Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

La reintegra nel posto di lavoro

La reintegra è la tutela più forte contro il licenziamento illegittimo: il giudice annulla il licenziamento e ordina al datore di riprendere il lavoratore, pagandogli anche il risarcimento e i contributi. Non spetta però in tutti i casi, e il lavoratore può rinunciarvi in cambio di un'indennità di quindici mensilità, scegliendo entro termini stretti. Dopo la sentenza ci sono poi regole precise su come e quando rientrare. Questa pagina spiega quando spetta la reintegra, quanto vale il risarcimento, come funziona l'opzione e che cosa succede se il datore non riammette il lavoratore.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Piena: licenziamento nullo, discriminatorio o orale, in ogni azienda; risarcimento senza tetto, minimo 5 mensilità.
  • Attenuata: fatto insussistente o punito dal contratto con sanzione conservativa; massimo 12 mensilità.
  • Opzione: 15 mensilità al posto del rientro, da chiedere entro 30 giorni.
  • Rientro: se non si riprende servizio entro 30 giorni dall'invito, il rapporto si risolve.
  • Contributi: il datore li versa per tutto il periodo.

Quando il giudice ordina la reintegra

Art. 18, c. 1, L. 300/1970

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio [...] ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.»

CasoTutelaFonte
Licenziamento nullo, discriminatorio, orale, per motivo illecitoReintegra piena: retribuzioni fino al rientro, minimo 5 mensilità, contributiArt. 18, c. 1-2; art. 2 D.Lgs. 23/2015; Corte cost. 22/2024
Fatto disciplinare insussistenteReintegra attenuata: massimo 12 mensilità, contributiArt. 18, c. 4; art. 3, c. 2, D.Lgs. 23/2015
Condotta punita dal contratto collettivo con sanzione conservativaReintegra attenuataArt. 18, c. 4; Corte cost. 129/2024
Motivo oggettivo basato su un fatto inesistenteReintegra attenuataArt. 18, c. 7, e Corte cost. 59/2021 e 125/2022; Corte cost. 128/2024
Disabilità o inidoneità, licenziamento prima del termine di comportoReintegra (piena nelle tutele crescenti per la disabilità)Art. 18, c. 7; art. 2, c. 4, D.Lgs. 23/2015

La reintegra per nullità vale in ogni azienda e anche per i dirigenti; le altre ipotesi dell'art. 18 si applicano ai datori sopra le soglie di quindici dipendenti nell'unità o nel comune, o sessanta in tutto (art. 18, c. 8). Nella reintegra attenuata il risarcimento, fino a dodici mensilità, si riduce anche di quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare cercando con diligenza un altro lavoro. Negli altri casi di licenziamento illegittimo spetta solo un'indennità (si veda la pagina sulle tutele contro il licenziamento illegittimo). Per ottenerla occorre impugnare il licenziamento nei termini (si veda l'impugnazione in 60 giorni).

Dopo la sentenza

Il datore invita il lavoratore a riprendere servizio: se non rientra entro trenta giorni dall'invito il rapporto si considera risolto, salvo che abbia chiesto l'indennità sostitutiva. Questa vale quindici mensilità, non è soggetta a contributi, chiude il rapporto e va chiesta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito, se precedente (art. 18, c. 3; art. 2, c. 3, D.Lgs. 23/2015). Il risarcimento corre fino all'effettiva reintegrazione, quindi il datore che non riammette il lavoratore accumula il debito; per i dirigenti sindacali è prevista anche una somma giornaliera a favore del Fondo adeguamento pensioni (art. 18, ultimo comma). Se il datore revoca il licenziamento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione, il rapporto riprende senza interruzioni, con le retribuzioni del periodo (art. 18, c. 10; art. 5 D.Lgs. 23/2015). Prima della causa si può valutare anche l'offerta di conciliazione.

  1. Impugnare il licenziamento per iscritto entro sessanta giorni.
  2. Depositare il ricorso nei termini chiedendo la reintegra e il risarcimento.
  3. Decidere presto tra rientro e indennità di quindici mensilità.
  4. Rispondere all'invito a riprendere servizio entro trenta giorni.
  5. Verificare il pagamento del risarcimento e dei contributi.

Domande frequenti

In quali casi spetta la reintegra?
Sempre, qualunque sia la dimensione dell'azienda, se il licenziamento è nullo, discriminatorio, orale o dovuto a un motivo illecito (art. 18, c. 1, L. 300/1970; art. 2 D.Lgs. 23/2015, che dopo Corte cost. 22/2024 copre tutte le nullità previste dalla legge). Nelle aziende sopra le soglie spetta inoltre, con risarcimento limitato, se il fatto contestato non sussiste o è punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa, e se nel licenziamento per motivo oggettivo il fatto indicato non esiste (art. 18, c. 4 e 7; art. 3, c. 2, D.Lgs. 23/2015 e Corte cost. 128 e 129/2024).
Posso rinunciare alla reintegra e chiedere un'indennità?
Sì: al posto della reintegra puoi chiedere un'indennità pari a quindici mensilità, non soggetta a contributi, che chiude il rapporto; il risarcimento per il periodo precedente resta dovuto. La richiesta va fatta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore a riprendere servizio, se arriva prima (art. 18, c. 3, L. 300/1970; art. 2, c. 3, D.Lgs. 23/2015).
Il datore mi invita a rientrare: che cosa succede se non torno?
Dopo l'ordine di reintegrazione, se non riprendi servizio entro trenta giorni dall'invito del datore il rapporto si considera risolto, salvo che tu abbia chiesto l'indennità sostitutiva di quindici mensilità (art. 18, c. 1, L. 300/1970; art. 2, c. 1, D.Lgs. 23/2015). Per questo, se non si vuole rientrare, l'opzione va esercitata in tempo.
E se il datore non mi fa rientrare?
Il risarcimento è commisurato alle retribuzioni fino al giorno dell'effettiva reintegrazione: finché il datore non riammette il lavoratore, il suo debito continua a crescere (nelle tutele crescenti il tetto di dodici mensilità riguarda solo il periodo precedente la pronuncia, art. 3, c. 2, D.Lgs. 23/2015). Per i dirigenti sindacali la legge prevede in più, per ogni giorno di ritardo, il pagamento al Fondo adeguamento pensioni di una somma pari alla retribuzione dovuta (art. 18, ultimo comma, L. 300/1970).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme