In breve
- Imposte e interessi del defunto passano agli eredi, che ne rispondono in solido.
- Sanzioni: non si trasmettono agli eredi, vanno tolte dalla richiesta.
- Chi non ha accettato non è erede; chi rinuncia non paga; con il beneficio d'inventario si paga solo nei limiti dell'eredità.
- Termini pendenti prorogati di sei mesi a favore degli eredi.
- Notifica collettiva nell'ultimo domicilio del defunto, salvo che gli eredi si siano fatti conoscere.
Che cosa passa agli eredi
«Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. [...] Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. [...] La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.»
Con l'accettazione, l'erede subentra nei debiti del defunto, compresi quelli fiscali: imposte non pagate, cartelle già notificate, avvisi di accertamento per anni passati, anche se emessi dopo la morte. Per le imposte la legge prevede la solidarietà tra gli eredi: l'ente può chiedere l'intero a ciascuno, che poi si rivale sugli altri. Le sanzioni, invece, non si trasmettono: l'obbligazione di pagarle si estingue con la morte del trasgressore (art. 8 D.Lgs. 472/1997), e dal 2027 la stessa regola è nell'art. 8 del testo unico delle sanzioni tributarie. Restano dovuti gli interessi. Anche per le multe e le altre sanzioni amministrative vale la regola dell'intrasmissibilità, come spiegato nella pagina sui debiti ereditari.
| Voce della cartella | Gli eredi pagano? | Norma |
|---|---|---|
| Imposte dovute dal defunto | Sì, in solido tra loro | Art. 65 DPR 600/1973 |
| Interessi | Sì | Art. 65 DPR 600/1973 |
| Sanzioni tributarie | No | Art. 8 D.Lgs. 472/1997 |
| Imposta di successione | Sì, in solido, ma è un debito proprio degli eredi | Art. 36 D.Lgs. 346/1990 |
Chiamati, rinunzianti, beneficio d'inventario
Non tutti i parenti sono eredi. Chi è chiamato all'eredità diventa erede solo accettando, espressamente o tacitamente, e spetta a chi pretende il pagamento, anche all'ente impositore, provare l'accettazione (art. 2697 c.c.). La presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte non valgono come accettazione (Cass. 4843/2019); la voltura catastale sì, se fatta dal chiamato o su suo incarico (Cass. 22769/2024). Chi non vuole i debiti può rinunciare all'eredità e non risponde di nulla; chi ha dubbi sul saldo tra beni e debiti può accettare con beneficio d'inventario e rispondere solo nei limiti del valore di ciò che riceve. Chi è nel possesso di beni ereditari ha però termini brevi per decidere, spiegati nella pagina sull'accettazione dell'eredità.
Notifiche, termini e difese
Gli eredi dovrebbero comunicare all'ufficio delle entrate del domicilio fiscale del defunto le proprie generalità e il proprio domicilio: finché non lo fanno, gli atti possono essere notificati a tutti gli eredi insieme, senza nome, nell'ultimo domicilio del defunto, e la notifica è valida per chi non ha fatto la comunicazione almeno trenta giorni prima. I termini che erano in corso alla morte, o che scadono nei quattro mesi successivi, sono prorogati di sei mesi. Davanti a una cartella intestata al defunto conviene verificare, nell'ordine: se si è davvero eredi; se la cartella contiene sanzioni, da far togliere con un'istanza di sgravio o con il ricorso; se il credito è prescritto o gli atti precedenti sono stati notificati correttamente, come spiegato nelle pagine sulla prescrizione e sulla notifica della cartella.
- Decidere se accettare, rinunciare o accettare con beneficio d'inventario, dopo aver verificato i debiti fiscali nel cassetto fiscale e presso l'agente della riscossione.
- Comunicare all'ufficio generalità e domicilio degli eredi, per ricevere gli atti personalmente.
- Controllare ogni cartella: imposte, interessi e sanzioni, queste ultime da eliminare.
- Usare la proroga di sei mesi per ricorsi e dichiarazioni in scadenza.
- Valutare rateizzazione o definizioni agevolate per la parte dovuta.
Dal 1° gennaio 2027 le regole dell'art. 65 passano nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 141/2026). Come si legge una cartella è spiegato nella pagina sulla cartella di pagamento.
Domande frequenti
Mi è arrivata una cartella intestata a mio padre defunto: devo pagarla tutta?
Gli eredi rispondono pro quota o per l'intero?
Il fisco può notificare gli atti a nome del defunto?
Il termine per fare ricorso scadeva poco dopo la morte: è perso?
Fonti normative
- Art. 65 DPR 600/1973 — Eredi del contribuente (testo vigente fino al 31/12/2026)
- Art. 8 D.Lgs. 472/1997 — Intrasmissibilità della sanzione agli eredi (testo vigente fino al 31/12/2026)
- Art. 8 D.Lgs. 173/2024 — Testo unico sanzioni tributarie, dal 1° gennaio 2027
- Artt. 752-754 c.c. — Debiti ereditari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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