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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

Notifiche, domicilio e processo penale telematico

Nel processo penale riformato la maggior parte delle notifiche passa per il difensore e per i canali telematici, e l'indagato ha precisi oneri: dichiarare o eleggere un domicilio, comunicare ogni cambio di indirizzo, dare al difensore i propri recapiti. Chi li trascura rischia di non sapere del processo, che in certi casi può andare avanti lo stesso. Questa pagina spiega le regole sulle notifiche, il domicilio, il deposito telematico degli atti e le garanzie contro il processo celebrato a insaputa dell'imputato.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Telematiche: le notifiche avvengono di regola per via telematica.
  • Prima notifica: a mani dell'indagato, o a casa o sul lavoro.
  • Dopo: quasi tutte le notifiche vanno al difensore.
  • Domicilio: va dichiarato o eletto e ogni cambio va comunicato.
  • Assenza: il processo va avanti senza l'imputato solo se ne conosce l'esistenza.

Come si notificano gli atti

Art. 148, c. 1, c.p.p.

«Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che [...] assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.»

AttoA chi e doveNorma
Prima notifica all'imputato non detenutoA mani; altrimenti a casa o sul luogo di lavoro, a persone abilitate a ricevereArt. 157
Notifiche successiveAl difensore di fiducia o d'ufficio, salvo alcuni casi con difensore d'ufficioArt. 157-bis
Avviso dell'udienza preliminare, citazioni a giudizio, decreto penaleAl domicilio dichiarato o eletto; per le impugnazioni, a quello indicato nell'attoArt. 157-ter
Lettura in udienza o consegna in cancelleriaSostituiscono la notificaArt. 148, c. 2-3

Le forme tradizionali, con l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria, restano quando manca un domicilio digitale del destinatario o ci sono impedimenti tecnici (art. 148, c. 4-6).

Il domicilio e gli oneri dell'indagato

Nel primo atto a cui partecipa, la polizia giudiziaria avverte l'indagato che le notifiche successive, salvo quelle degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale, saranno fatte al difensore, e che deve indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico o email, e comunicargli i cambiamenti (art. 161, c. 01, c.p.p.). Il giudice, il pubblico ministero o la polizia lo invitano poi a dichiarare un luogo o un indirizzo PEC, o a eleggere domicilio, avvertendolo che deve comunicare ogni mutamento e che, in mancanza, se rifiuta o se il domicilio diventa inidoneo, le notifiche degli atti principali verranno fatte al difensore (art. 161, c. 1). Per le regole sulla difesa si veda la pagina sul difensore di fiducia e d'ufficio.

Deposito telematico e processo in assenza

In ogni stato e grado del procedimento atti, documenti, richieste e memorie si depositano solo con modalità telematiche, salvo gli atti non acquisibili in copia informatica e quelli che le parti e la persona offesa compiono personalmente, che si possono depositare anche su carta (art. 111-bis c.p.p.); i malfunzionamenti dei sistemi sono certificati e resi noti (art. 175-bis). Il giudice procede in assenza dell'imputato solo se questi ha ricevuto la citazione a mani proprie o di un delegato, ha rinunciato a comparire, è provato che conosce il processo e ha scelto di non partecipare, o si è volontariamente sottratto; altrimenti rinvia e fa notificare l'atto personalmente tramite la polizia giudiziaria (art. 420-bis). Chi scopre tardi un processo celebrato senza la sua conoscenza deve rivolgersi subito a un difensore per i rimedi previsti.

  1. Dichiarare un domicilio stabile o un indirizzo PEC al primo atto.
  2. Comunicare subito ogni cambio di indirizzo all'autorità che procede.
  3. Dare al difensore telefono, email e recapiti aggiornati.
  4. Tenere i contatti con il difensore d'ufficio, se non se ne ha uno di fiducia.
  5. Controllare gli atti ricevuti e le scadenze indicate.

Domande frequenti

Dopo la prima notifica, le carte del processo arrivano a me o al mio avvocato?
Di regola al difensore, di fiducia o d'ufficio: le notifiche successive alla prima si eseguono mediante consegna al difensore (art. 157-bis c.p.p.). Fanno eccezione l'avviso dell'udienza preliminare, le citazioni a giudizio e il decreto penale di condanna, che si notificano al domicilio dichiarato o eletto (art. 157-ter). Per questo la polizia avverte l'indagato che deve dare al difensore ogni recapito, telefono o email, e informarlo dei cambiamenti (art. 161, c. 01).
Ho cambiato casa durante le indagini: che cosa devo fare?
Comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto all'autorità che procede: in mancanza, o se il domicilio diventa inidoneo, le notifiche degli atti più importanti vengono fatte al difensore (art. 161 c.p.p.), con il rischio di non sapere per tempo delle udienze.
Il processo può svolgersi senza che io lo sappia?
Il giudice procede in assenza solo se l'imputato ha ricevuto la citazione a mani proprie o di un suo delegato, ha rinunciato a comparire, o è provato che conosce il processo e ha scelto di non partecipare, oppure se si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo; negli altri casi deve rinviare e disporre la notifica personale tramite la polizia giudiziaria (art. 420-bis c.p.p.).
Posso depositare io un atto in tribunale, senza l'avvocato?
Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene di regola solo in modalità telematica, ma gli atti che le parti e la persona offesa compiono personalmente possono essere depositati anche in forma cartacea (art. 111-bis c.p.p.). Il difensore deposita tramite i servizi telematici del Ministero della giustizia; i malfunzionamenti dei sistemi sono certificati e comunicati (art. 175-bis).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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