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IstitutoDiritto civile · Casa e proprietà

Accessione: chi costruisce sul terreno altrui

La coppia costruisce la casa sul terreno ereditato da uno dei due, il figlio edifica sul fondo del padre, un'impresa sconfina di qualche metro sul lotto vicino: di chi è la costruzione? La regola del codice civile è netta, tutto ciò che sta sopra e sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo, ma chi ha costruito ha diritti, con termini brevi per farli valere. Questa pagina spiega il principio dell'accessione, le regole per il costruttore in buona o mala fede, il caso dei coniugi e lo sconfinamento.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: ciò che si costruisce su un terreno appartiene al proprietario del terreno.
  • Coniugi: la casa sul terreno personale di uno resta sua, anche in comunione legale.
  • Costruttore: ha diritto a un indennizzo, salvo che debba rimuovere le opere.
  • Sei mesi: termine per chiedere la rimozione dalla notizia dell'incorporazione.
  • Sconfinamento: in buona fede e senza opposizione in tre mesi, il giudice può attribuire il suolo.

Il principio dell'accessione

Art. 934 c.c.

«Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.»

La proprietà della costruzione si acquista automaticamente, a titolo originario, nel momento in cui l'opera si incorpora nel suolo. Solo un titolo, come il diritto di superficie, o una norma di legge possono escluderla. Per questo la costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul terreno personale di uno dei due appartiene al proprietario del suolo, senza che la comunione legale la renda comune (Cass. 16621/2025, 10727/2024 e 28258/2019); all'altro coniuge resta di regola un credito per quanto ha investito.

Chi ha costruito e con quali materiali

SituazioneRegolaNorma
Il proprietario del suolo costruisce con materiali altruiPaga il valore dei materiali, se non è chiesta la separazione; danni se in colpa grave; rivendica entro sei mesiArt. 935
Un terzo costruisce con materiali propriIl proprietario sceglie: tiene le opere pagando materiali e manodopera o l'aumento di valore, oppure chiede la rimozione a spese del terzo, con i danniArt. 936
Opere fatte con la scienza del proprietario senza opposizione, o dal terzo in buona fedeNiente rimozione: spetta l'indennizzoArt. 936, c. 4
Termine per chiedere la rimozioneSei mesi dalla notizia dell'incorporazioneArt. 936, c. 5
Un terzo costruisce con materiali di un altroRivendica dei materiali entro sei mesi o indennità pari al loro valoreArt. 937

Se il proprietario non chiede la rimozione entro sei mesi, deve pagare l'indennizzo al terzo (Cass. 14741/2025). L'indennizzo dell'art. 936 spetta però solo a chi non ha alcun rapporto giuridico con il proprietario o con chi gode del fondo: non all'appaltatore che ha lavorato per un committente, che deve rivolgersi a quest'ultimo (Cass. 4813/2025 e 15414/2024).

Lo sconfinamento sul fondo vicino

Chi, costruendo un edificio, occupa in buona fede una parte del fondo confinante può ottenere dal giudice la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, se il vicino non si è opposto entro tre mesi dall'inizio della costruzione; in cambio paga il doppio del valore della superficie occupata e risarcisce i danni (art. 938 c.c.). Chi si accorge di uno sconfinamento deve quindi opporsi subito, per iscritto (si vedano le pagine su confini e sulle distanze tra costruzioni).

  1. Verificare in catasto e nei registri di chi è il terreno prima di costruire.
  2. Regolare per iscritto il diritto di costruire: superficie, donazione, accordo.
  3. Conservare fatture e prove dei pagamenti dei lavori.
  4. Opporsi per iscritto subito a costruzioni o sconfinamenti non autorizzati.
  5. Chiedere rimozione o indennizzo nei termini di legge.

Domande frequenti

Abbiamo costruito la casa sul terreno di mio marito: è anche mia?
No: la costruzione fatta da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi appartiene per accessione al proprietario del suolo, anche se i coniugi sono in comunione legale (Cass. 16621/2025, 10727/2024 e 28258/2019). All'altro coniuge resta di regola un credito per quanto ha investito, da far valere al momento della separazione o dello scioglimento della comunione.
Ho costruito sul terreno di mio padre: di chi è la casa?
Del proprietario del terreno, per accessione (art. 934 c.c.), salvo che un titolo attribuisca un diritto diverso, come un diritto di superficie. Chi ha costruito può chiedere un indennizzo: il proprietario sceglie se pagare il valore dei materiali e della manodopera o l'aumento di valore del fondo (art. 936). Per evitare liti conviene regolare prima la situazione per iscritto, per esempio costituendo un diritto di superficie o con una donazione del terreno.
Il proprietario del terreno può farmi demolire quello che ho costruito?
Può chiedere che le opere siano tolte a spese di chi le ha fatte, con i danni, ma non se sono state fatte con la sua conoscenza e senza opposizione, o dal costruttore in buona fede, e non oltre sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell'incorporazione (art. 936 c.c.). Se non chiede la rimozione in tempo, deve pagare l'indennizzo (Cass. 14741/2025).
Costruendo la casa ho occupato per errore un pezzo del terreno del vicino: che cosa succede?
Se l'occupazione è avvenuta in buona fede e il vicino non si è opposto entro tre mesi dall'inizio dei lavori, il giudice può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato; il costruttore deve pagare il doppio del valore della superficie occupata, oltre ai danni (art. 938 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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