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GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Canone RAI e bollo auto: prescrizione e ricorsi

Canone RAI e bollo auto sono due tributi che arrivano a milioni di famiglie e generano altrettanti dubbi: il canone si paga in bolletta anche se non si guarda la televisione? Fino a quando si possono chiedere gli arretrati? Il bollo di un'auto venduta anni fa è ancora dovuto? Il canone è un'imposta legata al possesso di un apparecchio, presunta per chi ha un contratto di luce nella casa di residenza e superabile solo con una dichiarazione annuale; si prescrive in dieci anni. Il bollo è un tributo regionale legato all'iscrizione al PRA, si prescrive in tre anni e nel 2026 è stato riformato, con nuove regole su territorialità, pagamento e riscossione. Questa pagina spiega come difendersi da richieste non dovute.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Canone RAI: 90 euro nel 2026, in dieci rate in bolletta; presunto per chi ha la luce nella casa di residenza.
  • Chi non ha apparecchi presenta ogni anno la dichiarazione di non detenzione, entro il 31 gennaio per l'intero anno.
  • Il canone si prescrive in 10 anni, il bollo auto in 3 anni dalla fine dell'anno in cui andava pagato.
  • Bollo riformato dal D.Lgs. 147/2026: regione di residenza, pagamento annuale dal 2028, accertamento esecutivo dal 2027.
  • Si contesta con il ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Il canone RAI

Art. 1 RDL 246/1938 (testo vigente nel 2026)

«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento [...]. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni [...] è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del [DPR 445/2000] [...]. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta [...] dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica [...].»

Il canone è un'imposta dovuta da chi possiede un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo. Dal 2016 si presume che lo possieda chiunque sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica nella casa di residenza, e il canone è addebitato nella bolletta della luce: nel 2026 l'importo è di 90 euro, suddivisi in dieci rate da gennaio a ottobre. È dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, anche se ci sono più case o più contratti. Chi non detiene alcun apparecchio può superare la presunzione solo con la dichiarazione sostitutiva di non detenzione all'Agenzia delle entrate: presentata tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 31 gennaio vale per tutto l'anno, dal 1° febbraio al 30 giugno vale per il secondo semestre, e va rinnovata ogni anno. Dal 2027 la disciplina passa nel testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024).

Per gli arretrati, la Cassazione ha chiarito che in mancanza di una norma speciale il canone si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (Cass. 33213/2023). Chi riceve una richiesta deve quindi controllare le annualità, eventuali atti interruttivi, la situazione della famiglia anagrafica e le dichiarazioni presentate.

Il bollo auto e la prescrizione di tre anni

Il bollo, cioè la tassa automobilistica regionale, è dovuto da chi risulta intestatario del veicolo al Pubblico registro automobilistico. Il diritto della Regione a riscuoterlo, con le relative sanzioni, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere pagato, e nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in più (art. 5 DL 953/1982). La prescrizione è interrotta dalla notifica di un atto di accertamento o di un sollecito; una volta che l'atto è definitivo o la cartella è notificata, valgono le regole sulla riscossione spiegate nella pagina sulla prescrizione delle cartelle.

Novità del D.Lgs. 147/2026 sul bolloDa quandoArticolo
Il bollo spetta alla regione di residenza del proprietario; per le società conta la sede in cui si svolge effettivamente la gestioneDal 12 agosto 2026Art. 14
Cessione a un commerciante: l'obbligo si interrompe solo con la trascrizione al PRA, non con procura o fatturaDal 12 agosto 2026Art. 17
Il bollo è dovuto anche durante il fermo amministrativo del veicoloDal 12 agosto 2026Art. 19
Atti di accertamento dei tributi regionali esecutivi, senza cartella; sollecito prima delle azioni sotto 10.000 euro; rateazione fino a 72 rateAtti emessi dal 1° gennaio 2027, o prima se lo prevede la legge regionaleArt. 8
Pagamento annuale in un'unica soluzione per dodici mesi dal mese di immatricolazioneDal 1° gennaio 2028Art. 15

Come si contesta

Le richieste di canone arretrato e gli avvisi di accertamento del bollo sono atti tributari: si impugnano davanti alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, facendo valere la prescrizione, la mancata detenzione dell'apparecchio o la dichiarazione presentata, la vendita del veicolo trascritta al PRA, la competenza di un'altra regione o i vizi di notifica. Fino a 3.000 euro di valore si può stare in giudizio senza difensore e fino a 10.000 euro decide un giudice monocratico, ma i termini restano perentori: le regole sono nella pagina sul ricorso tributario. Se il debito è già stato affidato alla riscossione, la difesa passa per la cartella e, per l'auto, per le regole sul fermo amministrativo.

  1. Controllare l'atto: anno di riferimento, importo, data di notifica, ente che lo emette.
  2. Calcolare la prescrizione: dieci anni per il canone, tre anni dalla fine dell'anno di scadenza per il bollo.
  3. Raccogliere le prove: dichiarazioni di non detenzione, stato di famiglia, trascrizioni al PRA, ricevute.
  4. Chiedere l'annullamento in autotutela quando l'errore è evidente.
  5. Presentare ricorso entro sessanta giorni se l'ente non annulla.

Gli altri atti con cui il fisco chiede somme sono spiegati nella pagina sull'avviso di accertamento; i difetti di notifica nella pagina sulla notifica della cartella.

Domande frequenti

Non ho la televisione: come evito il canone in bolletta?
Presentando all'Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione: se la si presenta tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 31 gennaio vale per tutto l'anno, se la si presenta dal 1° febbraio al 30 giugno vale per il secondo semestre. Va ripresentata ogni anno finché la situazione non cambia, ed è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000: se è falsa ci sono conseguenze anche penali.
L'Agenzia mi chiede il canone RAI di dieci anni fa: devo pagarlo?
Il canone si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (Cass. 33213/2023). Le annualità per cui sono trascorsi dieci anni senza atti interruttivi non sono più dovute; per le altre conviene verificare se si deteneva davvero un apparecchio, se era stata presentata la dichiarazione e se in famiglia qualcuno pagava già, perché il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica.
La Regione mi chiede il bollo di un'auto di cinque anni fa: è prescritto?
Probabilmente sì. Il diritto della Regione al bollo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui andava pagato (art. 5 DL 953/1982): il bollo che scadeva nel 2021 si prescrive alla fine del 2024, salvo che nel frattempo sia stato notificato un atto di accertamento o un sollecito che interrompe la prescrizione. Se la richiesta arriva con un avviso di accertamento o un'ingiunzione, la prescrizione va fatta valere con il ricorso entro sessanta giorni dalla notifica.
Ho venduto l'auto a un concessionario: devo ancora pagare il bollo?
L'obbligo si interrompe solo se il passaggio al commerciante è trascritto al PRA; non bastano la procura a vendere o la fattura senza trascrizione (art. 5 DL 953/1982, come modificato dall'art. 17 D.Lgs. 147/2026). Se l'auto è stata venduta a un privato, il bollo è dovuto dal nuovo intestatario dal momento della trascrizione del passaggio di proprietà.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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