In breve
- Canone RAI: 90 euro nel 2026, in dieci rate in bolletta; presunto per chi ha la luce nella casa di residenza.
- Chi non ha apparecchi presenta ogni anno la dichiarazione di non detenzione, entro il 31 gennaio per l'intero anno.
- Il canone si prescrive in 10 anni, il bollo auto in 3 anni dalla fine dell'anno in cui andava pagato.
- Bollo riformato dal D.Lgs. 147/2026: regione di residenza, pagamento annuale dal 2028, accertamento esecutivo dal 2027.
- Si contesta con il ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Il canone RAI
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento [...]. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni [...] è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del [DPR 445/2000] [...]. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta [...] dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica [...].»
Il canone è un'imposta dovuta da chi possiede un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo. Dal 2016 si presume che lo possieda chiunque sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica nella casa di residenza, e il canone è addebitato nella bolletta della luce: nel 2026 l'importo è di 90 euro, suddivisi in dieci rate da gennaio a ottobre. È dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, anche se ci sono più case o più contratti. Chi non detiene alcun apparecchio può superare la presunzione solo con la dichiarazione sostitutiva di non detenzione all'Agenzia delle entrate: presentata tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 31 gennaio vale per tutto l'anno, dal 1° febbraio al 30 giugno vale per il secondo semestre, e va rinnovata ogni anno. Dal 2027 la disciplina passa nel testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024).
Per gli arretrati, la Cassazione ha chiarito che in mancanza di una norma speciale il canone si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (Cass. 33213/2023). Chi riceve una richiesta deve quindi controllare le annualità, eventuali atti interruttivi, la situazione della famiglia anagrafica e le dichiarazioni presentate.
Il bollo auto e la prescrizione di tre anni
Il bollo, cioè la tassa automobilistica regionale, è dovuto da chi risulta intestatario del veicolo al Pubblico registro automobilistico. Il diritto della Regione a riscuoterlo, con le relative sanzioni, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere pagato, e nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in più (art. 5 DL 953/1982). La prescrizione è interrotta dalla notifica di un atto di accertamento o di un sollecito; una volta che l'atto è definitivo o la cartella è notificata, valgono le regole sulla riscossione spiegate nella pagina sulla prescrizione delle cartelle.
| Novità del D.Lgs. 147/2026 sul bollo | Da quando | Articolo |
|---|---|---|
| Il bollo spetta alla regione di residenza del proprietario; per le società conta la sede in cui si svolge effettivamente la gestione | Dal 12 agosto 2026 | Art. 14 |
| Cessione a un commerciante: l'obbligo si interrompe solo con la trascrizione al PRA, non con procura o fattura | Dal 12 agosto 2026 | Art. 17 |
| Il bollo è dovuto anche durante il fermo amministrativo del veicolo | Dal 12 agosto 2026 | Art. 19 |
| Atti di accertamento dei tributi regionali esecutivi, senza cartella; sollecito prima delle azioni sotto 10.000 euro; rateazione fino a 72 rate | Atti emessi dal 1° gennaio 2027, o prima se lo prevede la legge regionale | Art. 8 |
| Pagamento annuale in un'unica soluzione per dodici mesi dal mese di immatricolazione | Dal 1° gennaio 2028 | Art. 15 |
Come si contesta
Le richieste di canone arretrato e gli avvisi di accertamento del bollo sono atti tributari: si impugnano davanti alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, facendo valere la prescrizione, la mancata detenzione dell'apparecchio o la dichiarazione presentata, la vendita del veicolo trascritta al PRA, la competenza di un'altra regione o i vizi di notifica. Fino a 3.000 euro di valore si può stare in giudizio senza difensore e fino a 10.000 euro decide un giudice monocratico, ma i termini restano perentori: le regole sono nella pagina sul ricorso tributario. Se il debito è già stato affidato alla riscossione, la difesa passa per la cartella e, per l'auto, per le regole sul fermo amministrativo.
- Controllare l'atto: anno di riferimento, importo, data di notifica, ente che lo emette.
- Calcolare la prescrizione: dieci anni per il canone, tre anni dalla fine dell'anno di scadenza per il bollo.
- Raccogliere le prove: dichiarazioni di non detenzione, stato di famiglia, trascrizioni al PRA, ricevute.
- Chiedere l'annullamento in autotutela quando l'errore è evidente.
- Presentare ricorso entro sessanta giorni se l'ente non annulla.
Gli altri atti con cui il fisco chiede somme sono spiegati nella pagina sull'avviso di accertamento; i difetti di notifica nella pagina sulla notifica della cartella.
Domande frequenti
Non ho la televisione: come evito il canone in bolletta?
L'Agenzia mi chiede il canone RAI di dieci anni fa: devo pagarlo?
La Regione mi chiede il bollo di un'auto di cinque anni fa: è prescritto?
Ho venduto l'auto a un concessionario: devo ancora pagare il bollo?
Fonti normative
- Art. 1 RDL 246/1938 — Canone di abbonamento (testo vigente fino al 31/12/2026)
- Art. 5 DL 953/1982 — Tassa automobilistica e prescrizione triennale
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 — Tributi regionali e locali (artt. 8, 14-22)
- Agenzia delle entrate — Dichiarazione sostitutiva canone TV
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Quando una cartella è prescritta: 10 anni per le imposte erariali, 5 per contributi, tributi locali, multe e sanzioni, 3 per il bollo auto; decadenza.
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneIl fermo amministrativo dell'auto (art. 86 D.P.R. 602/1973)Il fermo del veicolo per cartelle (art. 86 DPR 602/1973): preavviso di 30 giorni, veicolo strumentale, iscrizione al PRA, sanzioni se si circola, rate, cancellazione.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiRicorso contro accertamenti e cartelle: 60 giorni dalla notifica, atti impugnabili, PEC e deposito in 30 giorni, difensore sopra 3.000 euro, contributo unificato.
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàCome si notifica la cartella (art. 26 DPR 602/1973): PEC e domicilio digitale, raccomandata senza relata, art. 140 e affissione all'albo, prova della CAD.