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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

Il reato di tortura

Il reato di tortura, introdotto nel codice penale nel 2017, non riguarda solo gli abusi delle forze dell'ordine: punisce chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, provoca acute sofferenze o un trauma psichico verificabile a una persona che è sotto il suo controllo o in condizioni di minorata difesa. Questa pagina spiega gli elementi del reato, le pene per i privati e per i pubblici ufficiali, le aggravanti, il rapporto con altri reati e le regole sulle prove ottenute con la tortura.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Chi: chiunque abbia sotto di sé una persona privata della libertà, affidata o indifesa.
  • Condotta: violenze, minacce gravi o crudeltà che causano acute sofferenze o un trauma verificabile.
  • Pena: da quattro a dieci anni; da cinque a dodici per il pubblico ufficiale.
  • Morte: trenta anni se non voluta, ergastolo se voluta.
  • Prove: dichiarazioni ottenute con tortura inutilizzabili.

Gli elementi del reato

Art. 613-bis, c. 1, c.p.

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.»

Il bene protetto è la dignità della persona: alla sofferenza si accompagnano l'asservimento della vittima alla volontà dell'autore e la negazione dei suoi diritti fondamentali (Cass. 37171/2024). Le «più condotte» possono essere anche più atti violenti nello stesso contesto temporale (Cass. 42647/2024). Il reato riguarda i rapporti di custodia e cura in senso ampio: familiari, strutture di assistenza, carceri, centri di trattenimento, ma anche situazioni di fatto in cui la vittima è in minorata difesa.

Pene e aggravanti

IpotesiPenaNorma
TorturaDa 4 a 10 anniArt. 613-bis, c. 1
Commessa da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteriDa 5 a 12 anniArt. 613-bis, c. 2
Ne deriva una lesione; lesione grave; gravissimaAumento; di un terzo; della metàArt. 613-bis, c. 4
Morte non voluta30 anniArt. 613-bis, c. 5
Morte volutaErgastoloArt. 613-bis, c. 5
Pubblico ufficiale che istiga un altro a torturare, se il delitto non è commessoDa 6 mesi a 3 anniArt. 613-ter

L'aggravante per i pubblici ufficiali non si applica alle sofferenze che derivano unicamente dall'esecuzione di misure legittime privative o limitative di diritti, come un arresto eseguito correttamente (art. 613-bis, c. 3).

Rapporti con altri reati e prove

La tortura può concorrere con i maltrattamenti in famiglia aggravati, per la diversità dei beni tutelati e delle condotte (Cass. 39722/2024), e non è assorbita dalla violenza sessuale di gruppo (Cass. 25617/2022). Può accompagnarsi al sequestro di persona quando la vittima è privata della libertà. Nel processo, le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante tortura non sono utilizzabili, salvo che contro gli accusati del delitto e al solo fine di provarne la responsabilità (art. 191, c. 2-bis, c.p.p.).

  1. Mettersi in sicurezza e chiedere aiuto al 112.
  2. Farsi visitare e documentare lesioni e sofferenze, anche psicologiche.
  3. Conservare prove: foto, messaggi, testimoni, registrazioni.
  4. Presentare denuncia: il reato è procedibile d'ufficio.
  5. Costituirsi parte civile con un difensore per il risarcimento.

Domande frequenti

La tortura la può commettere anche un privato?
Sì: il reato è commesso da chiunque, con violenze o minacce gravi o agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, cura, vigilanza o assistenza, o in condizioni di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte o comporta un trattamento inumano e degradante; la pena è da quattro a dieci anni (art. 613-bis c.p.). Per il pubblico ufficiale che abusa dei poteri la pena sale da cinque a dodici anni.
Serve che le violenze siano ripetute nel tempo?
No: la Cassazione ha chiarito che «più condotte» significa anche più atti violenti nello stesso contesto temporale, non solo episodi ripetuti in giorni diversi (Cass. 42647/2024). In alternativa basta che il fatto comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
La tortura può concorrere con i maltrattamenti in famiglia?
Sì: i due reati tutelano beni diversi, l'integrità psicofisica dei familiari e la dignità della persona, e le condotte non si sovrappongono, per cui possono concorrere, per esempio verso un figlio minorenne (Cass. 39722/2024). Allo stesso modo la tortura non è assorbita dalla violenza sessuale di gruppo (Cass. 25617/2022).
Le confessioni ottenute con la tortura valgono nel processo?
No: le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tortura e al solo fine di provarne la responsabilità (art. 191, c. 2-bis, c.p.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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