In breve
- Telematiche: le notifiche avvengono di regola per via telematica.
- Prima notifica: a mani dell'indagato, o a casa o sul lavoro.
- Dopo: quasi tutte le notifiche vanno al difensore.
- Domicilio: va dichiarato o eletto e ogni cambio va comunicato.
- Assenza: il processo va avanti senza l'imputato solo se ne conosce l'esistenza.
Come si notificano gli atti
«Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che [...] assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.»
| Atto | A chi e dove | Norma |
|---|---|---|
| Prima notifica all'imputato non detenuto | A mani; altrimenti a casa o sul luogo di lavoro, a persone abilitate a ricevere | Art. 157 |
| Notifiche successive | Al difensore di fiducia o d'ufficio, salvo alcuni casi con difensore d'ufficio | Art. 157-bis |
| Avviso dell'udienza preliminare, citazioni a giudizio, decreto penale | Al domicilio dichiarato o eletto; per le impugnazioni, a quello indicato nell'atto | Art. 157-ter |
| Lettura in udienza o consegna in cancelleria | Sostituiscono la notifica | Art. 148, c. 2-3 |
Le forme tradizionali, con l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria, restano quando manca un domicilio digitale del destinatario o ci sono impedimenti tecnici (art. 148, c. 4-6).
Il domicilio e gli oneri dell'indagato
Nel primo atto a cui partecipa, la polizia giudiziaria avverte l'indagato che le notifiche successive, salvo quelle degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale, saranno fatte al difensore, e che deve indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico o email, e comunicargli i cambiamenti (art. 161, c. 01, c.p.p.). Il giudice, il pubblico ministero o la polizia lo invitano poi a dichiarare un luogo o un indirizzo PEC, o a eleggere domicilio, avvertendolo che deve comunicare ogni mutamento e che, in mancanza, se rifiuta o se il domicilio diventa inidoneo, le notifiche degli atti principali verranno fatte al difensore (art. 161, c. 1). Per le regole sulla difesa si veda la pagina sul difensore di fiducia e d'ufficio.
Deposito telematico e processo in assenza
In ogni stato e grado del procedimento atti, documenti, richieste e memorie si depositano solo con modalità telematiche, salvo gli atti non acquisibili in copia informatica e quelli che le parti e la persona offesa compiono personalmente, che si possono depositare anche su carta (art. 111-bis c.p.p.); i malfunzionamenti dei sistemi sono certificati e resi noti (art. 175-bis). Il giudice procede in assenza dell'imputato solo se questi ha ricevuto la citazione a mani proprie o di un delegato, ha rinunciato a comparire, è provato che conosce il processo e ha scelto di non partecipare, o si è volontariamente sottratto; altrimenti rinvia e fa notificare l'atto personalmente tramite la polizia giudiziaria (art. 420-bis). Chi scopre tardi un processo celebrato senza la sua conoscenza deve rivolgersi subito a un difensore per i rimedi previsti.
- Dichiarare un domicilio stabile o un indirizzo PEC al primo atto.
- Comunicare subito ogni cambio di indirizzo all'autorità che procede.
- Dare al difensore telefono, email e recapiti aggiornati.
- Tenere i contatti con il difensore d'ufficio, se non se ne ha uno di fiducia.
- Controllare gli atti ricevuti e le scadenze indicate.
Domande frequenti
Dopo la prima notifica, le carte del processo arrivano a me o al mio avvocato?
Ho cambiato casa durante le indagini: che cosa devo fare?
Il processo può svolgersi senza che io lo sappia?
Posso depositare io un atto in tribunale, senza l'avvocato?
Fonti normative
- Art. 148 c.p.p. — Organi e forme delle notificazioni
- Art. 157-bis c.p.p. — Notifiche successive alla prima
- Art. 157-ter c.p.p. — Notifiche degli atti introduttivi del giudizio
- Art. 161 c.p.p. — Domicilio dichiarato, eletto o determinato
- Art. 111-bis c.p.p. — Deposito telematico
- Art. 420-bis c.p.p. — Assenza dell'imputato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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