In breve
- Aggiornamento ISTAT: solo se previsto dal contratto e richiesto dal locatore.
- Negozi e uffici: non oltre il 75% della variazione ISTAT.
- Cedolare secca: niente aggiornamenti per tutta la durata dell'opzione.
- Canone oltre quello registrato: patto nullo, restituzione entro sei mesi dalla riconsegna.
- Nuovo canone nel 4+4 solo alla seconda scadenza.
Quando il canone può aumentare
«Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.»
| Contratto | Aggiornamento | Fonte |
|---|---|---|
| Locazione commerciale | Se previsto e richiesto, non oltre il 75% dell'ISTAT | Art. 32 L. 392/1978 |
| Abitativa a canone libero | Secondo il contratto, se previsto e richiesto | Contratto |
| Abitativa a canone concordato | Secondo gli accordi territoriali | Art. 2, c. 3, L. 431/1998 |
| Con cedolare secca | Sospeso per la durata dell'opzione | Art. 3, c. 11, D.Lgs. 23/2011 |
Con la cedolare secca l'aggiornamento è sospeso per tutta la durata dell'opzione, anche se il contratto lo prevede, e il locatore deve comunicare la rinuncia all'inquilino con raccomandata; la regola non si può derogare (art. 3, c. 11, D.Lgs. 23/2011). Nel contratto 4+4 il canone resta quello pattuito anche nel rinnovo dopo i primi quattro anni: solo alla seconda scadenza ciascuna parte può proporre nuove condizioni con raccomandata almeno sei mesi prima, e senza accordo il contratto cessa (art. 2, c. 1, L. 431/1998; si veda la pagina sulla disdetta).
Aumenti non dovuti e restituzioni
Ogni patto che attribuisce al locatore un canone più alto di quello consentito è nullo: per le abitazioni è nullo qualsiasi canone superiore a quello del contratto scritto e registrato, e l'inquilino può chiedere la restituzione di quanto pagato in più entro sei mesi dalla riconsegna (art. 13 L. 431/1998; si veda la pagina sull'affitto in nero); per le locazioni commerciali vale la stessa regola con la ripetizione entro sei mesi dalla riconsegna (art. 79 L. 392/1978). Per le regole generali si vedano le pagine sul contratto di locazione abitativa e sulla locazione commerciale.
- Leggere il contratto: clausola ISTAT, percentuale, modalità di richiesta.
- Verificare se il locatore ha optato per la cedolare secca.
- Controllare il calcolo sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- Contestare per iscritto gli aumenti non dovuti.
- Chiedere la restituzione entro sei mesi dalla riconsegna.
Domande frequenti
Il proprietario può aumentare l'affitto ogni anno?
Con la cedolare secca l'affitto può aumentare?
Il proprietario mi chiede più soldi di quelli scritti nel contratto registrato: devo pagarli?
Alla scadenza il proprietario può chiedermi un canone più alto?
Fonti normative
- Art. 32 L. 392/1978 — Aggiornamento del canone
- Art. 13 L. 431/1998 — Patti contrari alla legge
- Art. 3 D.Lgs. 23/2011 — Cedolare secca
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Affitti e sfrattiL'affitto di negozi e uffici (locazione commerciale)L'affitto di negozi, uffici e capannoni (L. 392/1978): 6+6 anni, disdetta motivata, recesso per gravi motivi, indennità di avviamento di 18 o 21 mensilità.
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- Affitti e sfrattiCasa in affitto venduta o pignorata: che cosa succede all'inquilinoIl contratto con data certa anteriore vale contro il compratore e l'aggiudicatario; limiti del novennio e del canone vile, custode giudiziario, liberazione.