In breve
- Tentativo: atti idonei e non equivoci, ma il furto non si compie.
- Supermercato: se l'azione è sorvegliata e fermata subito, il furto resta tentato.
- Pena: quella del furto ridotta da un terzo a due terzi.
- Antitaccheggio: staccarlo è violenza sulle cose, un'aggravante.
- Querela: di regola necessaria; il risarcimento può estinguere il reato.
Quando il furto è tentato
«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.»
Il furto si consuma con l'impossessamento, cioè quando l'autore acquista un'autonoma disponibilità della cosa. Per le Sezioni unite, nel supermercato il monitoraggio dell'azione, con apparati automatici o con l'osservazione diretta del personale o delle forze dell'ordine, seguito dall'intervento immediato, impedisce la consumazione: la merce non è mai uscita dalla sfera di vigilanza del negozio (Cass. SU 52117/2014). Il furto è invece consumato se la refurtiva è stata nascosta fuori dal controllo della vittima, anche se l'autore è ancora sul posto (Cass. 2726/2017), e un GPS sul bene sottratto non basta a renderlo tentato (Cass. 18818/2024; si veda la pagina sul tentativo).
Pena, aggravanti e antitaccheggio
| Ipotesi | Pena del furto consumato | Con la riduzione per il tentativo |
|---|---|---|
| Furto semplice (art. 624) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa | Da 2 mesi a 2 anni, oltre alla multa ridotta |
| Con un'aggravante dell'art. 625 | Reclusione da 2 a 6 anni e multa | Da 8 mesi a 4 anni, oltre alla multa ridotta |
| Con due o più aggravanti | Reclusione da 3 a 10 anni e multa | Da 1 anno a 6 anni e 8 mesi, oltre alla multa ridotta |
Il calcolo applica la diminuzione da un terzo a due terzi prevista dall'art. 56. Rimuovere il dispositivo antitaccheggio è violenza sulle cose, aggravante del n. 2 dell'art. 625 (Cass. 2067/2022); la placca non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (Cass. 21158/2017); nascondere la merce addosso o nella borsa non è invece mezzo fraudolento (Cass. SU 40354/2013).
Desistenza, querela e vie d'uscita
Chi desiste volontariamente risponde solo degli atti già compiuti, se costituiscono un altro reato (art. 56, c. 3). La desistenza però deve nascere da una libera scelta e non da fattori esterni, come l'essere stato scoperto (Cass. 13104/2024), e deve provarla chi la invoca (Cass. 51383/2023). Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi indicati dall'art. 624, c. 3; se l'autore ripara interamente il danno prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dichiara estinto il reato (art. 162-ter; si veda l'estinzione per condotte riparatorie). Per i fatti di minima offensività resta la particolare tenuità del fatto.
- Non firmare dichiarazioni sul fatto senza un difensore.
- Chiedere copia del verbale e dell'eventuale querela.
- Verificare se l'azione era sorvegliata: tentativo o consumazione.
- Valutare il risarcimento al negozio prima del dibattimento.
- Considerare tenuità del fatto, messa alla prova o riti alternativi.
Domande frequenti
Mi hanno fermato dopo le casse con la merce nella borsa: è furto tentato o consumato?
Quanto si rischia per un furto tentato?
Staccare la placca antitaccheggio aggrava il furto?
Il negozio deve fare querela?
Fonti normative
- Art. 56 c.p. — Delitto tentato
- Art. 624 c.p. — Furto
- Art. 625 c.p. — Circostanze aggravanti
- Art. 131-bis c.p. — Particolare tenuità del fatto
- Art. 162-ter c.p. — Estinzione per condotte riparatorie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
- Il procedimento penaleIl tentativo: quando il reato non è consumatoAtti idonei e diretti in modo non equivoco, pena ridotta da un terzo a due terzi, desistenza volontaria e recesso attivo, esempi di furto e omicidio tentati.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Il procedimento penaleL'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)Nei reati a querela rimettibile: risarcimento integrale prima del dibattimento, offerta reale se la vittima rifiuta, dissenso non vincolante (Cass. 46572/2024).
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
- Reati contro il patrimonioIl furto in abitazione e il furto con strappoArt. 624-bis c.p.: da 4 a 7 anni, fino a 10 se aggravato; destrezza su telefoni e carte (D.L. 23/2026); arresto obbligatorio, niente bilanciamento, privata dimora.
- Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.