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IstitutoSocietà e impresa · Soci e amministratori

L'amministratore in conflitto di interessi

L'amministratore di una società deve curare l'interesse della società, non il proprio o quello di terzi. Quando ha un interesse personale in un'operazione, per esempio perché compra un bene della società, le vende qualcosa o la fa contrattare con un'altra società che controlla, la legge interviene su più piani: il contratto può essere annullato, la delibera del consiglio impugnata, l'amministratore chiamato a risarcire i danni e, nei casi più gravi, punito per infedeltà patrimoniale. Questa pagina spiega le regole per srl e spa e che cosa possono fare società e soci.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Srl: contratti annullabili se il terzo conosceva o poteva riconoscere il conflitto; delibere del consiglio impugnabili in 90 giorni.
  • Spa: obbligo di informare consiglio e organo di controllo; il delegato si astiene.
  • Contratto con se stesso: annullabile salvo autorizzazione specifica.
  • Danni: l'amministratore risponde verso la società.
  • Reato: infedeltà patrimoniale, da sei mesi a tre anni, a querela.

Nella srl

Art. 2475-ter, c. 1, c.c.

«I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.»

Le decisioni del consiglio di amministrazione prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto, se causano alla società un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri amministratori e, se esistono, dai sindaci o dal revisore; restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 2475-ter, c. 2). Il conflitto va provato in concreto: non basta che le due società contraenti abbiano gli stessi amministratori, occorre dimostrare che nel singolo contratto il vantaggio dell'una si realizza a spese dell'altra (Cass. 5108/2025). Nelle decisioni dei soci, il voto determinante del socio in conflitto rende la decisione impugnabile se può recare danno alla società (art. 2479-ter; si veda la pagina sulle decisioni dei soci).

Nella spa

ChiObbligoConseguenza della violazione
Ogni amministratoreInformare gli altri amministratori e l'organo di controllo di ogni interesse, con natura, termini, origine e portataDelibera impugnabile in 90 giorni se può danneggiare la società
Amministratore delegatoAstenersi e rimettere l'operazione al consiglioCome sopra, più il risarcimento dei danni
Amministratore unicoInformare anche la prima assemblea utileResponsabilità per i danni
ConsiglioMotivare ragioni e convenienza dell'operazioneDelibera impugnabile da amministratori e organo di controllo

Chi ha votato a favore non può impugnare se gli obblighi di informazione sono stati rispettati, e l'amministratore risponde dei danni causati dalla sua azione od omissione (art. 2391). Quando però l'amministratore compie da solo un atto con un terzo, senza una delibera del consiglio, si applica la regola generale della rappresentanza (art. 1394), non l'art. 2391 (Cass. 255/2022 e 1525/2006); lo stesso vale per l'amministratore unico (Cass. 27783/2008). In assemblea, la delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto è impugnabile se può recare danno alla società, e gli amministratori non possono votare sulla propria responsabilità (art. 2373).

Il contratto con se stesso e la responsabilità

Il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, è annullabile salvo che la società lo abbia autorizzato specificamente o che il contenuto fosse determinato in modo da escludere il conflitto: il conflitto si presume, e non serve dimostrare in concreto un'incompatibilità tra gli interessi (art. 1395; Cass. 27783/2008). L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto (art. 1442). Accanto all'annullamento la società, e nella srl ciascun socio, può agire per il risarcimento contro l'amministratore (si veda la pagina sulla responsabilità dell'amministratore). Sulla rimozione dell'amministratore si veda la pagina sulla revoca.

Art. 2634, c. 1, c.c.

«Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Il reato è procedibile a querela e richiede un conflitto effettivo e attuale, non una situazione solo potenziale (Cass. pen. 55412/2018): è stato ravvisato, per esempio, nella vendita di un bene sociale al padre dell'amministratore a un prezzo inferiore al valore di mercato (Cass. pen. 22495/2016). Il profitto non è ingiusto se è compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, che derivano dall'appartenenza al gruppo (art. 2634, c. 3). Se manca un conflitto preesistente e l'amministratore usa il denaro sociale per scopi solo personali, si configura piuttosto l'appropriazione indebita (Cass. pen. 3397/2013); in caso di fallimento entrano in gioco i reati di bancarotta.

  1. Dichiarare l'interesse per iscritto prima dell'operazione.
  2. Astenersi se si è amministratore delegato e rimettere la decisione al consiglio.
  3. Motivare la convenienza dell'operazione nella delibera, con perizie se servono.
  4. Per la società o i soci: impugnare la delibera entro 90 giorni.
  5. Chiedere l'annullamento del contratto entro cinque anni e i danni.

Domande frequenti

L'amministratore di una srl può comprare un immobile della società?
Può, ma è un'operazione in conflitto di interessi. Se l'ha conclusa lui stesso in rappresentanza della società, il contratto è annullabile su domanda della società quando il conflitto era conosciuto o riconoscibile dall'altra parte (art. 2475-ter c.c.); se ha contrattato con se stesso, il contratto è annullabile anche senza provare il conflitto in concreto, salvo che la società lo abbia autorizzato specificamente o che il contenuto del contratto fosse predeterminato in modo da escludere il conflitto (art. 1395). La società ha cinque anni per chiedere l'annullamento (art. 1442), e se il prezzo è inferiore al valore di mercato l'amministratore può rispondere anche penalmente.
Due società hanno lo stesso amministratore: i loro contratti sono in conflitto di interessi?
Non automaticamente. Secondo la Cassazione il conflitto rilevante per l'art. 2475-ter non si deduce solo dal fatto che le stesse persone amministrano le due società: occorre dimostrare, con riferimento al singolo contratto, che l'utile di una società si realizza a spese dell'altra (Cass. 5108/2025). Quando però è la stessa persona a firmare per entrambe, si applica la regola sul contratto con se stesso, con la presunzione di conflitto (art. 1395 c.c.).
Che cosa deve fare il consigliere di una spa che ha un interesse in un'operazione?
Deve informare gli altri amministratori e l'organo di controllo di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, indicandone natura, termini, origine e portata; se è amministratore delegato deve astenersi e rimettere l'operazione al consiglio, e se è amministratore unico deve informare anche la prima assemblea. La delibera deve motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione; se questi obblighi non sono rispettati o il voto dell'interessato è stato determinante, la delibera che può danneggiare la società è impugnabile entro novanta giorni (art. 2391 c.c.).
Quando il conflitto di interessi diventa reato?
Quando l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore, avendo un interesse in conflitto con quello della società e per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compie o concorre a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente un danno patrimoniale: è l'infedeltà patrimoniale, punita a querela con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 2634 c.c.). Serve un conflitto effettivo e attuale (Cass. pen. 55412/2018); il profitto non è ingiusto se compensato da vantaggi derivanti dall'appartenenza a un gruppo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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