In breve
- Balconi aggettanti: del proprietario dell'appartamento, che ne paga la struttura.
- Frontalini e decorazioni: comuni se servono all'estetica della facciata, spesa di tutti.
- Balconi incassati: regime dei solai, spese tra piano di sopra e piano di sotto.
- Decoro: vietate le opere che alterano l'aspetto armonico dell'edificio.
- Verande: titolo edilizio; libere solo le vetrate VEPA amovibili e le tende.
Di chi sono i balconi
| Elemento | Proprietà e spese | Fonte |
|---|---|---|
| Balcone aggettante (sporge dalla facciata) | Esclusivo del proprietario dell'appartamento | Cass. 14576/2004, 637/2000 |
| Rivestimento del parapetto e della soletta, frontalini | Comuni, spesa di tutti, se hanno prevalente funzione estetica | Cass. 30071/2017 |
| Elementi decorativi della balaustra | Comuni se accrescono il pregio dell'intero edificio | Cass. 176/1986 |
| Balcone incassato o terrazza a livello che copre il piano sotto | Regime dei solai: spese tra i due piani | Art. 1125; Cass. 15913/2007 |
| Gronde sotto i balconi che proteggono la facciata | Parti comuni | Cass. 10371/2025 |
I balconi aggettanti non sono necessari all'esistenza dell'edificio e ne costituiscono un prolungamento dell'appartamento, quindi la domanda di demolizione va proposta contro il proprietario (Cass. 7148/1995); la funzione estetica dei rivestimenti va accertata caso per caso dal giudice. Il regolamento di condominio può disporre diversamente (si vedano le pagine sulle parti comuni e sulla ripartizione delle spese).
Che cosa si può fare sul proprio balcone
«Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.»
Il decoro è leso non solo quando si alterano le linee architettoniche, ma quando l'opera si riflette negativamente sull'aspetto armonico dell'edificio, anche se privo di pregio artistico (Cass. 23510/2023); il giudice tiene conto delle alterazioni già presenti, ma queste da sole non bastano a escludere la lesione (Cass. 5722/2024). Sono state ritenute illegittime tettoie che danneggiavano l'estetica della facciata (Cass. 2743/2005), mentre una veranda è stata mantenuta perché non riduceva in modo apprezzabile luce e aria nel vano scale (Cass. 12491/2007). L'azione per il ripristino è imprescrittibile (Cass. 4193/2017).
Verande, vetrate e tende: il profilo edilizio
Chiudere un balcone in modo stabile crea un nuovo volume e richiede un titolo edilizio; senza, si rischiano le sanzioni per abuso (si veda la pagina su SCIA, CILA ed edilizia libera). Sono invece attività edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) sui balconi aggettanti e nelle logge, purché non creino spazi stabilmente chiusi, garantiscano la microaerazione e non modifichino le linee architettoniche (art. 6, c. 1, lett. b-bis, DPR 380/2001), e le tende da sole e a pergola con telo retrattile che non creano spazi chiusi (lett. b-ter). La libertà edilizia non supera i limiti condominiali: anche queste opere devono rispettare il decoro e il regolamento.
- Leggere il regolamento di condominio su facciata, tende e colori.
- Informare per iscritto l'amministratore prima dei lavori sul balcone.
- Verificare con un tecnico se l'opera richiede un titolo edilizio.
- Distinguere nel preventivo dei lavori le parti comuni da quelle private.
- Impugnare entro trenta giorni la delibera che ripartisce male le spese.
Domande frequenti
Chi paga il rifacimento dei frontalini dei balconi?
Il balcone del piano di sopra fa da tetto al mio: chi paga?
Posso chiudere il balcone con una veranda?
Il condominio può obbligarmi a togliere le tende da sole?
Fonti normative
- Art. 1117 c.c. — Parti comuni dell'edificio
- Art. 1122 c.c. — Opere su parti di proprietà o uso individuale
- Art. 1125 c.c. — Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
- Art. 1120 c.c. — Innovazioni
- Art. 6 DPR 380/2001 — Attività edilizia libera
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- CondominioLe parti comuni del condominio (art. 1117 c.c.)Suolo, muri, tetto, scale, cortili, facciate, impianti: l'elenco, il titolo contrario (SU 7449/1993), l'uso di ciascuno (1102), opere del singolo, lastrico, sottotetti.
- CondominioLa ripartizione delle spese condominialiCome si dividono le spese condominiali: millesimi (art. 1123 c.c.), scale e ascensore per altezza (1124), solai (1125), lastrici di uso esclusivo (1126).
- CondominioInnovazioni e lavori straordinari in condominioArtt. 1120-1122 e 1135-1136 c.c.: maggioranze per innovazioni e straordinaria, fondo speciale obbligatorio, innovazioni gravose o vietate, opere del singolo, superbonus.
- CondominioIl regolamento di condominioArt. 1138 c.c.: quando è obbligatorio, maggioranze, clausole contrattuali e limiti alle proprietà esclusive, animali domestici, sanzioni fino a 800 euro, opponibilità.
- CondominioInfiltrazioni e danni da acqua in condominio: chi pagaDanni da acqua in condominio: art. 1126 c.c. per lastrici e terrazze (un terzo e due terzi), tetto e tubazioni comuni, appartamento del vicino, prova, ATP, risarcimento.
- CondominioSopraelevazione e lastrico solareSopraelevare dall'ultimo piano (art. 1127 c.c.): limiti e indennità agli altri condomini; lastrico solare di uso esclusivo, un terzo e due terzi delle spese.
- Edilizia e urbanisticaSCIA, CILA, edilizia libera: che cosa serve per quali lavoriEdilizia libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa e permesso di costruire: quali lavori richiedono che cosa, controlli in 30 giorni, cambio di destinazione d'uso.
- CondominioImpugnare una delibera dell'assemblea (art. 1137 c.c.)Impugnare la delibera di condominio (art. 1137 c.c.): assenti, dissenzienti e astenuti, 30 giorni perentori, annullabilità e nullità, mediazione che sospende il termine.