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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

Le cartelle del defunto: gli eredi devono pagare?

Quando muore una persona con debiti fiscali, i suoi eredi ne rispondono: pagano le imposte e gli interessi rimasti in sospeso, anche per gli anni in cui il defunto era in vita, e rispondono in solido tra loro. Le sanzioni, invece, si estinguono con la morte e non passano agli eredi. Chi non ha ancora accettato l'eredità non è erede, e chi rinuncia non paga nulla; chi accetta con beneficio d'inventario risponde solo nei limiti di ciò che riceve. Questa pagina spiega che cosa si deve pagare, come vengono notificati gli atti e come ci si difende.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Imposte e interessi del defunto passano agli eredi, che ne rispondono in solido.
  • Sanzioni: non si trasmettono agli eredi, vanno tolte dalla richiesta.
  • Chi non ha accettato non è erede; chi rinuncia non paga; con il beneficio d'inventario si paga solo nei limiti dell'eredità.
  • Termini pendenti prorogati di sei mesi a favore degli eredi.
  • Notifica collettiva nell'ultimo domicilio del defunto, salvo che gli eredi si siano fatti conoscere.

Che cosa passa agli eredi

Art. 65 DPR 600/1973

«Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. [...] Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. [...] La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.»

Con l'accettazione, l'erede subentra nei debiti del defunto, compresi quelli fiscali: imposte non pagate, cartelle già notificate, avvisi di accertamento per anni passati, anche se emessi dopo la morte. Per le imposte la legge prevede la solidarietà tra gli eredi: l'ente può chiedere l'intero a ciascuno, che poi si rivale sugli altri. Le sanzioni, invece, non si trasmettono: l'obbligazione di pagarle si estingue con la morte del trasgressore (art. 8 D.Lgs. 472/1997), e dal 2027 la stessa regola è nell'art. 8 del testo unico delle sanzioni tributarie. Restano dovuti gli interessi. Anche per le multe e le altre sanzioni amministrative vale la regola dell'intrasmissibilità, come spiegato nella pagina sui debiti ereditari.

Voce della cartellaGli eredi pagano?Norma
Imposte dovute dal defuntoSì, in solido tra loroArt. 65 DPR 600/1973
InteressiArt. 65 DPR 600/1973
Sanzioni tributarieNoArt. 8 D.Lgs. 472/1997
Imposta di successioneSì, in solido, ma è un debito proprio degli erediArt. 36 D.Lgs. 346/1990

Chiamati, rinunzianti, beneficio d'inventario

Non tutti i parenti sono eredi. Chi è chiamato all'eredità diventa erede solo accettando, espressamente o tacitamente, e spetta a chi pretende il pagamento, anche all'ente impositore, provare l'accettazione (art. 2697 c.c.). La presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte non valgono come accettazione (Cass. 4843/2019); la voltura catastale sì, se fatta dal chiamato o su suo incarico (Cass. 22769/2024). Chi non vuole i debiti può rinunciare all'eredità e non risponde di nulla; chi ha dubbi sul saldo tra beni e debiti può accettare con beneficio d'inventario e rispondere solo nei limiti del valore di ciò che riceve. Chi è nel possesso di beni ereditari ha però termini brevi per decidere, spiegati nella pagina sull'accettazione dell'eredità.

Notifiche, termini e difese

Gli eredi dovrebbero comunicare all'ufficio delle entrate del domicilio fiscale del defunto le proprie generalità e il proprio domicilio: finché non lo fanno, gli atti possono essere notificati a tutti gli eredi insieme, senza nome, nell'ultimo domicilio del defunto, e la notifica è valida per chi non ha fatto la comunicazione almeno trenta giorni prima. I termini che erano in corso alla morte, o che scadono nei quattro mesi successivi, sono prorogati di sei mesi. Davanti a una cartella intestata al defunto conviene verificare, nell'ordine: se si è davvero eredi; se la cartella contiene sanzioni, da far togliere con un'istanza di sgravio o con il ricorso; se il credito è prescritto o gli atti precedenti sono stati notificati correttamente, come spiegato nelle pagine sulla prescrizione e sulla notifica della cartella.

  1. Decidere se accettare, rinunciare o accettare con beneficio d'inventario, dopo aver verificato i debiti fiscali nel cassetto fiscale e presso l'agente della riscossione.
  2. Comunicare all'ufficio generalità e domicilio degli eredi, per ricevere gli atti personalmente.
  3. Controllare ogni cartella: imposte, interessi e sanzioni, queste ultime da eliminare.
  4. Usare la proroga di sei mesi per ricorsi e dichiarazioni in scadenza.
  5. Valutare rateizzazione o definizioni agevolate per la parte dovuta.

Dal 1° gennaio 2027 le regole dell'art. 65 passano nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 141/2026). Come si legge una cartella è spiegato nella pagina sulla cartella di pagamento.

Domande frequenti

Mi è arrivata una cartella intestata a mio padre defunto: devo pagarla tutta?
Solo in parte e solo se si è eredi. Gli eredi rispondono delle imposte e degli interessi dovuti dal defunto (art. 65 DPR 600/1973), ma non delle sanzioni, che non si trasmettono (art. 8 D.Lgs. 472/1997): la quota di sanzioni va tolta, chiedendo lo sgravio all'ente o impugnando l'atto. Chi non ha ancora accettato l'eredità non è erede; chi rinuncia non deve nulla.
Gli eredi rispondono pro quota o per l'intero?
Per i debiti tributari del defunto la legge prevede la responsabilità in solido degli eredi (art. 65, c. 1, DPR 600/1973): il fisco può chiedere l'intero a ciascuno di loro, che poi si rivale sugli altri per la loro parte. Per gli altri debiti ereditari la regola è invece la ripartizione in proporzione alle quote (art. 752 c.c.). Chi ha accettato con beneficio d'inventario risponde comunque solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
Il fisco può notificare gli atti a nome del defunto?
Sì, con una regola particolare: gli atti intestati al defunto possono essere notificati agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, e la notifica è efficace verso gli eredi che, almeno trenta giorni prima, non hanno comunicato all'ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale (art. 65, c. 2 e 4). Per ricevere gli atti personalmente conviene quindi fare subito la comunicazione.
Il termine per fare ricorso scadeva poco dopo la morte: è perso?
No. Tutti i termini pendenti alla data della morte o in scadenza entro i quattro mesi successivi, compresi quello per presentare la dichiarazione e quello per ricorrere contro un accertamento, sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi (art. 65, c. 3, DPR 600/1973).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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