In breve
- Regola: ciò che si costruisce su un terreno appartiene al proprietario del terreno.
- Coniugi: la casa sul terreno personale di uno resta sua, anche in comunione legale.
- Costruttore: ha diritto a un indennizzo, salvo che debba rimuovere le opere.
- Sei mesi: termine per chiedere la rimozione dalla notizia dell'incorporazione.
- Sconfinamento: in buona fede e senza opposizione in tre mesi, il giudice può attribuire il suolo.
Il principio dell'accessione
«Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.»
La proprietà della costruzione si acquista automaticamente, a titolo originario, nel momento in cui l'opera si incorpora nel suolo. Solo un titolo, come il diritto di superficie, o una norma di legge possono escluderla. Per questo la costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul terreno personale di uno dei due appartiene al proprietario del suolo, senza che la comunione legale la renda comune (Cass. 16621/2025, 10727/2024 e 28258/2019); all'altro coniuge resta di regola un credito per quanto ha investito.
Chi ha costruito e con quali materiali
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Il proprietario del suolo costruisce con materiali altrui | Paga il valore dei materiali, se non è chiesta la separazione; danni se in colpa grave; rivendica entro sei mesi | Art. 935 |
| Un terzo costruisce con materiali propri | Il proprietario sceglie: tiene le opere pagando materiali e manodopera o l'aumento di valore, oppure chiede la rimozione a spese del terzo, con i danni | Art. 936 |
| Opere fatte con la scienza del proprietario senza opposizione, o dal terzo in buona fede | Niente rimozione: spetta l'indennizzo | Art. 936, c. 4 |
| Termine per chiedere la rimozione | Sei mesi dalla notizia dell'incorporazione | Art. 936, c. 5 |
| Un terzo costruisce con materiali di un altro | Rivendica dei materiali entro sei mesi o indennità pari al loro valore | Art. 937 |
Se il proprietario non chiede la rimozione entro sei mesi, deve pagare l'indennizzo al terzo (Cass. 14741/2025). L'indennizzo dell'art. 936 spetta però solo a chi non ha alcun rapporto giuridico con il proprietario o con chi gode del fondo: non all'appaltatore che ha lavorato per un committente, che deve rivolgersi a quest'ultimo (Cass. 4813/2025 e 15414/2024).
Lo sconfinamento sul fondo vicino
Chi, costruendo un edificio, occupa in buona fede una parte del fondo confinante può ottenere dal giudice la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, se il vicino non si è opposto entro tre mesi dall'inizio della costruzione; in cambio paga il doppio del valore della superficie occupata e risarcisce i danni (art. 938 c.c.). Chi si accorge di uno sconfinamento deve quindi opporsi subito, per iscritto (si vedano le pagine su confini e sulle distanze tra costruzioni).
- Verificare in catasto e nei registri di chi è il terreno prima di costruire.
- Regolare per iscritto il diritto di costruire: superficie, donazione, accordo.
- Conservare fatture e prove dei pagamenti dei lavori.
- Opporsi per iscritto subito a costruzioni o sconfinamenti non autorizzati.
- Chiedere rimozione o indennizzo nei termini di legge.
Domande frequenti
Abbiamo costruito la casa sul terreno di mio marito: è anche mia?
Ho costruito sul terreno di mio padre: di chi è la casa?
Il proprietario del terreno può farmi demolire quello che ho costruito?
Costruendo la casa ho occupato per errore un pezzo del terreno del vicino: che cosa succede?
Fonti normative
- Art. 934 c.c. — Opere fatte sopra o sotto il suolo
- Art. 935 c.c. — Opere del proprietario con materiali altrui
- Art. 936 c.c. — Opere fatte da un terzo con materiali propri
- Art. 937 c.c. — Opere di un terzo con materiali altrui
- Art. 938 c.c. — Occupazione di porzione di fondo attiguo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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