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GuidaSocietà e impresa · Contratti commerciali

Joint venture, ATI e reti d'impresa

Due o più imprese che vogliono lavorare insieme senza fondersi hanno diversi strumenti: una joint venture per un progetto comune, un consorzio o una società consortile per gestire in comune alcune fasi dell'attività, un contratto di rete per crescere insieme restando indipendenti, un raggruppamento temporaneo per partecipare a una gara d'appalto. Cambiano la struttura, la pubblicità e soprattutto la responsabilità verso i terzi. Questa pagina mette a confronto gli strumenti e spiega le scelte da fare nel contratto.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Joint venture: accordo o società comune per un progetto; nessuna disciplina tipica.
  • Consorzio: organizzazione comune per alcune fasi delle imprese; risponde il fondo consortile.
  • Contratto di rete: collaborazione su un programma comune, con fondo e organo facoltativi.
  • Raggruppamento temporaneo: per le gare, con mandataria e responsabilità solidale.
  • Il contratto deve regolare ruoli, contributi, uscita e responsabilità.

Gli strumenti a confronto

StrumentoStrutturaResponsabilità verso i terzi
Joint venture contrattualeAccordo tra imprese che restano separateCiascuna risponde delle proprie obbligazioni, secondo il contratto
Joint venture societariaSocietà comune con patrimonio e organi propriRisponde la società, secondo il tipo scelto
Consorzio (art. 2602 c.c.)Organizzazione comune per fasi delle impreseFondo consortile; consorziati in solido per gli atti compiuti per loro conto (art. 2615)
Società consortile (art. 2615-ter)Società con scopo consortile, anche con contributi dei sociQuella del tipo societario
Contratto di rete (DL 5/2009)Programma comune; fondo e organo facoltativiSolo il fondo, per le obbligazioni dell'organo comune legate al programma
Raggruppamento temporaneo (art. 68 D.Lgs. 36/2023)Mandato alla capogruppo per una garaSolidale verso stazione appaltante, subappaltatori e fornitori

Il contratto di rete

Art. 3, c. 4-ter, DL 5/2009

«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.»

Il contratto può prevedere un fondo patrimoniale comune e un organo comune che gestisce l'esecuzione per conto dei partecipanti; anche così la rete non ha soggettività giuridica, salvo che la acquisti con l'iscrizione nel registro delle imprese. Se fondo e organo comune operano con i terzi, per le obbligazioni legate al programma di rete i creditori possono soddisfarsi solo sul fondo; se la rete ha soggettività, l'organo comune deposita ogni anno una situazione patrimoniale. Per la pubblicità il contratto va fatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente da ciascun partecipante, con il modello standard, e deve indicare partecipanti, obiettivi strategici, programma, durata, regole di adesione e di recesso (si veda la pagina sul registro delle imprese).

I raggruppamenti per gli appalti

Nelle gare pubbliche le imprese possono presentarsi insieme anche senza essersi già costituite: l'offerta è firmata da tutte, indica le parti che ciascuna eseguirà e contiene l'impegno a conferire, dopo l'aggiudicazione, un mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, la mandataria (art. 68 D.Lgs. 36/2023). Il mandato risulta da scrittura privata autenticata, è gratuito e irrevocabile, e la sua revoca non ha effetto verso la stazione appaltante; la mandataria ha la rappresentanza esclusiva delle altre. L'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori (c. 9); la stazione appaltante può chiedere, dopo l'aggiudicazione, che il raggruppamento assuma una forma giuridica specifica. Per prendere in prestito i requisiti di un'altra impresa senza raggrupparsi si veda la pagina sull'avvalimento.

  1. Definire l'obiettivo: progetto unico, collaborazione stabile o singola gara.
  2. Scegliere lo strumento in base a rischi, durata e responsabilità.
  3. Regolare nel contratto contributi, governance, riservatezza e proprietà dei risultati.
  4. Prevedere l'uscita: recesso, esclusione, stallo, destinazione dei beni comuni.
  5. Curare forma e pubblicità richieste per rete, consorzio o mandato.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra joint venture contrattuale e societaria?
La joint venture non ha una disciplina tipica nel codice civile. In quella contrattuale le imprese regolano con un accordo la collaborazione su un progetto, restando separate; in quella societaria costituiscono una società comune, che ha un proprio patrimonio e propri organi e risponde delle proprie obbligazioni. La scelta dipende da durata, investimenti, rischi e necessità di presentarsi ai terzi come un unico soggetto: l'accordo tra i soci della società comune si regola con statuto e patti parasociali.
Nel contratto di rete le imprese rispondono dei debiti comuni?
Dipende da come è costruita la rete. Se il contratto prevede un fondo patrimoniale comune e un organo comune che agisce con i terzi, per le obbligazioni assunte dall'organo in relazione al programma di rete i terzi possono soddisfarsi solo sul fondo comune (art. 3, c. 4-ter, DL 5/2009). La rete non ha soggettività giuridica, salvo che la acquisti con l'iscrizione nel registro delle imprese; in quel caso l'organo comune deve depositare ogni anno una situazione patrimoniale.
Come funziona un raggruppamento temporaneo per partecipare a una gara?
Le imprese possono presentare l'offerta anche prima di costituirsi, sottoscrivendola tutte e impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, la mandataria, che stipula il contratto. L'offerta indica le parti che ciascuna eseguirà; il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, è gratuito e irrevocabile, e la mandataria rappresenta in esclusiva le altre (art. 68 D.Lgs. 36/2023).
Le imprese di un raggruppamento rispondono per le altre?
Sì: l'offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori (art. 68, c. 9, D.Lgs. 36/2023). Nei consorzi ordinari del codice civile, invece, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio risponde solo il fondo consortile, mentre per quelle assunte per conto dei singoli consorziati rispondono questi in solido con il fondo (art. 2615 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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