo · Appalti pubblici

Concessioni e partenariato pubblico-privato

Parcheggi, impianti sportivi, illuminazione pubblica, ospedali, autostrade: molte opere e molti servizi pubblici sono realizzati e gestiti da privati che li finanziano e si ripagano con la gestione, in cambio di un rischio reale. È il partenariato pubblico-privato, la cui forma principale è la concessione, anche nella versione della finanza di progetto proposta dagli stessi privati. Il codice dei contratti del 2023, corretto nel 2024, ne fissa le regole essenziali. Questa pagina spiega che cosa distingue una concessione da un appalto, quanto può durare, come funziona la proposta del promotore e davanti a quale giudice si contesta.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Il partenariato: il privato finanzia, realizza e gestisce, assumendo il rischio operativo.
  • Rischio operativo: senza un rischio reale di mercato non c'è concessione.
  • Durata: limitata al recupero degli investimenti; niente proroghe, salvo la revisione.
  • Finanza di progetto: proposta del promotore, gara, prelazione o rimborso fino al 2,5%.
  • Ricorsi: TAR per gare e provvedimenti; giudice ordinario per canoni e corrispettivi.

Che cos'è il partenariato pubblico-privato

Art. 174, c. 1, D.Lgs. 36/2023

«Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.»

Le forme contrattuali sono la concessione, anche in finanza di progetto, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità; il partenariato istituzionale passa invece per società miste, regolate dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica, e solo gli enti qualificati possono stipulare questi contratti (art. 174, c. 3-5). Il rischio operativo può riguardare la domanda o l'offerta e si considera assunto quando, in condizioni normali, il recupero di investimenti e costi non è garantito; deve derivare da fattori esterni, non da cattiva gestione o inadempimenti, e il contratto deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario (art. 177). Per le regole generali si veda la guida al codice dei contratti.

Durata, gara e finanza di progetto

AspettoRegolaNorma
DurataLimitata; oltre cinque anni, non più del tempo ragionevole per recuperare gli investimenti con un ritornoArt. 178
ProrogaEsclusa, salvo la revisione dell'art. 192, c. 1Art. 178, c. 5
Proposta del promotoreProgetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseveratoArt. 193, c. 3
Proposte concorrentiTermine di almeno 60 giorni; scelta comparativa entro 45Art. 193, c. 4-5
GaraOfferta economicamente più vantaggiosaArt. 193, c. 8
Promotore non aggiudicatarioPrelazione entro 15 giorni o rimborso delle spese fino al 2,5% dell'investimentoArt. 193, c. 12

Le controversie sulle procedure di affidamento e sui provvedimenti relativi alle concessioni di beni e di servizi pubblici spettano al giudice amministrativo in via esclusiva, tranne quelle su indennità, canoni e altri corrispettivi, che vanno al giudice ordinario (art. 133, c. 1, lett. b, c ed e, c.p.a.). Sulle impugnazioni si veda la pagina sul ricorso al TAR negli appalti; sui requisiti delle imprese, quella su requisiti e raggruppamenti.

  1. Verificare la programmazione dell'ente e l'interesse pubblico.
  2. Preparare la proposta: fattibilità, convenzione, piano asseverato.
  3. Seguire la pubblicazione e le proposte concorrenti.
  4. Partecipare alla gara e valutare la prelazione entro 15 giorni.
  5. Impugnare tempestivamente gli atti di gara davanti al TAR.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra appalto e concessione?
Nell'appalto l'impresa riceve un prezzo per il lavoro o il servizio; nella concessione si ripaga gestendo l'opera o il servizio e ne sopporta il rischio operativo, cioè non ha la garanzia di recuperare investimenti e costi in condizioni operative normali (art. 177, c. 1-2, D.Lgs. 36/2023). Il rischio deve dipendere da fattori esterni, non da cattiva gestione o inadempimenti (c. 3); se l'ente paga un prezzo che copre comunque i costi, non si tratta di concessione.
Come funziona la finanza di progetto su iniziativa privata?
Un operatore presenta all'ente, come promotore, una proposta con progetto di fattibilità, bozza di convenzione e piano economico-finanziario asseverato, anche per interventi non programmati. Se l'ente ne riconosce l'interesse pubblico, la pubblica e fissa un termine di almeno sessanta giorni per proposte concorrenti; entro quarantacinque giorni sceglie in modo comparativo la proposta da valutare, la fa eventualmente modificare, la approva e la mette a base di una gara aggiudicata con l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 193, c. 3-8, D.Lgs. 36/2023).
Il promotore che perde la gara che cosa ottiene?
Può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, impegnandosi alle stesse condizioni offerte dal vincitore; se non lo esercita, ha diritto al rimborso, a carico dell'aggiudicatario, delle spese sostenute per la proposta, compresi i diritti sulle opere dell'ingegno, fino al 2,5 per cento del valore dell'investimento (art. 193, c. 12, D.Lgs. 36/2023).
Una concessione si può prorogare?
Di regola no: la durata è limitata, fissata nei documenti di gara e, per le concessioni oltre i cinque anni, non può superare il tempo in cui si può ragionevolmente prevedere il recupero degli investimenti con un ritorno sul capitale; la proroga è ammessa solo per la revisione prevista dall'art. 192, c. 1, e mai per i contratti affidati senza gara ai sensi dell'art. 186, c. 2 (art. 178 D.Lgs. 36/2023).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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