In breve
- Il partenariato: il privato finanzia, realizza e gestisce, assumendo il rischio operativo.
- Rischio operativo: senza un rischio reale di mercato non c'è concessione.
- Durata: limitata al recupero degli investimenti; niente proroghe, salvo la revisione.
- Finanza di progetto: proposta del promotore, gara, prelazione o rimborso fino al 2,5%.
- Ricorsi: TAR per gare e provvedimenti; giudice ordinario per canoni e corrispettivi.
Che cos'è il partenariato pubblico-privato
«Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.»
Le forme contrattuali sono la concessione, anche in finanza di progetto, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità; il partenariato istituzionale passa invece per società miste, regolate dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica, e solo gli enti qualificati possono stipulare questi contratti (art. 174, c. 3-5). Il rischio operativo può riguardare la domanda o l'offerta e si considera assunto quando, in condizioni normali, il recupero di investimenti e costi non è garantito; deve derivare da fattori esterni, non da cattiva gestione o inadempimenti, e il contratto deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario (art. 177). Per le regole generali si veda la guida al codice dei contratti.
Durata, gara e finanza di progetto
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Durata | Limitata; oltre cinque anni, non più del tempo ragionevole per recuperare gli investimenti con un ritorno | Art. 178 |
| Proroga | Esclusa, salvo la revisione dell'art. 192, c. 1 | Art. 178, c. 5 |
| Proposta del promotore | Progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato | Art. 193, c. 3 |
| Proposte concorrenti | Termine di almeno 60 giorni; scelta comparativa entro 45 | Art. 193, c. 4-5 |
| Gara | Offerta economicamente più vantaggiosa | Art. 193, c. 8 |
| Promotore non aggiudicatario | Prelazione entro 15 giorni o rimborso delle spese fino al 2,5% dell'investimento | Art. 193, c. 12 |
Le controversie sulle procedure di affidamento e sui provvedimenti relativi alle concessioni di beni e di servizi pubblici spettano al giudice amministrativo in via esclusiva, tranne quelle su indennità, canoni e altri corrispettivi, che vanno al giudice ordinario (art. 133, c. 1, lett. b, c ed e, c.p.a.). Sulle impugnazioni si veda la pagina sul ricorso al TAR negli appalti; sui requisiti delle imprese, quella su requisiti e raggruppamenti.
- Verificare la programmazione dell'ente e l'interesse pubblico.
- Preparare la proposta: fattibilità, convenzione, piano asseverato.
- Seguire la pubblicazione e le proposte concorrenti.
- Partecipare alla gara e valutare la prelazione entro 15 giorni.
- Impugnare tempestivamente gli atti di gara davanti al TAR.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra appalto e concessione?
Come funziona la finanza di progetto su iniziativa privata?
Il promotore che perde la gara che cosa ottiene?
Una concessione si può prorogare?
Fonti normative
- Art. 174 D.Lgs. 36/2023 — Partenariato pubblico-privato
- Art. 177 D.Lgs. 36/2023 — Rischio operativo
- Art. 178 D.Lgs. 36/2023 — Durata della concessione
- Art. 193 D.Lgs. 36/2023 — Finanza di progetto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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