In breve
- Srl: contratti annullabili se il terzo conosceva o poteva riconoscere il conflitto; delibere del consiglio impugnabili in 90 giorni.
- Spa: obbligo di informare consiglio e organo di controllo; il delegato si astiene.
- Contratto con se stesso: annullabile salvo autorizzazione specifica.
- Danni: l'amministratore risponde verso la società.
- Reato: infedeltà patrimoniale, da sei mesi a tre anni, a querela.
Nella srl
«I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.»
Le decisioni del consiglio di amministrazione prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto, se causano alla società un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri amministratori e, se esistono, dai sindaci o dal revisore; restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 2475-ter, c. 2). Il conflitto va provato in concreto: non basta che le due società contraenti abbiano gli stessi amministratori, occorre dimostrare che nel singolo contratto il vantaggio dell'una si realizza a spese dell'altra (Cass. 5108/2025). Nelle decisioni dei soci, il voto determinante del socio in conflitto rende la decisione impugnabile se può recare danno alla società (art. 2479-ter; si veda la pagina sulle decisioni dei soci).
Nella spa
| Chi | Obbligo | Conseguenza della violazione |
|---|---|---|
| Ogni amministratore | Informare gli altri amministratori e l'organo di controllo di ogni interesse, con natura, termini, origine e portata | Delibera impugnabile in 90 giorni se può danneggiare la società |
| Amministratore delegato | Astenersi e rimettere l'operazione al consiglio | Come sopra, più il risarcimento dei danni |
| Amministratore unico | Informare anche la prima assemblea utile | Responsabilità per i danni |
| Consiglio | Motivare ragioni e convenienza dell'operazione | Delibera impugnabile da amministratori e organo di controllo |
Chi ha votato a favore non può impugnare se gli obblighi di informazione sono stati rispettati, e l'amministratore risponde dei danni causati dalla sua azione od omissione (art. 2391). Quando però l'amministratore compie da solo un atto con un terzo, senza una delibera del consiglio, si applica la regola generale della rappresentanza (art. 1394), non l'art. 2391 (Cass. 255/2022 e 1525/2006); lo stesso vale per l'amministratore unico (Cass. 27783/2008). In assemblea, la delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto è impugnabile se può recare danno alla società, e gli amministratori non possono votare sulla propria responsabilità (art. 2373).
Il contratto con se stesso e la responsabilità
Il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, è annullabile salvo che la società lo abbia autorizzato specificamente o che il contenuto fosse determinato in modo da escludere il conflitto: il conflitto si presume, e non serve dimostrare in concreto un'incompatibilità tra gli interessi (art. 1395; Cass. 27783/2008). L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto (art. 1442). Accanto all'annullamento la società, e nella srl ciascun socio, può agire per il risarcimento contro l'amministratore (si veda la pagina sulla responsabilità dell'amministratore). Sulla rimozione dell'amministratore si veda la pagina sulla revoca.
«Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
Il reato è procedibile a querela e richiede un conflitto effettivo e attuale, non una situazione solo potenziale (Cass. pen. 55412/2018): è stato ravvisato, per esempio, nella vendita di un bene sociale al padre dell'amministratore a un prezzo inferiore al valore di mercato (Cass. pen. 22495/2016). Il profitto non è ingiusto se è compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, che derivano dall'appartenenza al gruppo (art. 2634, c. 3). Se manca un conflitto preesistente e l'amministratore usa il denaro sociale per scopi solo personali, si configura piuttosto l'appropriazione indebita (Cass. pen. 3397/2013); in caso di fallimento entrano in gioco i reati di bancarotta.
- Dichiarare l'interesse per iscritto prima dell'operazione.
- Astenersi se si è amministratore delegato e rimettere la decisione al consiglio.
- Motivare la convenienza dell'operazione nella delibera, con perizie se servono.
- Per la società o i soci: impugnare la delibera entro 90 giorni.
- Chiedere l'annullamento del contratto entro cinque anni e i danni.
Domande frequenti
L'amministratore di una srl può comprare un immobile della società?
Due società hanno lo stesso amministratore: i loro contratti sono in conflitto di interessi?
Che cosa deve fare il consigliere di una spa che ha un interesse in un'operazione?
Quando il conflitto di interessi diventa reato?
Fonti normative
- Art. 2475-ter c.c. — Conflitto di interessi nella srl
- Art. 2391 c.c. — Interessi degli amministratori
- Artt. 1394-1395 c.c. — Conflitto di interessi e contratto con se stesso
- Art. 2373 c.c. — Conflitto di interessi del socio
- Art. 2634 c.c. — Infedeltà patrimoniale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlQuando l'amministratore di srl risponde col proprio patrimonio (art. 2476 c.c.): azione del socio, azione dei creditori, danno diretto, perdita del capitale.
- Soci e amministratoriLa revoca dell'amministratore: giusta causa, risarcimento, revoca giudizialeSpa (2383): revoca in ogni tempo, risarcimento senza giusta causa; srl (2476 c. 3): revoca cautelare per gravi irregolarità; società di persone (2259); 2396-quater.
- Soci e amministratoriIl compenso dell'amministratoreArt. 2389 c.c.: chi decide il compenso, perché serve una delibera espressa (Cass. SU 21933/2008), il ricorso al giudice, la rinuncia, gestione separata e deducibilità.
- Costituire e gestire una societàL'assemblea della srl e l'impugnazione delle decisioni dei sociArtt. 2479-2479-ter c.c.: materie, consultazione scritta, convocazione, quorum, totalitaria, decisioni annullabili in 90 giorni e nulle in 3 anni, conflitto, sospensione.
- Soci e amministratoriIl socio di minoranza: diritti di controllo, informazione, impugnazioneNella srl ogni socio accede ai documenti (2476), agisce e impugna in 90 giorni; nella spa soglie del 5%, del quinto e del decimo; denuncia ex 2396-quater dal 2026.
- Soci e amministratoriSindaci e revisori: nomina obbligatoria e responsabilitàArt. 2477 c.c.: quando la srl deve nominare sindaco o revisore; art. 2407 dopo la L. 35/2025: tetto al risarcimento, prescrizione 5 anni; segnalazione della crisi.
- Reati contro il patrimonioL'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Possesso legittimo e interversione, pena fino a 5 anni, querela in 3 mesi, i casi tipici, differenze con furto e truffa, prescrizione, riti e risarcimento.
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.