In breve
- Chi: chiunque abbia sotto di sé una persona privata della libertà, affidata o indifesa.
- Condotta: violenze, minacce gravi o crudeltà che causano acute sofferenze o un trauma verificabile.
- Pena: da quattro a dieci anni; da cinque a dodici per il pubblico ufficiale.
- Morte: trenta anni se non voluta, ergastolo se voluta.
- Prove: dichiarazioni ottenute con tortura inutilizzabili.
Gli elementi del reato
«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.»
Il bene protetto è la dignità della persona: alla sofferenza si accompagnano l'asservimento della vittima alla volontà dell'autore e la negazione dei suoi diritti fondamentali (Cass. 37171/2024). Le «più condotte» possono essere anche più atti violenti nello stesso contesto temporale (Cass. 42647/2024). Il reato riguarda i rapporti di custodia e cura in senso ampio: familiari, strutture di assistenza, carceri, centri di trattenimento, ma anche situazioni di fatto in cui la vittima è in minorata difesa.
Pene e aggravanti
| Ipotesi | Pena | Norma |
|---|---|---|
| Tortura | Da 4 a 10 anni | Art. 613-bis, c. 1 |
| Commessa da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri | Da 5 a 12 anni | Art. 613-bis, c. 2 |
| Ne deriva una lesione; lesione grave; gravissima | Aumento; di un terzo; della metà | Art. 613-bis, c. 4 |
| Morte non voluta | 30 anni | Art. 613-bis, c. 5 |
| Morte voluta | Ergastolo | Art. 613-bis, c. 5 |
| Pubblico ufficiale che istiga un altro a torturare, se il delitto non è commesso | Da 6 mesi a 3 anni | Art. 613-ter |
L'aggravante per i pubblici ufficiali non si applica alle sofferenze che derivano unicamente dall'esecuzione di misure legittime privative o limitative di diritti, come un arresto eseguito correttamente (art. 613-bis, c. 3).
Rapporti con altri reati e prove
La tortura può concorrere con i maltrattamenti in famiglia aggravati, per la diversità dei beni tutelati e delle condotte (Cass. 39722/2024), e non è assorbita dalla violenza sessuale di gruppo (Cass. 25617/2022). Può accompagnarsi al sequestro di persona quando la vittima è privata della libertà. Nel processo, le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante tortura non sono utilizzabili, salvo che contro gli accusati del delitto e al solo fine di provarne la responsabilità (art. 191, c. 2-bis, c.p.p.).
- Mettersi in sicurezza e chiedere aiuto al 112.
- Farsi visitare e documentare lesioni e sofferenze, anche psicologiche.
- Conservare prove: foto, messaggi, testimoni, registrazioni.
- Presentare denuncia: il reato è procedibile d'ufficio.
- Costituirsi parte civile con un difensore per il risarcimento.
Domande frequenti
La tortura la può commettere anche un privato?
Serve che le violenze siano ripetute nel tempo?
La tortura può concorrere con i maltrattamenti in famiglia?
Le confessioni ottenute con la tortura valgono nel processo?
Fonti normative
- Art. 613-bis c.p. — Tortura
- Art. 613-ter c.p. — Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura
- Art. 191 c.p.p. — Prove illegittimamente acquisite
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Reati sessualiLa violenza sessuale di gruppoChe cos'è la violenza sessuale di gruppo, presenza e adesione di chi partecipa, pena da otto a quattordici anni, attenuanti, minore gravità, prescrizione.
- Reati contro la personaIl sequestro di personaPrivare qualcuno della libertà: da sei mesi a otto anni, querela nel caso base, aggravanti per familiari e minori, differenze con violenza privata ed estorsione.
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaIl codice rosso (L. 69/2019 e L. 168/2023): ascolto della vittima entro 3 giorni, misure cautelari e braccialetto, arresto in flagranza differita, nuovi reati.
- Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.
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