In breve
- Tolleranze (34-bis): scostamenti fino al 2%, con soglie crescenti fino al 6% per le unità sotto i 60 m²; tolleranze esecutive per irregolarità geometriche, finiture, impianti e pareti interne; dichiarazione del tecnico.
- Stato legittimo (9-bis): titolo originario o dell'ultimo intervento sull'intera unità, più i titoli parziali; per gli edifici antichi, catasto di primo impianto e altri documenti probanti.
- Sanatoria semplificata (36-bis): parziali difformità e variazioni essenziali, conformità urbanistica alla domanda ed edilizia alla realizzazione; oblazione doppia del contributo (+20% salvo doppia conformità piena).
- Vincoli: parere vincolante dell'autorità, 180 giorni, soprintendenza 90, silenzio-assenso.
- Vendita (46): estremi del titolo nell'atto a pena di nullità; conformità catastale delle planimetrie.
Tolleranze e stato legittimo
«Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.»
La prima domanda davanti a una difformità è se sia un abuso o una tolleranza. L'art. 34-bis, nel testo modificato dal decreto Salva-casa, esclude la violazione quando lo scostamento dalle misure del titolo, in altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o altri parametri, resta entro il 2 per cento, con soglie crescenti per le unità di minori dimensioni fino al 6 per cento per quelle inferiori a 60 metri quadrati. Il secondo comma qualifica come tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture, la diversa collocazione di impianti e opere interne di minima entità e la diversa collocazione delle pareti divisorie interne, realizzate durante i lavori, purché non pregiudichino l'agibilità. Le tolleranze non richiedono sanatoria ma vanno dichiarate da un tecnico abilitato, nell'atto di aggiornamento catastale o con dichiarazione asseverata, e concorrono a formare lo stato legittimo. Lo stato legittimo, a sua volta, è la fotografia giuridica dell'immobile: il titolo che ne ha previsto o legittimato la costruzione, oppure quello che ha disciplinato l'ultimo intervento sull'intera unità, a condizione che il Comune, nel rilasciarlo, abbia verificato la legittimità dei titoli precedenti, integrati dai titoli successivi per gli interventi parziali. Vi rientrano i titoli in sanatoria degli artt. 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento di sanzioni od oblazioni, e concorrono i pagamenti delle sanzioni degli artt. 33, 34, 37 e 38 e la dichiarazione di tolleranza. Per gli immobili costruiti quando il titolo non era obbligatorio, lo stato legittimo si ricava dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, come fotografie d'epoca, estratti cartografici, documenti d'archivio e atti di provenienza, insieme al titolo dell'ultimo intervento; la stessa regola vale quando esiste un principio di prova del titolo ma non se ne trovano copia o estremi. Infine il comma 1-ter separa i piani: per lo stato legittimo della singola unità non rilevano le difformità sulle parti comuni, e per quello dell'edificio non rilevano quelle sulle singole unità.
Le vie della sanatoria
| Situazione | Strumento | Conformità richiesta | Costo |
|---|---|---|---|
| Opere in assenza o totale difformità dal permesso | Accertamento di conformità (art. 36) | Doppia conformità piena: disciplina vigente alla realizzazione e alla domanda | Oblazione secondo l'art. 36 |
| Parziali difformità dal permesso o dalla SCIA, variazioni essenziali | Permesso o SCIA in sanatoria (art. 36-bis) | Urbanistica vigente alla domanda ed edilizia vigente alla realizzazione | Doppio del contributo di costruzione, +20% salvo doppia conformità piena; o doppio dell'aumento di valore venale nei casi previsti |
| Opere in zona vincolata | Parere vincolante dell'autorità preposta al vincolo | Compatibilità paesaggistica | Tempi: 180 giorni, parere della soprintendenza entro 90, silenzio-assenso in caso di inerzia |
| Tolleranze | Dichiarazione del tecnico | Entro le soglie dell'art. 34-bis | Spese tecniche |
| Cambio di destinazione d'uso | SCIA secondo l'art. 23-ter e la disciplina regionale e comunale | Compatibilità tra categorie funzionali e standard | Contributo se dovuto |
| Abuso non sanabile | Demolizione e ripristino; sanzione pecuniaria se la demolizione pregiudica la parte conforme (art. 34 c. 2) | — | Sanzione e costi di ripristino |
Il decreto Salva-casa non ha cancellato la doppia conformità: l'ha sostituita, per le difformità minori, con una doppia conformità «incrociata», che guarda all'urbanistica di oggi e alla disciplina edilizia del tempo della realizzazione. È una semplificazione reale, perché molte difformità erano insanabili solo per il mutamento delle norme tecniche. Restano fuori le opere in assenza o totale difformità dal permesso, che seguono l'art. 36, e gli abusi in aree vincolate, per i quali serve il parere vincolante dell'autorità di tutela. Lo sportello unico può condizionare il titolo alla realizzazione di interventi, anche strutturali, necessari per la sicurezza e alla rimozione di ciò che non è sanabile: la sanatoria non è un timbro, ma una pratica con prescrizioni.
Vendere con una difformità
Alla stipula il venditore deve dichiarare gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria: senza quella menzione l'atto è nullo per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 (art. 46), e regole analoghe valgono per gli immobili anteriori in base all'art. 40 della legge 47/1985; sono esclusi gli atti costitutivi di garanzie e servitù. La giurisprudenza distingue la nullità formale, che dipende dalla mancanza della dichiarazione, dalla difformità sostanziale, che non rende nullo l'atto ma consente al compratore i rimedi contrattuali, dalla riduzione del prezzo alla risoluzione, oltre alla responsabilità per dolo o reticenza. Si aggiunge la conformità catastale: nell'atto vanno dichiarate la conformità dei dati e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità, secondo l'art. 29 c. 1-bis della legge 52/1985. Il compratore prudente chiede, prima del preliminare, una relazione tecnica che confronti titoli, planimetrie e stato dei luoghi e qualifichi ciò che trova: tolleranza da dichiarare, difformità sanabile con costi e tempi, abuso non sanabile. Nel preliminare si può prevedere che il venditore ottenga la sanatoria prima del rogito, con una caparra proporzionata e una condizione risolutiva, oppure una riduzione del prezzo con accollo della pratica al compratore. Se l'abuso emerge dopo il rogito, il compratore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione secondo la gravità, e il risarcimento; il venditore che ha taciuto risponde anche per dolo. La presenza di un abuso non sanabile blocca inoltre l'agibilità e può incidere su mutuo e detrazioni fiscali.
Che cosa fare
- Prima di vendere: far verificare da un tecnico titoli, planimetrie catastali e stato dei luoghi, e qualificare ogni scostamento (tolleranza, difformità parziale, variazione essenziale, abuso).
- Tolleranze: farle dichiarare con asseverazione e aggiornare il catasto; costano poco e mettono l'immobile in regola per lo stato legittimo.
- Difformità sanabili: valutare l'art. 36-bis, i costi dell'oblazione e le prescrizioni dello sportello unico; nelle zone vincolate mettere in conto i tempi del parere.
- Nel contratto: menzione dei titoli, dichiarazioni di conformità catastale, clausole sulla sanatoria e sui costi, condizione risolutiva in caso di esito negativo.
- Se l'abuso non è sanabile: informare il compratore, valutare la demolizione o la sanzione pecuniaria dell'art. 34 c. 2, calcolare l'impatto su prezzo, mutuo e agibilità.
Il Salva-casa non ha reso tutto lecito: ha spostato il confine tra ciò che si dichiara, ciò che si sana pagando e ciò che resta abuso, e in una compravendita quel confine va stabilito prima del rogito, non dopo. Le soglie e le dichiarazioni sono nella pagina sulle tolleranze costruttive e stato legittimo; la procedura di sanatoria nella pagina sull'accertamento di conformità; l'uso legittimo dell'immobile nella pagina sull'agibilità; i controlli dell'acquirente nella pagina su comprare casa.
Domande frequenti
Ho una finestra spostata di venti centimetri rispetto al progetto: devo sanare?
Che cosa devo consegnare al notaio per vendere?
Il Salva-casa ha eliminato la doppia conformità?
Quanto costa la sanatoria dell'art. 36-bis?
Fonti normative
- Art. 34-bis DPR 380/2001 — Tolleranze costruttive
- Art. 9-bis DPR 380/2001 — Stato legittimo degli immobili
- Art. 36-bis DPR 380/2001 — Accertamento di conformità per parziali difformità e variazioni essenziali
- Art. 23-ter DPR 380/2001 — Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
- Art. 46 DPR 380/2001 — Nullità degli atti
- DL 69/2024 (Salva-casa), conv. L. 105/2024
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Edilizia e urbanisticaTolleranze costruttive e stato legittimo dell'immobileScostamenti entro il 2% (dal 2 al 6% per le opere fino al 24 maggio 2024), tolleranze esecutive, dichiarazione del tecnico, stato legittimo, sanatoria 36-bis, vendita.
- Edilizia e urbanisticaLa sanatoria edilizia: accertamento di conformità e Salva-casa (artt. 36 e 36-bis)Sanare un abuso: art. 36 (doppia conformità, silenzio-rifiuto) e art. 36-bis del Salva-casa (parziali difformità, oblazione, silenzio-assenso in 45 giorni), tolleranze.
- Edilizia e urbanisticaL'agibilità (segnalazione certificata di agibilità)Art. 24 DPR 380/2001: SCA in 15 giorni, documenti, uso immediato, sanzione 77-464 euro, deroghe del Salva-casa (2,40 m, 20 e 28 m²), vendita e affitto senza agibilità.
- Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleGuida alla compravendita: proposta, preliminare, rogito e verifiche (ipoteche, catasto, titoli edilizi, condominio), obblighi del venditore, nullità per abusi.
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
- Edilizia e urbanisticaI condoni edilizi (1985, 1994, 2003): pratiche aperte e silenzio-assensoI tre condoni (L. 47/1985, L. 724/1994, D.L. 269/2003): opere condonabili, silenzio-assenso a 24 mesi solo con oblazione e documenti, vincoli, diniego.