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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Assegno scoperto, cambiale non pagata e protesto

Un assegno tornato indietro perché sul conto non c'erano soldi, o una cambiale non pagata alla scadenza, non portano più a un processo penale, ma le conseguenze sono pesanti: sanzione del prefetto, iscrizione nella centrale d'allarme delle banche con il divieto di emettere assegni, protesto pubblico, pignoramento sulla base del titolo. Questa pagina spiega che cosa succede, come si evitano sanzioni e iscrizioni pagando in tempo, come si cancella un protesto e in quanto tempo si prescrivono le azioni.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Assegno scoperto: non è reato, ma sanzione del prefetto e penale del 10%.
  • Sessanta giorni: pagando tutto in tempo si evitano sanzione e CAI.
  • CAI: divieto di emettere assegni per almeno sei mesi.
  • Protesto: resta cinque anni, salvo cancellazione o riabilitazione.
  • Titolo esecutivo: assegno e cambiale permettono il precetto diretto.

L'assegno senza provvista

Art. 2, c. 1, L. 386/1990

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.»

Gli importi, ancora espressi in lire, corrispondono a 516,46-3.098,74 euro, raddoppiati per assegni oltre venti milioni di lire o per violazioni ripetute, e non ammettono il pagamento in misura ridotta; l'assegno emesso senza l'autorizzazione della banca è punito più severamente (art. 1). Il pubblico ufficiale che leva il protesto trasmette il rapporto al prefetto (art. 8-bis). Al portatore spetta una penale del 10% della somma non pagata, e l'assegno vale come titolo esecutivo anche per la penale (art. 3).

PassaggioChe cosa succedeNorma
Mancato pagamentoProtesto o constatazione equivalente; preavviso di revoca entro dieci giorniArtt. 8-bis, 9-bis L. 386/1990
Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazioneNiente sanzione e niente CAI, se si paga tutto e se ne dà provaArt. 8
Nessun pagamentoIscrizione in CAI, revoca delle autorizzazioni per almeno sei mesi, sanzione del prefettoArtt. 9, 10-bis, 2
Recupero da parte del portatorePrecetto sull'assegno, per importo e penaleArt. 3; art. 474 c.p.c.

Protesto, cancellazione e prescrizione

Il protesto viene pubblicato nel registro informatico delle camere di commercio e vi resta per cinque anni, salvo cancellazione. Chi paga la cambiale o il vaglia cambiario protestati entro dodici mesi, con interessi e spese, ha diritto alla cancellazione (art. 4 L. 77/1955, come sostituito dalla L. 235/2000); chi ha adempiuto e non ha subito altri protesti può ottenere dopo un anno la riabilitazione dal presidente del tribunale o da un notaio, che porta alla cancellazione definitiva (art. 17 L. 108/1996). Le segnalazioni nelle banche dati private seguono regole proprie (si veda la pagina su CRIF e Centrale rischi).

L'azione di regresso contro chi ha emesso o girato l'assegno si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (art. 75 R.D. 1736/1933); le azioni cambiarie contro l'accettante in tre anni dalla scadenza, quelle contro giranti e traente in un anno dal protesto (art. 94 R.D. 1669/1933). La cambiale è titolo esecutivo e consente di notificare subito il precetto (art. 474 c.p.c.; si veda la pagina sul titolo esecutivo).

  1. Controllare subito il preavviso della banca e la data di presentazione dell'assegno.
  2. Pagare entro sessanta giorni importo, interessi, penale e spese, conservando la quietanza.
  3. Consegnare la prova del pagamento alla banca o al pubblico ufficiale.
  4. Chiedere la cancellazione del protesto o, dopo un anno, la riabilitazione.
  5. Contestare con scritti difensivi o opposizione l'ordinanza del prefetto se ingiusta.

Domande frequenti

Ho emesso un assegno scoperto: è reato?
No, oggi è un illecito amministrativo. Chi emette un assegno che, presentato in tempo, non viene pagato per difetto di provvista è punito dal prefetto con una sanzione da un milione a sei milioni di lire (da 516,46 a 3.098,74 euro), raddoppiata per importi oltre venti milioni di lire o se la violazione si ripete, senza possibilità di pagamento in misura ridotta (art. 2 L. 386/1990). In più si deve una penale del 10% al portatore (art. 3).
Come evito la sanzione e l'iscrizione in CAI?
Pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno l'importo, gli interessi, la penale del 10% e le spese di protesto, al portatore, alla banca con deposito vincolato o al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, e dandone prova alla banca (art. 8 L. 386/1990). Altrimenti la banca iscrive il nome nella centrale d'allarme interbancaria e revoca ogni autorizzazione a emettere assegni per almeno sei mesi (art. 9).
Come si cancella un protesto?
Per la cambiale, pagando entro dodici mesi dal protesto con interessi e spese si ha diritto alla cancellazione dal registro informatico (art. 4 L. 77/1955, come sostituito dalla L. 235/2000). In ogni caso, chi ha pagato e non ha subito altri protesti può chiedere dopo un anno la riabilitazione al presidente del tribunale o a un notaio, con cancellazione definitiva dei dati (art. 17 L. 108/1996). Senza cancellazione, il protesto resta nel registro per cinque anni.
Entro quando si può agire per un assegno o una cambiale non pagati?
Per l'assegno, l'azione di regresso contro traente e giranti si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (art. 75 R.D. 1736/1933). Per la cambiale, le azioni contro l'accettante si prescrivono in tre anni dalla scadenza e quelle contro giranti e traente in un anno dal protesto (art. 94 R.D. 1669/1933). Scaduti questi termini resta l'azione ordinaria basata sul rapporto sottostante.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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