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GuidaLavoro e previdenza · Mobbing, sicurezza e discriminazioni

L'inidoneità alla mansione: che cosa succede al lavoro

Dopo una malattia, un infortunio o semplicemente con l'età, il medico competente può dichiarare un lavoratore non idoneo, del tutto o in parte, alla mansione che svolge. Da quel giudizio dipendono cose molto concrete: il cambio di mansione, la paga, a volte il posto di lavoro. La legge prevede un ricorso rapido contro il giudizio del medico, obbliga il datore a cercare un'altra collocazione e, per chi ha una disabilità, ad adottare accomodamenti ragionevoli prima di licenziare. Questa pagina spiega i giudizi possibili, come si contestano, quali obblighi ha il datore e quando il licenziamento è illegittimo.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Giudizi: idoneità, idoneità parziale con limitazioni, inidoneità temporanea o permanente.
  • Ricorso: all'ASL entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
  • Ricollocazione: mansioni equivalenti o inferiori, con la paga di prima.
  • Disabilità: prima di licenziare il datore deve cercare accomodamenti ragionevoli.
  • Licenziamento illegittimo: reintegra se manca la giustificazione.

Il giudizio del medico competente

Art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008

«Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.»

Le visite si fanno prima dell'assunzione o dell'inizio del lavoro, periodicamente, su richiesta del lavoratore se collegata ai rischi, al cambio di mansione e al rientro dopo oltre sessanta giorni di assenza per motivi di salute, se il medico la ritiene necessaria (art. 41, c. 2). Il medico esprime per iscritto uno di questi giudizi: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, con i limiti di validità, o inidoneità permanente (c. 6-7). Le visite non possono servire ad accertare una gravidanza (c. 3).

Che cosa deve fare il datore di lavoro

SituazioneObbligo del datoreNorma
Idoneità con limitazioniAttuare le misure indicate dal medicoArt. 42 D.Lgs. 81/2008
Inidoneità alla mansioneMansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, con il trattamento di provenienzaArt. 42
Inabilità da infortunio o malattiaNiente licenziamento se c'è una mansione equivalente o inferioreArt. 4, c. 4, L. 68/1999
Lavoratore con disabilitàAccomodamenti ragionevoli dell'organizzazione del lavoroArt. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003
Disabile assunto obbligatoriamente, con aggravamentoAccertamento della commissione; sospensione non retribuita finché dura l'incompatibilitàArt. 10, c. 3, L. 68/1999

Il licenziamento per inidoneità è un licenziamento per motivo oggettivo e richiede che non ci sia altra soluzione. Quando l'inidoneità deriva da una disabilità, il datore deve provare di aver verificato in concreto gli adattamenti possibili: non basta dimostrare che in azienda non ci sono posti disponibili; l'obbligo cede solo davanti a costi sproporzionati o a modifiche irragionevoli, anche per l'interesse degli altri lavoratori (Cass. 6497/2021). Se manca la giustificazione, per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica la tutela del licenziamento nullo, con reintegra (art. 2, c. 4, D.Lgs. 23/2015; si veda la pagina sulle tutele contro il licenziamento illegittimo). Diverso è il superamento del periodo di conservazione del posto per malattia (si veda la pagina sul comporto).

  1. Chiedere copia scritta del giudizio del medico competente.
  2. Valutare il ricorso all'ASL entro 30 giorni.
  3. Proporre per iscritto mansioni o adattamenti compatibili.
  4. Controllare la busta paga dopo il cambio di mansione.
  5. Impugnare entro 60 giorni un eventuale licenziamento.

Domande frequenti

Come si contesta il giudizio del medico competente?
Con ricorso all'azienda sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio; l'ASL, dopo eventuali altri accertamenti, lo conferma, lo modifica o lo revoca (art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008). Il ricorso è ammesso anche contro i giudizi dati prima dell'assunzione. Il giudizio deve essere scritto e consegnato in copia al lavoratore e al datore (c. 6-bis).
Se divento inidoneo, il datore può abbassarmi lo stipendio?
No: il datore deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo però il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. 81/2008). Per chi è diventato inabile a causa di un infortunio o di una malattia la legge sul collocamento dei disabili prevede la conservazione del trattamento più favorevole (art. 4, c. 4, L. 68/1999).
Può licenziarmi per inidoneità?
Solo come ultima soluzione. Il datore deve verificare se esistono mansioni equivalenti o inferiori compatibili con lo stato di salute (art. 42 D.Lgs. 81/2008), e se l'inidoneità dipende da una disabilità deve anche dimostrare di aver valutato accomodamenti ragionevoli dell'organizzazione del lavoro: non basta dire che non ci sono posti liberi (art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003; Cass. 6497/2021). Gli accomodamenti non sono dovuti se hanno costi sproporzionati o non sono ragionevoli, per esempio perché ledono i diritti di altri lavoratori.
Che cosa ottengo se il licenziamento è illegittimo?
Se il giudice accerta che manca la giustificazione del licenziamento motivato dalla disabilità fisica o psichica del lavoratore, per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica la tutela del licenziamento nullo, con reintegra (art. 2, c. 4, D.Lgs. 23/2015); per gli altri valgono le regole ordinarie, spiegate nella pagina sulle tutele contro il licenziamento illegittimo. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro sessanta giorni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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