In breve
- Il reato: sequestrare una persona per ottenere un prezzo in cambio della liberazione.
- Pena: da 25 a 30 anni; 30 se la vittima muore, ergastolo se è uccisa.
- Dissociazione: pene molto ridotte per chi fa liberare l'ostaggio o collabora.
- Lieve entità: diminuzione della pena ammessa dalla Corte costituzionale nel 2012.
- Blocco dei beni della famiglia per impedire il riscatto.
Il reato e le pene
«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.»
La privazione della libertà non deve essere assoluta: basta una limitazione della libertà di movimento, ottenuta anche con l'inganno, per esempio sottraendo un minore al suo ambiente per costringere la madre a pagare (Cass. 6427/2015 e 39807/2019). Il reato c'è anche se la vittima si limita a promettere il pagamento, purché la promessa sia collegata alla liberazione (Cass. 36404/2015). Per la morte non voluta occorre che sia addebitabile al colpevole almeno per colpevole inerzia (Cass. 28016/2013). Le violenze durante il sequestro possono aggiungersi come reati autonomi, come la tortura (Cass. 20726/2024). La pena è diminuita quando il fatto è di lieve entità per natura, mezzi, modalità o particolare tenuità del danno o del pericolo (Corte cost. 68/2012), in base a una valutazione del fatto nel suo complesso (Cass. 18981/2017). Il processo si svolge davanti alla corte d'assise (art. 5 c.p.p.).
La dissociazione
| Condotta del concorrente | Effetto | Comma |
|---|---|---|
| Si dissocia e fa riacquistare la libertà all'ostaggio senza che sia pagato il prezzo | Pene del sequestro semplice (art. 605); da 6 a 15 anni se la vittima muore dopo la liberazione | 4 |
| Si dissocia ed evita conseguenze ulteriori o aiuta a raccogliere prove decisive sui complici | Ergastolo sostituito da 12-20 anni; altre pene diminuite da un terzo a due terzi | 5 |
| Concorso di attenuanti con morte del sequestrato | Pene minime non inferiori a 10 o 15 anni | 6-7 |
Per la Cassazione non basta liberare l'ostaggio in cambio della promessa di pagare il riscatto più tardi: serve l'abbandono incondizionato del proposito (Cass. 37446/2020); e l'aiuto alle indagini deve aver effettivamente prodotto i risultati previsti dalla norma (Cass. 1675/2024). L'attenuante non si estende ai complici che non hanno contribuito alla liberazione (Cass. 30852/2013).
I confini con i reati vicini
Il sequestro semplice (art. 605) punisce chi priva taluno della libertà personale, con la reclusione da sei mesi a otto anni, pene più alte in presenza di aggravanti o se la vittima è un minore. Quando la privazione della libertà serve a far valere, con modi arbitrari, una pretesa che si sarebbe potuta portare davanti a un giudice, si risponde di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e di sequestro semplice: la differenza con l'art. 630 sta nel fine, non nell'intensità della violenza (Cass. 31531/2025). Se invece il prezzo della liberazione deriva da rapporti illeciti, come un debito di droga, il profitto è ingiusto e si applica l'art. 630 (Cass. 20610/2021; Cass. 12762/2006). Per l'estorsione senza privazione della libertà si veda la pagina dedicata.
Quando si procede per questo reato, il giudice dispone il sequestro dei beni della vittima, del coniuge e dei parenti e affini conviventi, e può estenderlo a beni di altri se possono servire a pagare il riscatto; dura al massimo un anno, rinnovabile, e non impedisce la gestione ordinaria dei beni (art. 1 DL 8/1991). Chi, senza concorrere nel reato e fuori dei casi consentiti dalla legge, si adopera per far avere il riscatto ai sequestratori risponde di favoreggiamento reale (art. 379 c.p., richiamato dall'art. 1, c. 4, DL 8/1991).
- Avvisare subito le forze dell'ordine in caso di sequestro di un familiare.
- Non trattare da soli il pagamento del riscatto.
- Chiedere l'autorizzazione del giudice per le spese necessarie sui beni bloccati.
- Per l'indagato: valutare subito con il difensore la dissociazione e la collaborazione.
- Verificare la qualificazione: pretesa legittima, lieve entità, ruolo nel concorso.
Domande frequenti
Trattenere un debitore finché non paga è sequestro a scopo di estorsione?
Quali pene sono previste?
Che cosa rischia chi si dissocia?
Perché vengono bloccati i beni della famiglia della vittima?
Fonti normative
- Art. 630 c.p. — Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 605 c.p. — Sequestro di persona
- Art. 1 DL 8/1991 — Sequestro dei beni utilizzabili per il riscatto
- Art. 5 c.p.p. — Competenza della corte di assise
- Corte cost. 68/2012 — Fatto di lieve entità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioL'estorsione (art. 629 c.p.)L'estorsione (art. 629 c.p.): pena 5-10 anni (7-20 aggravata), lieve entità, estorsione informatica, arresto obbligatorio, differenze con rapina ed esercizio arbitrario.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.)Farsi giustizia da sé: quando riprendersi un bene, cambiare la serratura o minacciare un debitore è reato (artt. 392-393 c.p.), pene, differenza con estorsione.
- Reati contro la personaLa violenza privata (art. 610 c.p.)Reclusione fino a 4 anni; violenza anche su cose e minaccia implicita; auto che blocca, chiavi sottratte, porte sbarrate; querela dal 2022; confini con 393, 612, 629.
- Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
- Arresto e misure cautelariIl sequestro preventivo di beni, conti e societàArt. 321 c.p.p.: sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, anche per equivalente; motivazione sul pericolo (SU 36959/2021), riesame in 10 giorni, appello, revoca.
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