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IstitutoDiritto civile · Condominio

Ascensore e barriere architettoniche in condominio

Un condomino anziano o disabile non riesce più a fare le scale e chiede un ascensore, un servoscala o una rampa, ma l'assemblea non vuole spendere o teme per l'estetica del palazzo. La legge favorisce chi deve superare le barriere: la delibera passa con una maggioranza ridotta, e se il condominio non decide il disabile, e oggi qualunque condomino, può fare i lavori a proprie spese. Questa pagina spiega maggioranze, limiti, distanze, chi paga e come si procede.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Maggioranza: metà degli intervenuti e metà del valore, anche in prima convocazione.
  • Assemblea: l'amministratore la convoca entro trenta giorni se anche un solo condomino lo chiede.
  • Silenzio o rifiuto: dopo tre mesi il disabile può installare servoscala e strutture mobili a sue spese.
  • Singolo condomino: può realizzare le opere a proprie spese nei limiti dell'art. 1102.
  • Unico limite: stabilità e sicurezza dell'edificio.

La delibera e le maggioranze

Art. 2, c. 1, L. 13/1989 (estratto)

«Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche [...] sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.»

L'art. 1120, c. 2, c.c. rinvia alla maggioranza dell'art. 1136, c. 2: la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. L'amministratore deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato, che deve indicare il contenuto e le modalità dell'intervento (art. 1120, c. 3). La norma copre anche i percorsi attrezzati e i dispositivi di segnalazione per i ciechi. Se l'edificio è antico e non consente di rispettare tutte le prescrizioni tecniche, la delibera resta legittima se l'intervento attenua comunque in modo sensibile il disagio di chi deve accedere alla casa (Cass. 18147/2013). Sulle innovazioni in generale si veda la pagina su innovazioni e lavori straordinari.

Se il condominio non decide

ChiChe cosa può fareFonte
Disabile o chi ne ha la tutela, dopo rifiuto o tre mesi di silenzio sulla richiesta scrittaServoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili, allargamento delle porte, a proprie speseArt. 2 c. 2 L. 13/1989
Qualunque condomino o comproprietarioOgni opera per le barriere a proprie spese, usando la cosa comune nei limiti dell'art. 1102Art. 10 c. 3 D.L. 76/2020
Alcuni condomini soltantoAscensore a loro spese; gli altri possono aderire in ogni tempo pagando la quota di costruzione e manutenzioneCass. 3184/2023, 20902/2010
Chi paga da soloNon serve la delibera sulla ripartizione: si applica l'art. 1102Cass. 31462/2018

L'uso della cosa comune da parte del singolo non deve alterarne la destinazione né impedire agli altri di farne uguale uso: una riduzione dello spazio delle scale o dell'androne non basta a rendere illegittimo l'ascensore se non ne deriva un pregiudizio apprezzabile (Cass. 9033/2001). Chi non partecipa alla spesa iniziale conserva il diritto di usare l'impianto in seguito pagando la sua parte (si veda la pagina sulla ripartizione delle spese).

Distanze, vincoli, permessi e contributi

Le opere possono essere realizzate in deroga alle distanze dei regolamenti edilizi, anche nei cortili e nelle chiostrine, ma restano le distanze del codice civile tra costruzioni e dalle vedute (artt. 873 e 907) quando tra l'opera e un edificio di altri non c'è uno spazio comune (art. 3 L. 13/1989; si veda la pagina sulle distanze tra costruzioni). Se l'immobile è vincolato, l'autorità deve pronunciarsi entro novanta giorni, trascorsi i quali vale l'assenso, e il diniego va motivato sulle alternative proposte (art. 4). Le opere non sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia, salvo rampe, ascensori esterni e manufatti che alterano la sagoma dell'edificio (art. 7). Per i contributi a fondo perduto della L. 13/1989 la domanda va presentata al sindaco entro il 1° marzo di ogni anno (art. 11). La delibera contraria alla legge si impugna nei termini dell'art. 1137 c.c. (si veda la pagina sull'impugnazione della delibera).

  1. Chiedere per iscritto all'amministratore di mettere l'opera all'ordine del giorno, con progetto e modalità.
  2. Allegare la documentazione sulla disabilità o sulle difficoltà di deambulazione.
  3. Attendere la delibera o i tre mesi dalla richiesta scritta.
  4. Procedere a proprie spese nei limiti di legge se l'assemblea rifiuta o tace.
  5. Presentare la domanda di contributo al comune entro il 1° marzo.

Domande frequenti

Con quale maggioranza si approva l'ascensore per un condomino disabile?
Con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, sia in prima sia in seconda convocazione (art. 2 L. 13/1989, che rinvia all'art. 1120, c. 2, e all'art. 1136, c. 2, c.c.). La Cassazione qualifica l'installazione dell'ascensore come innovazione diretta a eliminare le barriere architettoniche (Cass. 6129/2017). Queste opere non sono mai considerate voluttuarie.
Se l'assemblea dice di no, il disabile può fare da solo?
Sì. Se il condominio rifiuta o non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il disabile, o chi ne ha la tutela o la responsabilità genitoriale, può installare a proprie spese servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili e allargare le porte d'accesso (art. 2, c. 2, L. 13/1989). Per l'ascensore la Cassazione ha ammesso l'installazione a cura e spese di uno o alcuni condomini nei limiti dell'art. 1102 c.c., salvo il diritto degli altri di partecipare in seguito pagando la loro quota (Cass. 3184/2023).
Il condominio può opporsi perché l'ascensore esterno rovina la facciata?
Oggi molto meno di prima. Dal 2020 per le opere contro le barriere architettoniche resta fermo unicamente il divieto delle innovazioni che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato (art. 2, c. 1, L. 13/1989, come integrato dal D.L. 76/2020); il decoro architettonico non è più richiamato come limite. L'opera non deve comunque impedire agli altri condomini di usare le parti comuni secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.).
L'ascensore nel cortile deve rispettare le distanze?
Le opere per superare le barriere possono essere realizzate in deroga alle distanze dei regolamenti edilizi, anche nei cortili e nelle chiostrine interne o comuni (art. 3, c. 1, L. 13/1989). Restano però le distanze del codice civile tra costruzioni e dalle vedute (artt. 873 e 907) quando tra l'opera e un edificio di altri non c'è uno spazio o un'area comune (art. 3, c. 2).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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