In breve
- Assegno scoperto: non è reato, ma sanzione del prefetto e penale del 10%.
- Sessanta giorni: pagando tutto in tempo si evitano sanzione e CAI.
- CAI: divieto di emettere assegni per almeno sei mesi.
- Protesto: resta cinque anni, salvo cancellazione o riabilitazione.
- Titolo esecutivo: assegno e cambiale permettono il precetto diretto.
L'assegno senza provvista
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.»
Gli importi, ancora espressi in lire, corrispondono a 516,46-3.098,74 euro, raddoppiati per assegni oltre venti milioni di lire o per violazioni ripetute, e non ammettono il pagamento in misura ridotta; l'assegno emesso senza l'autorizzazione della banca è punito più severamente (art. 1). Il pubblico ufficiale che leva il protesto trasmette il rapporto al prefetto (art. 8-bis). Al portatore spetta una penale del 10% della somma non pagata, e l'assegno vale come titolo esecutivo anche per la penale (art. 3).
| Passaggio | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| Mancato pagamento | Protesto o constatazione equivalente; preavviso di revoca entro dieci giorni | Artt. 8-bis, 9-bis L. 386/1990 |
| Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione | Niente sanzione e niente CAI, se si paga tutto e se ne dà prova | Art. 8 |
| Nessun pagamento | Iscrizione in CAI, revoca delle autorizzazioni per almeno sei mesi, sanzione del prefetto | Artt. 9, 10-bis, 2 |
| Recupero da parte del portatore | Precetto sull'assegno, per importo e penale | Art. 3; art. 474 c.p.c. |
Protesto, cancellazione e prescrizione
Il protesto viene pubblicato nel registro informatico delle camere di commercio e vi resta per cinque anni, salvo cancellazione. Chi paga la cambiale o il vaglia cambiario protestati entro dodici mesi, con interessi e spese, ha diritto alla cancellazione (art. 4 L. 77/1955, come sostituito dalla L. 235/2000); chi ha adempiuto e non ha subito altri protesti può ottenere dopo un anno la riabilitazione dal presidente del tribunale o da un notaio, che porta alla cancellazione definitiva (art. 17 L. 108/1996). Le segnalazioni nelle banche dati private seguono regole proprie (si veda la pagina su CRIF e Centrale rischi).
L'azione di regresso contro chi ha emesso o girato l'assegno si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (art. 75 R.D. 1736/1933); le azioni cambiarie contro l'accettante in tre anni dalla scadenza, quelle contro giranti e traente in un anno dal protesto (art. 94 R.D. 1669/1933). La cambiale è titolo esecutivo e consente di notificare subito il precetto (art. 474 c.p.c.; si veda la pagina sul titolo esecutivo).
- Controllare subito il preavviso della banca e la data di presentazione dell'assegno.
- Pagare entro sessanta giorni importo, interessi, penale e spese, conservando la quietanza.
- Consegnare la prova del pagamento alla banca o al pubblico ufficiale.
- Chiedere la cancellazione del protesto o, dopo un anno, la riabilitazione.
- Contestare con scritti difensivi o opposizione l'ordinanza del prefetto se ingiusta.
Domande frequenti
Ho emesso un assegno scoperto: è reato?
Come evito la sanzione e l'iscrizione in CAI?
Come si cancella un protesto?
Entro quando si può agire per un assegno o una cambiale non pagati?
Fonti normative
- Art. 2 L. 386/1990 — Emissione di assegno senza provvista
- Art. 8 L. 386/1990 — Pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione
- Art. 9 L. 386/1990 — Revoca delle autorizzazioni
- Art. 17 L. 108/1996 — Riabilitazione del debitore protestato
- Art. 94 R.D. 1669/1933 — Prescrizione delle azioni cambiarie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiIl titolo esecutivoArt. 474 c.p.c.: quali atti permettono di pignorare, la copia conforme che dal 2023 sostituisce la formula esecutiva (art. 475), notifica, precetto, assegni e accordi.
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniIl precetto: intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, contenuto a pena di nullità, inefficace se l'esecuzione non inizia in 90 giorni.
- Banche, consumatori e assicurazioniSegnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarlaPreavviso obbligatorio di 15 giorni, tempi di conservazione (12, 24, 36 mesi), sofferenza solo con insolvenza, accesso gratuito ai dati, reclamo, Garante, ABF.
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