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GuidaDiritto civile · Casa e proprietà

Il Salva-casa e la vendita dell'immobile con piccole difformità

Chi vende scopre spesso che la planimetria non coincide con lo stato dei luoghi: una finestra spostata, un tramezzo, una veranda, un ripostiglio ricavato. Il decreto Salva-casa del 2024 ha riscritto tre regole che contano in quel momento: che cosa è tolleranza e quindi non è abuso, che cosa costituisce lo stato legittimo dell'immobile, e come si sana una parziale difformità senza la doppia conformità piena, pagando un'oblazione. Restano ferme le nullità del testo unico: senza gli estremi del titolo l'atto è nullo. Questa pagina spiega come si qualifica la difformità, che cosa serve per vendere, quanto costa sanare e che cosa fare quando l'abuso non è sanabile.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Tolleranze (34-bis): scostamenti fino al 2%, con soglie crescenti fino al 6% per le unità sotto i 60 m²; tolleranze esecutive per irregolarità geometriche, finiture, impianti e pareti interne; dichiarazione del tecnico.
  • Stato legittimo (9-bis): titolo originario o dell'ultimo intervento sull'intera unità, più i titoli parziali; per gli edifici antichi, catasto di primo impianto e altri documenti probanti.
  • Sanatoria semplificata (36-bis): parziali difformità e variazioni essenziali, conformità urbanistica alla domanda ed edilizia alla realizzazione; oblazione doppia del contributo (+20% salvo doppia conformità piena).
  • Vincoli: parere vincolante dell'autorità, 180 giorni, soprintendenza 90, silenzio-assenso.
  • Vendita (46): estremi del titolo nell'atto a pena di nullità; conformità catastale delle planimetrie.

Tolleranze e stato legittimo

Art. 9-bis, comma 1-bis (estratto), DPR 380/2001

«Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.»

La prima domanda davanti a una difformità è se sia un abuso o una tolleranza. L'art. 34-bis, nel testo modificato dal decreto Salva-casa, esclude la violazione quando lo scostamento dalle misure del titolo, in altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o altri parametri, resta entro il 2 per cento, con soglie crescenti per le unità di minori dimensioni fino al 6 per cento per quelle inferiori a 60 metri quadrati. Il secondo comma qualifica come tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture, la diversa collocazione di impianti e opere interne di minima entità e la diversa collocazione delle pareti divisorie interne, realizzate durante i lavori, purché non pregiudichino l'agibilità. Le tolleranze non richiedono sanatoria ma vanno dichiarate da un tecnico abilitato, nell'atto di aggiornamento catastale o con dichiarazione asseverata, e concorrono a formare lo stato legittimo. Lo stato legittimo, a sua volta, è la fotografia giuridica dell'immobile: il titolo che ne ha previsto o legittimato la costruzione, oppure quello che ha disciplinato l'ultimo intervento sull'intera unità, a condizione che il Comune, nel rilasciarlo, abbia verificato la legittimità dei titoli precedenti, integrati dai titoli successivi per gli interventi parziali. Vi rientrano i titoli in sanatoria degli artt. 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento di sanzioni od oblazioni, e concorrono i pagamenti delle sanzioni degli artt. 33, 34, 37 e 38 e la dichiarazione di tolleranza. Per gli immobili costruiti quando il titolo non era obbligatorio, lo stato legittimo si ricava dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, come fotografie d'epoca, estratti cartografici, documenti d'archivio e atti di provenienza, insieme al titolo dell'ultimo intervento; la stessa regola vale quando esiste un principio di prova del titolo ma non se ne trovano copia o estremi. Infine il comma 1-ter separa i piani: per lo stato legittimo della singola unità non rilevano le difformità sulle parti comuni, e per quello dell'edificio non rilevano quelle sulle singole unità.

Le vie della sanatoria

SituazioneStrumentoConformità richiestaCosto
Opere in assenza o totale difformità dal permessoAccertamento di conformità (art. 36)Doppia conformità piena: disciplina vigente alla realizzazione e alla domandaOblazione secondo l'art. 36
Parziali difformità dal permesso o dalla SCIA, variazioni essenzialiPermesso o SCIA in sanatoria (art. 36-bis)Urbanistica vigente alla domanda ed edilizia vigente alla realizzazioneDoppio del contributo di costruzione, +20% salvo doppia conformità piena; o doppio dell'aumento di valore venale nei casi previsti
Opere in zona vincolataParere vincolante dell'autorità preposta al vincoloCompatibilità paesaggisticaTempi: 180 giorni, parere della soprintendenza entro 90, silenzio-assenso in caso di inerzia
TolleranzeDichiarazione del tecnicoEntro le soglie dell'art. 34-bisSpese tecniche
Cambio di destinazione d'usoSCIA secondo l'art. 23-ter e la disciplina regionale e comunaleCompatibilità tra categorie funzionali e standardContributo se dovuto
Abuso non sanabileDemolizione e ripristino; sanzione pecuniaria se la demolizione pregiudica la parte conforme (art. 34 c. 2)Sanzione e costi di ripristino

Il decreto Salva-casa non ha cancellato la doppia conformità: l'ha sostituita, per le difformità minori, con una doppia conformità «incrociata», che guarda all'urbanistica di oggi e alla disciplina edilizia del tempo della realizzazione. È una semplificazione reale, perché molte difformità erano insanabili solo per il mutamento delle norme tecniche. Restano fuori le opere in assenza o totale difformità dal permesso, che seguono l'art. 36, e gli abusi in aree vincolate, per i quali serve il parere vincolante dell'autorità di tutela. Lo sportello unico può condizionare il titolo alla realizzazione di interventi, anche strutturali, necessari per la sicurezza e alla rimozione di ciò che non è sanabile: la sanatoria non è un timbro, ma una pratica con prescrizioni.

Vendere con una difformità

Alla stipula il venditore deve dichiarare gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria: senza quella menzione l'atto è nullo per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 (art. 46), e regole analoghe valgono per gli immobili anteriori in base all'art. 40 della legge 47/1985; sono esclusi gli atti costitutivi di garanzie e servitù. La giurisprudenza distingue la nullità formale, che dipende dalla mancanza della dichiarazione, dalla difformità sostanziale, che non rende nullo l'atto ma consente al compratore i rimedi contrattuali, dalla riduzione del prezzo alla risoluzione, oltre alla responsabilità per dolo o reticenza. Si aggiunge la conformità catastale: nell'atto vanno dichiarate la conformità dei dati e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità, secondo l'art. 29 c. 1-bis della legge 52/1985. Il compratore prudente chiede, prima del preliminare, una relazione tecnica che confronti titoli, planimetrie e stato dei luoghi e qualifichi ciò che trova: tolleranza da dichiarare, difformità sanabile con costi e tempi, abuso non sanabile. Nel preliminare si può prevedere che il venditore ottenga la sanatoria prima del rogito, con una caparra proporzionata e una condizione risolutiva, oppure una riduzione del prezzo con accollo della pratica al compratore. Se l'abuso emerge dopo il rogito, il compratore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione secondo la gravità, e il risarcimento; il venditore che ha taciuto risponde anche per dolo. La presenza di un abuso non sanabile blocca inoltre l'agibilità e può incidere su mutuo e detrazioni fiscali.

Che cosa fare

  1. Prima di vendere: far verificare da un tecnico titoli, planimetrie catastali e stato dei luoghi, e qualificare ogni scostamento (tolleranza, difformità parziale, variazione essenziale, abuso).
  2. Tolleranze: farle dichiarare con asseverazione e aggiornare il catasto; costano poco e mettono l'immobile in regola per lo stato legittimo.
  3. Difformità sanabili: valutare l'art. 36-bis, i costi dell'oblazione e le prescrizioni dello sportello unico; nelle zone vincolate mettere in conto i tempi del parere.
  4. Nel contratto: menzione dei titoli, dichiarazioni di conformità catastale, clausole sulla sanatoria e sui costi, condizione risolutiva in caso di esito negativo.
  5. Se l'abuso non è sanabile: informare il compratore, valutare la demolizione o la sanzione pecuniaria dell'art. 34 c. 2, calcolare l'impatto su prezzo, mutuo e agibilità.

Il Salva-casa non ha reso tutto lecito: ha spostato il confine tra ciò che si dichiara, ciò che si sana pagando e ciò che resta abuso, e in una compravendita quel confine va stabilito prima del rogito, non dopo. Le soglie e le dichiarazioni sono nella pagina sulle tolleranze costruttive e stato legittimo; la procedura di sanatoria nella pagina sull'accertamento di conformità; l'uso legittimo dell'immobile nella pagina sull'agibilità; i controlli dell'acquirente nella pagina su comprare casa.

Domande frequenti

Ho una finestra spostata di venti centimetri rispetto al progetto: devo sanare?
Probabilmente no: rientra tra le tolleranze esecutive, che comprendono le irregolarità geometriche e la diversa collocazione di aperture, impianti e pareti divisorie interne di minima entità, purché non pregiudichino l'agibilità (art. 34-bis c. 2). La tolleranza va però dichiarata da un tecnico abilitato, con atto di aggiornamento catastale o dichiarazione asseverata, e da quel momento concorre a formare lo stato legittimo.
Che cosa devo consegnare al notaio per vendere?
Gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che devono risultare nell'atto per dichiarazione del venditore a pena di nullità (art. 46), la conformità catastale delle planimetrie, la documentazione dello stato legittimo secondo l'art. 9-bis e, se ci sono difformità, il titolo in sanatoria o la dichiarazione di tolleranza. Per gli immobili anteriori al 1985 valgono le regole dell'art. 40 della legge 47/1985.
Il Salva-casa ha eliminato la doppia conformità?
L'ha semplificata solo per le parziali difformità, le opere in assenza o difformità dalla SCIA e le variazioni essenziali: con l'art. 36-bis basta che l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Per le opere in assenza o totale difformità dal permesso resta l'art. 36, con la doppia conformità piena.
Quanto costa la sanatoria dell'art. 36-bis?
Un'oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, o determinata secondo l'art. 16 se l'intervento era gratuito, con un incremento del 20 per cento per le parziali difformità e le variazioni essenziali, incremento che non si applica se l'intervento era conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; nei casi previsti l'oblazione è pari al doppio dell'aumento del valore venale stimato dall'Agenzia delle entrate. Si aggiungono le spese tecniche e gli eventuali interventi prescritti per la sicurezza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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