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IstitutoDiritto civile · Casa e proprietà

Acque piovane, scarichi e stillicidio tra vicini

Il tetto del vicino che scarica la pioggia nel mio cortile, il terreno più in alto che dopo i lavori manda acqua e fango verso il basso, il tubo di scarico appoggiato al confine, le infiltrazioni che arrivano dalla proprietà accanto: sono liti frequenti, e il codice civile le risolve con poche regole precise. Questa pagina spiega chi deve tenersi l'acqua piovana, quando il fondo più basso deve ricevere quella che scende naturalmente, quali distanze valgono per tubi e pozzi e come si agisce.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Pioggia dal tetto: ognuno se la tiene; non può cadere sul fondo del vicino.
  • Scolo naturale: il fondo più basso riceve l'acqua che scende da sola.
  • Opere dell'uomo: non si può rendere lo scolo più gravoso per il vicino.
  • Tubi e gronde: almeno un metro dal confine; pozzi e fosse almeno due.
  • Danni: risponde chi ha in custodia il bene da cui parte l'acqua.

Le acque piovane e lo stillicidio

Art. 908 c.c.

«Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.»

Lo stillicidio, cioè la caduta dell'acqua dal tetto o dalle gronde sul fondo altrui, è legittimo solo se trova fondamento in un titolo, come un contratto o una servitù acquistata per usucapione; vale a maggior ragione per le acque prodotte da attività umane (Cass. 11827/2024 e 7576/2007). L'acqua che cade da un tetto non si giustifica con la regola dello scolo naturale dell'art. 913: per derogare all'art. 908 serve una servitù di stillicidio (Cass. 5298/1977). Le gronde e i canali devono rispettare la distanza di un metro dal confine prevista per i tubi dall'art. 889 c.c.: per la Cassazione vi sono assimilati e la distanza si fonda su una presunzione assoluta di dannosità (Cass. 14273/2019). La stessa regola vale nei condomini, salvo che si tratti di impianti indispensabili per il pieno uso dell'immobile (Cass. 17549/2019).

Lo scolo naturale tra fondo alto e fondo basso

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano naturalmente da quello più elevato, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo; il proprietario del fondo basso non può impedire lo scolo e quello del fondo alto non può renderlo più gravoso (art. 913 c.c.). La regola opera solo per lo scolo naturale e presuppone che nessuno abbia alterato lo stato dei luoghi (Cass. 17509/2024 e 37307/2022); non vieta ogni modifica, ma quelle che alterano in modo apprezzabile il deflusso (Cass. 30239/2019).

SituazioneRegolaRimedio
Tetto o gronda che scarica sul fondo vicinoVietato senza titolo (art. 908)Modifica delle opere e danni
Acqua che scende naturalmente dal terreno più altoIl fondo basso deve riceverla (art. 913)Nessuno, salvo aggravamento
Sbancamenti, piazzali o muri che aumentano o deviano l'acquaScolo reso più gravoso (art. 913)Azione negatoria, demolizione, danni
Sistemazioni agrarie necessarieAmmesse con indennità al fondo danneggiato (art. 913)Indennità
Argini distrutti o fossi ingombriIl danneggiato può intervenire con autorizzazione del tribunale (artt. 915-916)Spese ripartite secondo il vantaggio o a carico di chi ha colpa (art. 917)
Tubi, pozzi, fosse al confineUn metro per i tubi, due metri per pozzi e fosse (art. 889)Rimozione o arretramento

L'azione che mira ad accertare l'aggravamento e a demolire le opere costruite nel fondo superiore è un'azione negatoria (Cass. 17664/2018; si veda la pagina su rivendicazione e negatoria). Quando l'alterazione del deflusso deriva da una strada o da un'opera pubblica, il proprietario danneggiato può agire per il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 8772/2021).

Infiltrazioni e danni

Chi ha in custodia il bene da cui parte l'acqua, come un cortile con pozzetti di raccolta, risponde dei danni causati ai vicini ai sensi dell'art. 2051 c.c., perché deve fare la manutenzione necessaria a evitarli (Cass. 6222/2005; si veda la pagina sui danni da cose in custodia). Nei condomini la ripartizione dipende dalla parte da cui proviene l'acqua (si veda la pagina sulle infiltrazioni in condominio). Le cause sui diritti reali e sulle servitù richiedono prima la mediazione obbligatoria.

  1. Fotografare gronde, scarichi, ristagni e danni, con data, durante e dopo la pioggia.
  2. Verificare se l'acqua scende naturalmente o per opere recenti del vicino.
  3. Far misurare da un tecnico distanze di tubi e gronde e cause delle infiltrazioni.
  4. Diffidare il vicino per iscritto indicando le opere da modificare.
  5. Avviare la mediazione e, se fallisce, l'azione per la modifica delle opere e i danni.

Domande frequenti

La grondaia del vicino scarica l'acqua nel mio giardino: posso farla spostare?
Sì. Il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino (art. 908 c.c.). Lo stillicidio sul fondo altrui è legittimo solo se esiste un titolo, cioè un contratto o una servitù acquistata (Cass. 11827/2024 e 7576/2007); in mancanza si può chiedere al giudice la modifica delle opere e il risarcimento dei danni.
Il mio terreno è più basso e l'acqua del vicino scende da me: devo accettarla?
Solo se scende naturalmente, senza che l'uomo abbia modificato i luoghi (art. 913 c.c.). Né il proprietario del fondo più basso può impedire lo scolo naturale, né quello del fondo più alto può renderlo più gravoso, per esempio con sbancamenti, cementificazioni o canalizzazioni che aumentano o concentrano l'acqua; sono vietate le alterazioni che modificano in modo apprezzabile il deflusso (Cass. 30239/2019).
A che distanza dal confine si può mettere un tubo di scarico?
Almeno un metro per i tubi d'acqua pura o lurida, del gas e simili, e almeno due metri per pozzi, cisterne e fosse, salvi i regolamenti locali (art. 889 c.c.). La Cassazione assimila ai tubi i canali di gronda e considera la distanza fondata su una presunzione assoluta di dannosità, contro cui non si può provare che il tubo non causa danni (Cass. 14273/2019); la regola vale anche se sul confine c'è un muro comune (Cass. 29644/2020).
Le infiltrazioni arrivano dal cortile del vicino: chi paga i danni?
Il proprietario che ha in custodia il bene da cui parte l'acqua risponde dei danni causati a terzi ai sensi dell'art. 2051 c.c., salvo il caso fortuito; la Cassazione lo ha affermato per un cortile con pozzetti di raccolta delle acque piovane che causava infiltrazioni in un box vicino (Cass. 6222/2005). Se il danno deriva da parti comuni di un condominio, si applicano le regole della pagina sulle infiltrazioni in condominio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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