In breve
- TFR e preavviso: al coniuge, ai figli e ai familiari a carico, anche se rinunciano all'eredità.
- Ripartizione: per accordo o, in mancanza, secondo il bisogno di ciascuno.
- Stipendi e ferie maturati: fanno parte dell'eredità e vanno agli eredi.
- Fondo pensione: agli eredi o ai beneficiari designati dall'aderente.
- Pensione ai superstiti: domanda all'INPS, con le regole della reversibilità.
TFR e indennità di preavviso: non sono eredità
«In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.»
Il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso spettano a queste persone per diritto proprio, non per successione (Cass. 3515/1981): per questo le ricevono anche se hanno rinunciato all'eredità, e non servono a pagare i debiti ereditari. Solo se mancano coniuge, figli e familiari a carico le indennità seguono la successione legittima, e il lavoratore può disporne per testamento (art. 2122, c. 3, c.c.; Corte cost. 8/1972). È nullo ogni patto fatto prima della morte sull'attribuzione e sulla ripartizione (art. 2122, ultimo comma). Se c'è un ex coniuge divorziato titolare di assegno, gli spetta una parte della quota del coniuge superstite (Cass. 1222/2000; si veda la pagina su TFR e reversibilità all'ex coniuge).
Che cosa va agli eredi e che cosa ai familiari
| Somma | A chi spetta | Fonte |
|---|---|---|
| TFR | Coniuge, figli, familiari a carico; in mancanza, eredi | Art. 2122 c.c. |
| Indennità di mancato preavviso | Come il TFR | Artt. 2118 e 2122 c.c. |
| Ultime retribuzioni, ratei di tredicesima, ferie non godute maturate | Eredi, secondo testamento o legge | Crediti del lavoratore |
| Posizione nel fondo pensione | Eredi o beneficiari designati | Art. 14, c. 3, D.Lgs. 252/2005 |
| Polizza vita | Beneficiari indicati nel contratto | Si veda la pagina sulla polizza vita |
| Pensione ai superstiti | Coniuge, figli e altri familiari con i requisiti | Regole INPS sulla reversibilità |
Le retribuzioni e le ferie maturate prima della morte sono crediti che il lavoratore aveva già nel suo patrimonio, quindi entrano nell'eredità e si dividono secondo le quote di legge o il testamento. La polizza vita va ai beneficiari indicati (si veda la pagina sulla polizza vita e successione), e la pensione ai superstiti segue le regole spiegate nella pagina sulla pensione di reversibilità.
Il fondo pensione
Se l'aderente a una forma di previdenza complementare muore prima di maturare il diritto alla pensione, l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai diversi soggetti che l'aderente ha designato, persone fisiche o giuridiche; in mancanza, nei fondi individuali la posizione è devoluta a finalità sociali, mentre nei fondi collettivi resta al fondo (art. 14, c. 3, D.Lgs. 252/2005). La designazione dei beneficiari, quindi, può far arrivare la posizione a persone diverse dagli eredi.
- Chiedere al datore di lavoro il conteggio di TFR, preavviso, retribuzioni e ferie.
- Presentare la domanda come coniuge, figlio o familiare a carico per TFR e preavviso.
- Accordarsi per iscritto sulla ripartizione, o chiedere al giudice di farla secondo il bisogno.
- Verificare fondo pensione, designazioni e polizze.
- Presentare all'INPS la domanda di pensione ai superstiti.
Domande frequenti
Ho rinunciato all'eredità di mio padre: ho comunque diritto al suo TFR?
Come si divide il TFR tra vedova e figli?
E l'ultimo stipendio e le ferie non godute?
Che cosa succede al fondo pensione del lavoratore morto?
Fonti normative
- Art. 2122 c.c. — Indennità in caso di morte
- Art. 2118 c.c. — Recesso e indennità di preavviso
- Art. 2120 c.c. — Trattamento di fine rapporto
- Art. 14 D.Lgs. 252/2005 — Riscatto della posizione nei fondi pensione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Separazione e divorzioTFR e pensione di reversibilità all'ex coniugeIl 40% del TFR per gli anni di matrimonio (art. 12-bis L. 898/1970) e la reversibilità in concorso con il coniuge superstite (art. 9): presupposti, esclusioni.
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- Successioni ed ereditàLa rinuncia all'ereditàLa rinuncia all'eredità (artt. 519-527 c.c.): dichiarazione dal notaio o in tribunale, 3 mesi per chi possiede i beni, effetti retroattivi.
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