In breve
- Per che cosa: termini violati, atti generali non adottati, carte dei servizi e standard non rispettati.
- Prima: diffida all'ente, che ha novanta giorni per rimediare.
- Poi: ricorso al TAR entro un anno, anche da parte di associazioni.
- Risultato: ordine di rimediare, non risarcimento.
- Limiti: standard da definire con decreti e cause già avviate da altre autorità.
Presupposti e procedura
«Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio [...] nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori [...]»
| Fase | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Diffida | All'organo di vertice, con novanta giorni per intervenire | Art. 3, c. 1 |
| Ricorso | Entro un anno dalla scadenza della diffida, provando la persistenza del disservizio | Art. 3, c. 2 |
| Pubblicità e interventi | Notizia sul sito dell'ente; altri interessati possono intervenire fino a venti giorni liberi prima dell'udienza | Art. 1, c. 2-3 |
| Udienza | Fissata d'ufficio tra il 90° e il 120° giorno dal deposito | Art. 1, c. 3 |
| Sentenza | Ordine di porre rimedio entro un termine congruo, con le risorse disponibili | Art. 4 |
Al posto della diffida si può tentare una conciliazione stragiudiziale; se fallisce, il ricorso si propone entro un anno dal suo esito (art. 3, c. 3). Il ricorso è di competenza esclusiva del giudice amministrativo (art. 1, c. 7): per il procedimento si veda la pagina sul ricorso al TAR. Può agire anche un'associazione o un comitato di utenti e, per i servizi alle persone con disabilità, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (art. 1, c. 4).
Effetti e limiti
La sentenza di accoglimento è comunicata agli organi di controllo, alla procura regionale della Corte dei conti e agli organi disciplinari (art. 4, c. 3; si veda il giudizio di responsabilità), e se l'amministrazione non la rispetta si agisce in ottemperanza (art. 5). Non si ottiene risarcimento: per i danni servono le azioni ordinarie, come quella per il danno da ritardo. Il giudice valuta la lesione tenendo conto delle risorse effettivamente a disposizione dell'ente (art. 1, c. 1-bis), e la concreta applicazione dipende dai decreti che definiscono gli standard (art. 7). Per il singolo provvedimento non adottato la strada è il ricorso contro il silenzio; per le azioni collettive contro le imprese si veda la class action del codice di procedura civile.
- Documentare il disservizio e lo standard o il termine violato.
- Raccogliere l'adesione di altri utenti o di un'associazione.
- Notificare la diffida all'organo di vertice, anche via PEC.
- Attendere novanta giorni e verificare le iniziative dell'ente.
- Ricorrere al TAR entro un anno se il problema persiste.
Domande frequenti
Per quali disservizi si può fare la class action pubblica?
Come si avvia?
Si ottiene un risarcimento?
Si può usare contro qualunque amministrazione?
Fonti normative
- Art. 1 D.Lgs. 198/2009 — Presupposti e legittimazione
- Art. 3 D.Lgs. 198/2009 — Diffida e ricorso
- Art. 4 D.Lgs. 198/2009 — Sentenza
- Art. 7 D.Lgs. 198/2009 — Norma transitoria
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- Responsabilità della PAIl danno da ritardo e l'indennizzo forfettarioRisarcimento per i termini violati (art. 2-bis L. 241/1990): prova di danno e colpa, Ad. plen. 12/2024; indennizzo di 30 euro al giorno fino a 2.000 solo per le imprese.
- TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaRicorso ex artt. 112-114 c.p.a. per sentenze del giudice amministrativo e ordinario, commissario ad acta, penalità di mora, atti elusivi nulli.
- Responsabilità della PADifensore civico, URP e reclami: gli strumenti senza avvocatoDifensore civico, riesame del diniego di accesso (art. 25, c. 4, L. 241/1990), URP, reclami e conciliazioni gratuite per luce, gas, acqua e telefono.
- Banche, consumatori e assicurazioniL'azione di classe (class action)Artt. 840-bis ss. c.p.c. dal 19/5/2021: diritti omogenei, tribunale delle imprese, adesione online anche dopo la sentenza, compensi; azione rappresentativa UE.
- TAR e Consiglio di StatoIl procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, terminiAvvio, responsabile, partecipazione, preavviso di rigetto, termini di 30-90-180 giorni, motivazione, SCIA e silenzio-assenso.
- Responsabilità della PAIl giudizio davanti alla Corte dei contiD.Lgs. 174/2016: invito a dedurre con 45 giorni, citazione in 120, prescrizione 5 anni, rito abbreviato al 50%, tetto del 30% (L. 1/2026), appello in 60 giorni.