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GuidaDiritto civile · Contratti

Auto usata con difetti: i diritti del compratore

Chi compra un'auto usata da un concessionario ha la garanzia legale del codice del consumo, che per l'usato può essere ridotta a un anno ma non eliminata, e non deve provare che il difetto c'era già se emerge entro un anno. Chi compra da un privato ha solo la garanzia per i vizi del codice civile: otto giorni per denunciare il difetto dalla scoperta, un anno per fare causa, e la clausola «visto e piaciuto» che non copre i difetti nascosti in mala fede. I chilometri scalati sono un reato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Dal concessionario: garanzia legale di conformità, 2 anni riducibili a non meno di 1 anno per l'usato (art. 133 c. 4 cod. consumo); difetto entro 1 anno = si presume preesistente; riparazione o sostituzione gratuite, poi riduzione del prezzo o risoluzione; prescrizione 26 mesi.
  • Dal privato: garanzia per vizi occulti (artt. 1490-1495 c.c.): denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, causa entro 1 anno dalla consegna; «visto e piaciuto» non copre i vizi taciuti in mala fede.
  • Km scalati e incidenti taciuti: truffa e frode in commercio, annullamento per dolo, risoluzione.
  • Prima di agire: perizia, lettera con la scelta del rimedio, non riparare altrove senza dare la possibilità al venditore.
  • Cause fino a 10.000 euro dal giudice di pace; mediazione o conciliazione prima.

Da chi hai comprato cambia tutto

Art. 133, commi 1 e 4, D.Lgs. 206/2005 — Responsabilità del venditore

«Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. […] Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno».

Concessionario o rivenditore (codice del consumo)Privato (codice civile)
Che cosa copreOgni difetto di conformità esistente alla consegna: descrizione, qualità e prestazioni normali per un'auto di quel tipo, età e chilometraggio; esclusi i difetti da uso normale e quelli dichiarati e accettatiVizi occulti che rendono l'auto inidonea all'uso o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore; esclusi i vizi conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1491)
Durata2 anni dalla consegna; per l'usato riducibile per iscritto a non meno di 1 annoPrescrizione di 1 anno dalla consegna (art. 1495)
Prova del difettoPresunzione di preesistenza se emerge entro 1 anno (art. 135); il venditore prova il contrarioSpetta al compratore provare che il vizio esisteva alla consegna (Cass. SU 11748/2019)
Termini per reclamareNessuna denuncia a pena di decadenza; prescrizione 26 mesi dalla consegna (art. 133 c. 3)Denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, salvo vizio riconosciuto o occultato
RimediRiparazione o sostituzione gratuite; poi riduzione del prezzo o risoluzione (non per difetti lievi); sospensione del pagamento (art. 135-bis)Risoluzione (redibitoria) o riduzione del prezzo (estimatoria), scelta irrevocabile con la domanda (art. 1492); risarcimento salvo ignoranza incolpevole (art. 1494)
Clausole di esclusioneNulle se limitano i diritti del consumatore (art. 135-sexies)Valide, ma inefficaci per i vizi taciuti in mala fede (art. 1490 c. 2)

La garanzia del codice del consumo si applica quando il venditore agisce nell'esercizio della propria attività e il compratore è un consumatore; l'auto usata comprata da un'impresa per l'azienda, o tra privati, resta nel codice civile. Per l'usato la garanzia tiene conto del «tempo del pregresso utilizzo»: l'usura normale di frizione, freni, batteria o gomme non è un difetto, la rottura del motore o del cambio a pochi mesi dall'acquisto sì, salvo che il venditore provi un uso anomalo. Il rivenditore che, per sottrarsi alla garanzia, fa figurare la vendita come fatta da un privato (auto intestata a un terzo, fattura «per conto terzi») risponde comunque quando è lui a trattare, incassare e consegnare, e le clausole che escludono la garanzia sono nulle; la garanzia legale di conformità vale anche per le auto vendute online e nelle aste solo se il consumatore è stato informato chiaramente dell'esclusione. Le garanzie «a pagamento» di società terze si aggiungono e non sostituiscono quella legale.

Che cosa fare quando l'auto si rompe

  1. Fermare l'auto e documentare: far diagnosticare il guasto da un'officina o da un perito con relazione scritta e foto, senza riparare prima di aver messo in mora il venditore (salvo urgenza, con preventivo e riserva); raccogliere annuncio, contratto, fattura, messaggi, tagliandi e storico delle revisioni dal portale dell'automobilista.
  2. Denunciare il vizio: dal privato entro 8 giorni dalla scoperta con raccomandata o PEC, indicando il difetto e la richiesta (risoluzione o riduzione, più danni); al concessionario con reclamo scritto che chiede la riparazione o la sostituzione entro un termine, e in caso di rifiuto o di guasto ripetuto la riduzione del prezzo o la risoluzione con dichiarazione espressa (art. 135-quater).
  3. Trattare: per il concessionario, conciliazione tramite associazioni dei consumatori o camera di commercio; per i privati, negoziazione tra avvocati o mediazione; la mediazione è obbligatoria solo per alcune materie, non per la compravendita, ma è spesso utile.
  4. Agire: causa davanti al giudice di pace fino a 10.000 euro, altrimenti tribunale; l'accertamento tecnico preventivo consente una perizia giudiziale rapida e spesso chiude la lite; la scelta tra risoluzione e riduzione, dal privato, è irrevocabile con la domanda (art. 1492).
  5. Se c'è dolo: chilometri scalati, incidenti gravi taciuti, telaio riparato, fermo amministrativo o ipoteca non dichiarati: querela per truffa (e frode in commercio per il commerciante) entro tre mesi dalla scoperta, e in civile annullamento per dolo (5 anni) o risoluzione per mancanza di qualità (art. 1497), con il risarcimento pieno.

Prima di comprare, la prevenzione costa poco: visura al PRA per ipoteche e fermo amministrativo, controllo delle revisioni con i chilometri registrati, verifica dei tagliandi in rete ufficiale, ispezione in officina di fiducia e prova su strada, contratto che riporti chilometraggio, incidenti dichiarati, garanzia e durata, pagamento tracciato. Dal concessionario conviene farsi consegnare per iscritto l'eventuale riduzione della garanzia a un anno, perché senza accordo espresso restano i due anni; dal privato conviene scrivere le qualità promesse (mai incidentata, motore revisionato), che trasformano una vaga rassicurazione in un obbligo verificabile ai sensi dell'art. 1497. In caso di lite, le stesse regole valgono per moto, camper e imbarcazioni usate, con la risoluzione come rimedio finale.

Domande frequenti

Ho comprato un'auto usata da un concessionario e dopo tre mesi si è rotto il cambio: chi paga?

Il concessionario. La garanzia legale di conformità copre i difetti esistenti alla consegna che si manifestano entro due anni, e per l'usato può essere ridotta per iscritto a non meno di un anno (art. 133, c. 4, cod. consumo); un difetto emerso entro un anno si presume preesistente, e spetta al venditore provare che dipende dall'uso o da un fatto successivo (art. 135). Lei ha diritto alla riparazione o alla sostituzione senza spese, entro un tempo ragionevole (art. 135-bis); se il venditore non ripara, se il difetto si ripresenta o se è grave, può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione con la restituzione dell'auto e del prezzo (art. 135-quater), salvo che il difetto sia lieve, cosa che deve provare lui. Scriva subito una PEC o raccomandata descrivendo il difetto e chiedendo la riparazione; non faccia riparare altrove prima di aver dato al venditore la possibilità di intervenire, salvo urgenza documentata.

L'ho comprata da un privato con la clausola «visto e piaciuto»: posso fare qualcosa?

La clausola vale per i difetti che lei poteva vedere o che il venditore ignorava, non per i vizi occulti che il venditore conosceva e ha taciuto: in quel caso l'esclusione della garanzia «non ha effetto» (art. 1490, c. 2, c.c.). Deve denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta (basta una raccomandata o una PEC, meglio con la relazione dell'officina) e agire entro un anno dalla consegna (art. 1495): può chiedere la risoluzione con la restituzione del prezzo o la riduzione del prezzo, più il risarcimento se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa il difetto (artt. 1492 e 1494). La prova che il vizio esisteva alla consegna spetta a lei (Cass. SU 11748/2019): serve una perizia, e per i difetti meccanici gravi il pregresso è spesso ricostruibile dalla storia delle riparazioni.

I chilometri erano scalati: che cosa rischia il venditore e che cosa posso ottenere?

Alterare il contachilometri per vendere è truffa (art. 640 c.p.) e, per il commerciante, frode in commercio (art. 515): si può presentare querela entro tre mesi dalla scoperta e costituirsi parte civile. Sul piano civile il contratto è annullabile per dolo (art. 1439 c.c.) entro cinque anni dalla scoperta, oppure si chiede la risoluzione o la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse (art. 1497), con il risarcimento; contro il concessionario vale anche la garanzia di conformità. La prova è semplice: sul portale dell'automobilista e nelle certificazioni delle revisioni sono registrati i chilometri letti a ogni revisione, e i tagliandi in rete ufficiale riportano il chilometraggio; una lettura superiore a quella attuale dimostra la manomissione.

Il concessionario dice che l'auto è venduta «per conto di un privato» e che quindi non c'è garanzia: è vero?

No, se in concreto è lui a vendere. La garanzia di conformità si applica a chi vende nell'esercizio della propria attività, e la giurisprudenza qualifica come vendita professionale quella in cui il rivenditore espone l'auto, tratta, incassa e cura il passaggio, anche se l'intestazione era di un privato o la fattura è emessa «per conto terzi»: il cosiddetto conto vendita usato per aggirare la garanzia è considerato elusivo e le clausole che escludono o limitano la garanzia a danno del consumatore sono nulle. Conservi l'annuncio, i messaggi e la documentazione del pagamento al concessionario, che dimostrano chi ha venduto. Se invece il rivenditore ha agito come vero mandatario di un privato, con contratto trasparente, la garanzia è quella del codice civile verso il privato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiA chi si applica (art. 128: vendite, permute, somministrazioni e appalti di beni da fabbricare tra un venditore professionista e un consumatore persona fisica; beni mobili anche usati, beni con elementi digitali, animali; esclusi i beni venduti tra privati o tra imprese, regolati dagli artt. 1490-1497 c.c., i beni all'asta giudiziaria, acqua e gas non confezionati), il difetto di conformità (art. 129: requisiti soggettivi del contratto e oggettivi di qualità, quantità, durabilità, sicurezza, accessori, imballaggio, aggiornamenti; art. 130 installazione errata; art. 131 aggiornamenti per i beni digitali; non è difetto ciò che il consumatore conosceva e ha accettato espressamente), la durata (art. 133: due anni dalla consegna; beni usati riducibili a un anno per accordo; prescrizione dell'azione in 26 mesi dalla consegna, salvo dolo del venditore; niente più denuncia entro due mesi dalla scoperta, abolita dal 2022), l'onere della prova (art. 135: difetto manifestato entro un anno presunto esistente alla consegna, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto; dopo, prova a carico del consumatore con perizia), i rimedi (art. 135-bis: primo livello riparazione o sostituzione a scelta del consumatore, salvo impossibilità o costi sproporzionati; art. 135-ter: senza spese, in tempo congruo, senza notevoli inconvenienti, con rimozione e reinstallazione comprese, nessun pagamento per l'uso; secondo livello riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione, quando il venditore non ripara o non sostituisce, rifiuta, il difetto ricompare, è grave o il venditore fa capire che non provvederà; art. 135-quater: risoluzione con dichiarazione al venditore, restituzione a spese sue e rimborso; niente risoluzione per difetti lievi, con prova a carico del venditore; sospensione del pagamento), le garanzie convenzionali (art. 135-quinquies: vincolano chi le offre nei termini della dichiarazione e della pubblicità; la garanzia del produttore non tocca la legale; le estensioni a pagamento), il regresso e i patti (art. 134 regresso del venditore sul produttore; art. 135-sexies nullità dei patti che limitano i diritti prima della comunicazione del difetto; art. 135-septies risarcimento del danno secondo il codice civile), come si esercita (comunicazione scritta al venditore con prova d'acquisto, PEC o raccomandata, descrizione del difetto e rimedio scelto; scontrino o estratto conto; il negozio non può rinviare al produttore; termini congrui secondo il bene, 15-30 giorni come prassi; assistenza autorizzata; acquisti online e marketplace; conciliazione paritetica, ADR, giudice di pace fino a 10.000 euro senza avvocato sotto 1.100; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette), le differenze (garanzia tra privati e tra imprese: 8 giorni per la denuncia e 1 anno di prescrizione, art. 1495 c.c.; beni immobili; contenuti e servizi digitali, artt. 135-octies e seguenti).
  • ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
  • ContrattiNullità e annullabilità del contrattoLa nullità (art. 1418 c.c.: contrarietà a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente, nullità virtuale; mancanza di accordo, causa, oggetto o forma richiesta a pena di nullità ex art. 1325, per esempio la vendita immobiliare non scritta; causa illecita, motivo illecito comune ex art. 1345, oggetto impossibile, illecito, indeterminato ex art. 1346; altri casi di legge: patto commissorio, patti successori, vendita di immobili abusivi senza menzioni urbanistiche, clausole vessatorie, interessi usurari; art. 1419: nullità parziale che travolge il contratto solo se le parti non lo avrebbero concluso senza la parte nulla, e sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative; art. 1420: contratti plurilaterali; art. 1421: azione di chiunque vi ha interesse e rilievo d'ufficio, Cass. SU 26242 e 26243/2014 anche quando è chiesta la risoluzione o l'annullamento; art. 1422: imprescrittibile, salvi usucapione e prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito ex art. 2033; art. 1423: nessuna convalida; art. 1424: conversione in un contratto diverso di cui abbia i requisiti; nullità di protezione ex art. 36 cod. consumo, art. 127 TUB, art. 23 TUF, a vantaggio del solo contraente debole e rilevabile d'ufficio nel suo interesse), l'annullabilità (art. 1425: incapacità legale, minore, interdetto, inabilitato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e incapacità naturale con pregiudizio e mala fede ex art. 428; art. 1427-1433: errore essenziale, sulla natura o oggetto del contratto, sull'identità o qualità determinante della cosa, sull'identità o qualità della persona, di diritto se ragione unica del contratto, ed errore riconoscibile con normale diligenza; errore di calcolo che si rettifica; mantenimento del contratto rettificato; art. 1434-1438: violenza morale anche del terzo, di natura da impressionare una persona sensata con un male ingiusto e notevole, anche verso coniuge, discendenti, ascendenti; timore riverenziale irrilevante; minaccia di far valere un diritto solo per vantaggi ingiusti; art. 1439-1440: dolo determinante con raggiri senza i quali non si sarebbe contrattato, anche del terzo se noto; dolo incidente = contratto valido e risarcimento; dolo omissivo e reticenza secondo la giurisprudenza; art. 1441: azione solo della parte protetta; art. 1442: cinque anni dalla cessazione della violenza, dalla scoperta dell'errore o del dolo, dalla cessazione dell'incapacità, altrimenti dalla conclusione, ed eccezione di annullabilità sempre opponibile a chi chiede l'esecuzione; art. 1444: convalida espressa o tacita con esecuzione volontaria; art. 1445: salvi i terzi acquirenti a titolo oneroso e in buona fede, salvo la trascrizione della domanda e salva l'incapacità legale), gli effetti (retroattività, restituzioni ex art. 2033 e seguenti, limite del vantaggio per l'incapace ex art. 1443, risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1338 contro chi conosceva la causa di invalidità e contro l'autore del dolo o della violenza), le differenze con risoluzione, rescissione, simulazione e inefficacia, come si agisce (domanda di accertamento, mediazione obbligatoria per alcune materie, trascrizione della domanda per gli immobili, prova del vizio, termini).
  • Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoCompetenza per valore (10.000 e 25.000 euro) e per materia (termini e siepi, servizi condominiali, immissioni, interessi previdenziali), opposizioni a sanzioni amministrative e multe, giudice di pace penale, competenza territoriale, procedimento semplificato (ricorso, decreto, costituzione del convenuto, udienza, conciliazione, istruttoria, sentenza in 15 giorni), difesa personale fino a 1.100 euro e rappresentanza con mandato, decisione secondo equità fino a 1.100 euro (2.500 dal 2027), contributo unificato (43, 98, 237 euro) e spese, conciliazione non contenziosa, decreto ingiuntivo, appello al tribunale, riforma del 2027 (30.000/50.000 euro, nuove materie).
  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
  • Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
  • Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia (art. 333 c.p.p.: ogni persona che ha notizia di un reato procedibile d'ufficio può farla; obbligatoria solo nei casi di legge; orale o scritta, personalmente o tramite procuratore speciale, al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale; se scritta va sottoscritta; le denunce anonime non possono essere usate salvo che costituiscano corpo del reato; art. 361-362 c.p.: obbligo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; art. 364: obbligo del cittadino solo per i delitti contro lo Stato puniti con l'ergastolo; art. 365: referto dei sanitari), la differenza con la querela (artt. 336-340: dichiarazione con cui la persona offesa chiede che si proceda per un reato procedibile a querela, entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto ex art. 124 c.p., 12 mesi per i reati sessuali, anche per posta raccomandata con firma autenticata o tramite agente consolare; remissione con spese a carico del querelato; dopo la riforma Cartabia molti reati contro il patrimonio e la persona sono procedibili a querela, per cui una denuncia senza volontà di punizione può non bastare: conviene scrivere che si chiede la punizione del colpevole), come si scrive (generalità e recapiti, dichiarazione o elezione di domicilio anche PEC ex art. 90-bis, fatti in ordine cronologico con date, luoghi e persone, autore se noto, danni, testimoni, documenti allegati in copia, richiesta di essere informati dell'archiviazione ex art. 408, eventuale richiesta di sequestro o di misure; copia con timbro e numero di protocollo; per i reati informatici e le truffe online la polizia postale; denuncia via web per alcuni reati minori con conferma in ufficio), che cosa succede (trasmissione al PM, iscrizione nel registro ex art. 335 come modello 21 o 44 contro ignoti, indagini con i termini dell'art. 405, art. 415: contro ignoti il PM chiede l'archiviazione o la proroga entro 6 mesi; la persona offesa può chiedere notizie dopo 6 mesi ex art. 335 c. 3-ter, presentare memorie e indicare prove ex art. 90, nominare un difensore, chiedere il patrocinio a spese dello Stato e, per i delitti dell'art. 76 c. 4-ter D.P.R. 115/2002, ottenerlo senza limiti di reddito; avviso della richiesta di archiviazione e opposizione in 20 giorni, 30 per i reati violenti; costituzione di parte civile nel processo), i rischi (simulazione di reato ex art. 367 c.p. per chi denuncia un reato mai avvenuto, reclusione da 1 a 3 anni; calunnia ex art. 368 per chi incolpa una persona che sa innocente, da 2 a 6 anni; falsità in atto; la denuncia veritiera non espone a nulla, anche se poi archiviata), i casi pratici (furto, truffa online, minacce, incidenti, smarrimento di documenti che è una denuncia di smarrimento non di reato, violenza domestica con codice rosso e ascolto entro 3 giorni).