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ProceduraDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

La class action contro la pubblica amministrazione

Quando un ufficio pubblico o un concessionario di servizi non rispetta i termini, non adotta gli atti generali obbligatori o viola gli standard delle carte dei servizi, gli utenti danneggiati possono agire insieme davanti al giudice amministrativo per ottenere che il servizio torni a funzionare. È la cosiddetta class action pubblica: non dà diritto al risarcimento, ma può imporre all'amministrazione di rimediare e mettere in moto responsabilità disciplinari e contabili. Questa pagina spiega presupposti, diffida preventiva, termini, effetti e limiti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Per che cosa: termini violati, atti generali non adottati, carte dei servizi e standard non rispettati.
  • Prima: diffida all'ente, che ha novanta giorni per rimediare.
  • Poi: ricorso al TAR entro un anno, anche da parte di associazioni.
  • Risultato: ordine di rimediare, non risarcimento.
  • Limiti: standard da definire con decreti e cause già avviate da altre autorità.

Presupposti e procedura

Art. 1, c. 1, D.Lgs. 198/2009

«Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio [...] nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori [...]»

FaseRegolaNorma
DiffidaAll'organo di vertice, con novanta giorni per intervenireArt. 3, c. 1
RicorsoEntro un anno dalla scadenza della diffida, provando la persistenza del disservizioArt. 3, c. 2
Pubblicità e interventiNotizia sul sito dell'ente; altri interessati possono intervenire fino a venti giorni liberi prima dell'udienzaArt. 1, c. 2-3
UdienzaFissata d'ufficio tra il 90° e il 120° giorno dal depositoArt. 1, c. 3
SentenzaOrdine di porre rimedio entro un termine congruo, con le risorse disponibiliArt. 4

Al posto della diffida si può tentare una conciliazione stragiudiziale; se fallisce, il ricorso si propone entro un anno dal suo esito (art. 3, c. 3). Il ricorso è di competenza esclusiva del giudice amministrativo (art. 1, c. 7): per il procedimento si veda la pagina sul ricorso al TAR. Può agire anche un'associazione o un comitato di utenti e, per i servizi alle persone con disabilità, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (art. 1, c. 4).

Effetti e limiti

La sentenza di accoglimento è comunicata agli organi di controllo, alla procura regionale della Corte dei conti e agli organi disciplinari (art. 4, c. 3; si veda il giudizio di responsabilità), e se l'amministrazione non la rispetta si agisce in ottemperanza (art. 5). Non si ottiene risarcimento: per i danni servono le azioni ordinarie, come quella per il danno da ritardo. Il giudice valuta la lesione tenendo conto delle risorse effettivamente a disposizione dell'ente (art. 1, c. 1-bis), e la concreta applicazione dipende dai decreti che definiscono gli standard (art. 7). Per il singolo provvedimento non adottato la strada è il ricorso contro il silenzio; per le azioni collettive contro le imprese si veda la class action del codice di procedura civile.

  1. Documentare il disservizio e lo standard o il termine violato.
  2. Raccogliere l'adesione di altri utenti o di un'associazione.
  3. Notificare la diffida all'organo di vertice, anche via PEC.
  4. Attendere novanta giorni e verificare le iniziative dell'ente.
  5. Ricorrere al TAR entro un anno se il problema persiste.

Domande frequenti

Per quali disservizi si può fare la class action pubblica?
Quando da un disservizio deriva una lesione diretta, concreta e attuale di interessi comuni a molti utenti: violazione dei termini, mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori entro il termine fissato da legge o regolamento, violazione degli obblighi delle carte dei servizi o degli standard qualitativi ed economici, o dei livelli di qualità dei servizi per l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità (art. 1 D.Lgs. 198/2009). Sono escluse le autorità indipendenti, gli organi giurisdizionali e costituzionali e la Presidenza del Consiglio.
Come si avvia?
Prima bisogna notificare una diffida all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, chiedendo di intervenire entro novanta giorni; se non provvede, o provvede solo in parte, si può ricorrere al TAR entro un anno dalla scadenza, provando la diffida e dichiarando che la situazione persiste (art. 3). Il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati, e chi si trova nella stessa situazione può intervenire fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (art. 1, c. 3-4).
Si ottiene un risarcimento?
No: questa azione serve solo a ripristinare il corretto funzionamento del servizio, e per i danni restano i rimedi ordinari (art. 1, c. 6, D.Lgs. 198/2009). Se accoglie il ricorso, il giudice ordina all'amministrazione di porre rimedio entro un termine congruo, nei limiti delle risorse già disponibili; la sentenza è comunicata anche alla Corte dei conti e agli organi disciplinari (art. 4). Per il danno da ritardo si veda l'azione risarcitoria ordinaria.
Si può usare contro qualunque amministrazione?
La legge prevede che la sua concreta applicazione alle amministrazioni e ai concessionari, e in particolare a regioni ed enti locali, sia determinata con decreti del Presidente del Consiglio che definiscono obblighi e standard (art. 7 D.Lgs. 198/2009): prima di agire conviene quindi verificare quali standard valgono per l'ente e il servizio interessati. Il ricorso non è proponibile se sulle stesse condotte è già in corso un procedimento dell'autorità di regolazione del settore o un'azione collettiva del codice del consumo (art. 2).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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